Regolamento (UE) 2019/631
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro unico e rifuso per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione. Fissa obiettivi di flotta per il 2020, 2025 e 2030, disciplina il monitoraggio dei dati, le sanzioni per superamento degli obiettivi, i meccanismi di raggruppamento e deroghe per taluni costruttori, nonché incentivi per veicoli a zero e basse emissioni ed ecoinnovazioni. Prevede inoltre verifiche sulla rappresentatività delle emissioni misurate rispetto a quelle reali e un riesame approfondito nel 2023.
Definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, con obiettivi di riduzione progressivi fino al 2030 e oltre.
Ambito di applicazione
Si applica alle autovetture nuove di categoria M1 e ai veicoli commerciali leggeri nuovi di categoria N1 con massa di riferimento fino a 2 610 kg, immatricolati per la prima volta nell’Unione e non precedentemente immatricolati fuori dall’UE da oltre tre mesi; dal 1o gennaio 2025 include anche alcuni veicoli a zero emissioni N con massa di riferimento superiore a 2 610 kg o 2 840 kg, se l’eccedenza dipende solo dalla massa del sistema di stoccaggio dell’energia. Sono esclusi i veicoli per uso speciale di cui alla direttiva 2007/46/CE. Alcune disposizioni non si applicano ai costruttori che, unitamente alle imprese collegate, immatricolano meno di 1 000 veicoli l’anno, salvo richiesta e ottenimento di deroga; il regime è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2020, con misurazioni e regole tecniche che richiamano il passaggio alla procedura WLTP dal 2021.
Regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri
Il regolamento rifonde e sostituisce la disciplina precedente sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi. Esso si inserisce nel quadro dell’azione climatica dell’Unione, richiama l’accordo di Parigi e mira sia alla riduzione delle emissioni sia al corretto funzionamento del mercato interno.
Finalità e struttura del regime
L’articolo 1 definisce la finalità generale: contribuire agli obiettivi UE di riduzione dei gas a effetto serra e agli obiettivi dell’accordo di Parigi, mantenendo nel contempo il mercato interno dei veicoli. Il regolamento stabilisce obiettivi di flotta per autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi, con un primo livello applicabile dal 1o gennaio 2020, obiettivi intermedi per il 2025 e obiettivi più stringenti dal 2030. La logica normativa è progressiva: il testo combina limiti emissivi, soglie per i veicoli a zero e basse emissioni, controlli di conformità, incentivi e meccanismi correttivi.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione ai veicoli M1 e N1 nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione e non precedentemente immatricolati fuori dall’UE da più di tre mesi. Restano esclusi i veicoli per uso speciale. Dal 2025 una parte dei veicoli a zero emissioni N con massa superiore ai limiti ordinari può essere considerata inclusa nel perimetro regolatorio quando l’eccedenza di massa è dovuta solo al sistema di accumulo dell’energia.
Sono previste anche esclusioni soggettive parziali per i piccoli costruttori: alcune disposizioni non si applicano ai costruttori, insieme alle imprese collegate, che immatricolano meno di 1 000 veicoli l’anno, salvo che chiedano e ottengano una deroga.
Definizioni tecniche e presupposti del calcolo
L’articolo 3 contiene le definizioni operative su cui si basa l’intero sistema di calcolo: emissioni specifiche medie, costruttore, certificato di conformità, massa in ordine di marcia, massa di prova WLTP, impronta, carico utile, obiettivo specifico per le emissioni, obiettivo per l’intero parco veicoli dell’UE e veicolo a zero e basse emissioni. Le definizioni sono essenziali perché le formule dell’allegato I utilizzano parametri legati alla massa e alla prova WLTP per determinare gli obiettivi individuali di ciascun costruttore.
Obiettivi specifici, supercrediti e meccanismo di flotta
L’articolo 4 impone al costruttore di rispettare gli obiettivi specifici per le emissioni calcolati annualmente. Per il 2020 valgono le formule dell’allegato I basate sul sistema NEDC; per il 2021-2024 e dal 2025 in poi si passa al sistema WLTP e ai parametri aggiornati. Ai fini del calcolo, il regolamento prevede un’approssimazione progressiva del parco considerato: 95% delle autovetture nuove nel 2020 e 100% dal 2021.
L’articolo 5 introduce i supercrediti per le autovetture con emissioni inferiori a 50 g CO2/km, con un peso nel calcolo progressivamente ridotto tra 2020 e 2023. Il beneficio è però limitato da un tetto complessivo di 7,5 g CO2/km nel periodo 2020-2022 per costruttore, evitando effetti distorsivi eccessivi.
Raggruppamenti tra costruttori e concorrenza
L’articolo 6 consente ai costruttori di aggregarsi in raggruppamenti per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4. Il meccanismo è concepito come strumento di flessibilità, ma deve restare aperto, trasparente, non discriminatorio e compatibile con gli articoli 101 e 102 TFUE. L’accordo non può durare oltre cinque anni, salvo rinnovo, e deve essere notificato alla Commissione con indicazione del responsabile del gruppo, dei membri e delle garanzie finanziarie necessarie.
Il regolamento consente la condivisione solo di informazioni limitate: emissioni medie specifiche di CO2, obiettivo specifico per le emissioni e numero complessivo di veicoli immatricolati. I membri del raggruppamento vengono trattati come un unico costruttore ai fini della verifica di conformità.
Monitoraggio, trasmissione dei dati e registro pubblico
L’articolo 7 istituisce un sistema di monitoraggio affidato agli Stati membri, che devono registrare i dati delle immatricolazioni annuali e trasmetterli alla Commissione entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La Commissione tiene un registro centralizzato, effettua un calcolo provvisorio entro il 30 giugno e lo comunica ai costruttori. Questi ultimi possono segnalare errori entro tre mesi; la Commissione conferma o modifica i calcoli entro il 31 ottobre.
Il sistema è costruito intorno alla qualità dei dati: le autorità competenti devono garantire correttezza e completezza, e la Commissione può adottare atti di esecuzione per dettagliare procedure e formati. Lo stesso articolo include anche la raccolta dei dati sui veicoli di categoria M2 e N2 entro i limiti richiamati, nonché la valutazione, entro il 2023, di una metodologia comune UE per l’intero ciclo di vita delle emissioni.
Sanzioni economiche per superamento degli obiettivi
L’articolo 8 disciplina l’indennità per le emissioni in eccesso, dovuta ogni volta che le emissioni specifiche medie di un costruttore superano l’obiettivo applicabile. La formula è esplicita: emissioni in eccesso × 95 EUR × numero di veicoli di nuova immatricolazione. Le somme riscosse sono entrate del bilancio generale dell’Unione. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione definisca con atti di esecuzione i metodi di riscossione.
Pubblicità dei risultati e trasparenza
L’articolo 9 impone la pubblicazione annuale, entro il 31 ottobre, dei risultati raggiunti dai costruttori. Il report indica obiettivo, emissioni medie, differenza tra emissioni e target, valori medi dell’insieme dei veicoli immatricolati nell’Unione e, fino al 2020, la massa media in ordine di marcia. L’elenco deve anche indicare se il costruttore ha rispettato gli obblighi di conformità. La pubblicazione ha una chiara funzione di trasparenza e reputazione di mercato.
Deroghe per piccoli costruttori e costruttori di nicchia
L’articolo 10 introduce un regime di deroga per costruttori con volumi limitati. I soggetti sotto le soglie di 10 000 autovetture o 22 000 veicoli commerciali leggeri annui possono chiedere un obiettivo alternativo, purché rientrino in determinate condizioni di indipendenza o di organizzazione produttiva. La deroga dura fino a cinque anni, è rinnovabile e richiede una domanda motivata con dati tecnici ed economici sul potenziale di riduzione delle emissioni.
Per i costruttori di nicchia e per quelli tra 10 000 e 300 000 autovetture annue il regolamento prevede criteri specifici, comprese formule basate sulla riduzione del 45% rispetto alle emissioni medie del 2007 per alcune domande. Se vengono meno i presupposti, la deroga può essere revocata con effetto dal 1o gennaio dell’anno successivo. Le domande, le notifiche e le revoche sono pubbliche, salvo limitazioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Ecoinnovazioni e tecnologie innovative
L’articolo 11 riconosce i risparmi di CO2 derivanti da tecnologie innovative o pacchetti tecnologici innovativi, a condizione che il metodo di valutazione sia verificabile, ripetibile e comparabile. Il contributo complessivo massimo imputabile alle ecoinnovazioni è pari a 7 g CO2/km per costruttore, con possibilità di adeguamento del massimale dal 2025. Le tecnologie devono essere documentate con relazione tecnica e verifica di un organismo indipendente.
Dal 1o gennaio 2025 il criterio che esclude le tecnologie già ricomprese in misure complementari da 10 g CO2/km non si applica ai miglioramenti di efficienza dei sistemi di condizionamento d’aria.
Valori reali, dispositivi di bordo e controlli di conformità
L’articolo 12 affronta il problema del divario tra prove di laboratorio e condizioni reali. La Commissione deve monitorare la rappresentatività dei valori WLTP e raccogliere dati reali di consumo e CO2, a partire dalle immatricolazioni del 2021, anche tramite dispositivi di bordo. I dati sono trattati in forma aggregata e anonima, con tutela dell’identificabilità del singolo veicolo solo per il tempo necessario alle finalità di trattamento.
Entro il 1o giugno 2023 la Commissione deve valutare l’uso di tali dati per mantenere la rappresentatività nel tempo e nel 2027 deve verificare la fattibilità di un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie dei costruttori a partire dal 2030. L’articolo 13 affida alle autorità di omologazione il controllo dei veicoli in servizio, con l’obbligo di correggere i certificati di conformità in caso di divergenze o di strategie artificiali atte a migliorare la prestazione in prova.
Adeguamento dei parametri tecnici e formule di calcolo
L’articolo 14 prevede l’aggiornamento dei parametri M0 e TM0, che servono nelle formule dell’allegato I. Gli aggiornamenti sono periodici e seguono una logica di adattamento alla massa media effettiva dei veicoli immatricolati. In particolare, il valore M0 per le autovetture è adattato entro il 31 ottobre 2020 sulla base dei dati 2017-2019, mentre quello per i veicoli commerciali leggeri è aggiornato entro il 31 ottobre 2022 sulla base dei dati 2019-2021. Il valore TM0 viene determinato inizialmente entro il 31 ottobre 2022 e poi aggiornato ogni due anni con efficacia dal 1o gennaio successivo.
Riesame del 2023 e prospettive post-2030
L’articolo 15 impone un riesame approfondito dell’intero regolamento nel 2023. La relazione deve considerare la rappresentatività delle prove, la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni, le infrastrutture di ricarica e rifornimento, i combustibili alternativi, l’effetto sui consumatori e la transizione socialmente equa. La Commissione deve inoltre indicare un percorso per ulteriori riduzioni dopo il 2030; se necessario, la relazione può essere accompagnata da una proposta di modifica, inclusa la possibile introduzione di obiettivi vincolanti per il 2035 e il 2040.
Nel medesimo quadro la Commissione valuta l’uso dei sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS), la possibile destinazione delle entrate delle indennità a un fondo per la transizione giusta e il riesame della direttiva 1999/94/CE sull’etichettatura dei veicoli.
Atti di esecuzione, atti delegati e procedura istituzionale
Gli articoli 16 e 17 disciplinano l’architettura di governance del regolamento. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici e, per gli atti di esecuzione, si applica il regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti delegati possono intervenire su aspetti tecnici e non essenziali: dati di monitoraggio, criteri di deroga, ecoinnovazioni, verifiche sui veicoli in servizio, aggiornamento di M0 e TM0, adeguamento delle formule di calcolo alle nuove procedure di prova. La delega è conferita per sei anni a decorrere dal 15 maggio 2019, è rinnovabile tacitamente e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Abrogazione dei regolamenti precedenti ed entrata in vigore
L’articolo 18 abroga, dal 1o gennaio 2020, i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011. L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1o gennaio 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e obiettivi di flotta
L’articolo 1 stabilisce livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi, al fine di contribuire agli obiettivi climatici dell’Unione e all’accordo di Parigi e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Dal 1o gennaio 2020 sono fissati obiettivi di flotta pari a 95 g CO2/km per le autovetture e 147 g CO2/km per i veicoli commerciali leggeri; dal 2025 i target sono ridotti del 15% rispetto al livello 2021 e dal 2030, rispettivamente, del 37,5% per le autovetture e del 31% per i veicoli commerciali leggeri. Sono previste soglie di riferimento per i veicoli a zero e basse emissioni pari al 15% dal 2025, al 35% per le autovetture dal 2030 e al 30% per i veicoli commerciali leggeri dal 2030.
Ambito soggettivo e esclusioni
L’articolo 2 delimita il perimetro ai veicoli M1 e N1 nuovi, escludendo i veicoli per uso speciale. Per i veicoli commerciali leggeri, dal 2025 rientrano anche taluni veicoli a zero emissioni con massa di riferimento superiore ai limiti ordinari, se l’eccedenza dipende solo dalla batteria o dal sistema di stoccaggio dell’energia. Per i costruttori con meno di 1 000 immatricolazioni annue complessive nel segmento interessato non si applicano alcune disposizioni centrali, salvo deroga volontaria.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, le emissioni specifiche medie di CO2, il costruttore, il certificato di conformità, il veicolo completo/completato, il veicolo di base, la massa in ordine di marcia, la massa di prova, l’impronta, il carico utile, l’obiettivo specifico per le emissioni, l’obiettivo per l’intero parco veicoli dell’UE e il veicolo a zero e basse emissioni (0-50 g CO2/km). Definisce anche il gruppo di costruttori collegati e le imprese collegate ai fini delle regole su raggruppamenti e deroghe.
Obiettivi specifici per le emissioni, supercrediti e criteri di calcolo
L’articolo 4 impone ai costruttori di non superare gli obiettivi specifici per le emissioni calcolati per ciascun anno civile: per il 2020 secondo l’allegato I e, per il 2021-2024 e dal 2025 in poi, secondo i parametri WLTP e le formule dell’allegato I. Ai fini del calcolo si considerano il 95% delle autovetture nuove nel 2020 e il 100% dal 2021. L’articolo 5 prevede supercrediti per le autovetture con emissioni inferiori a 50 g CO2/km, con coefficienti decrescenti dal 2020 al 2023, entro un limite complessivo di 7,5 g CO2/km nel periodo 2020-2022 per costruttore.
Raggruppamenti tra costruttori
L’articolo 6 consente ai costruttori, salvo coloro che beneficiano di deroga, di costituire raggruppamenti per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4. L’accordo può durare fino a cinque anni ed è soggetto a comunicazione alla Commissione, con indicazione dei membri, del responsabile del raggruppamento e della documentazione sulla sua capacità di versare le eventuali indennità per emissioni in eccesso. L’accordo deve rispettare gli articoli 101 e 102 TFUE, ammettere la partecipazione aperta, trasparente e non discriminatoria e non può comportare scambio di dati oltre a quelli espressamente consentiti. I membri del raggruppamento sono considerati come un unico costruttore ai fini dell’adempimento.
Monitoraggio, comunicazione e registro centralizzato
L’articolo 7 impone agli Stati membri di raccogliere e trasmettere annualmente i dati delle immatricolazioni, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, secondo gli allegati II e III. La Commissione mantiene un registro centralizzato e calcola provvisoriamente i risultati per costruttore entro il 30 giugno, comunicandoli ai soggetti interessati; i costruttori possono contestare errori entro tre mesi e la Commissione conferma o modifica i calcoli entro il 31 ottobre. Le autorità nazionali devono garantire correttezza e completezza dei dati, e sono previste regole specifiche anche per la segnalazione degli scostamenti tra valori certificati e valori dei veicoli in servizio. È prevista inoltre, entro il 2023, una valutazione sulla possibilità di una metodologia comune UE sul ciclo di vita delle emissioni.
Indennità per le emissioni in eccesso
L’articolo 8 stabilisce che, se un costruttore supera l’obiettivo, la Commissione impone un’indennità per le emissioni in eccesso. L’importo è calcolato sulla base della formula: emissioni in eccesso × 95 EUR × numero di veicoli di nuova immatricolazione. Le indennità costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione; la Commissione deve valutare nel riesame del 2023 se destinarle a un fondo o programma per una transizione equa verso la mobilità a zero emissioni.
Pubblicazione dei risultati
L’articolo 9 impone alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di pubblicare un elenco con obiettivi specifici, emissioni medie, scostamenti, dati medi UE e, fino al 31 dicembre 2020, la massa media in ordine di marcia; dal periodo WLTP viene pubblicata la massa media di prova. L’elenco indica anche il rispetto o meno degli obblighi da parte del costruttore. Entro il 31 ottobre 2022 il documento deve includere anche i valori di riferimento per il 2025 e il 2030 e i parametri intermedi a2021, a2025 e a2030.
Deroghe per costruttori di piccole dimensioni e costruttori di nicchia
L’articolo 10 consente ai costruttori con volumi inferiori a 10 000 autovetture o 22 000 veicoli commerciali leggeri l’anno di chiedere una deroga, a condizioni specifiche, per massimo cinque anni rinnovabili. Prevede una disciplina separata per i costruttori tra 10 000 e 300 000 autovetture annue, con obiettivi proporzionati al potenziale di riduzione e, per le domande basate sul 2007, un obiettivo di riduzione del 45% delle emissioni specifiche medie. Le deroghe possono essere revocate se vengono meno i presupposti e il mancato rispetto dell’obiettivo in deroga comporta l’indennità ex articolo 8. Le domande, le notifiche e le revoche sono rese pubbliche, salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001.
Ecoinnovazioni
L’articolo 11 consente di tener conto dei risparmi di CO2 derivanti da tecnologie innovative o pacchetti tecnologici innovativi, purché la metodologia sia verificabile, ripetibile e comparabile. Il contributo massimo alla riduzione delle emissioni specifiche medie di un costruttore è pari a 7 g CO2/km, con possibilità di revisione da parte della Commissione a decorrere dal 2025. Sono previsti criteri di ammissibilità, relazioni tecniche e verifica indipendente; dal 1o gennaio 2025 il requisito che la tecnologia non rientri in misure complementari da 10 g CO2/km non si applica ai miglioramenti di efficienza dei sistemi di condizionamento d’aria.
Emissioni reali, monitoraggio dei dati di bordo e vigilanza
L’articolo 12 impone alla Commissione di monitorare la rappresentatività dei valori WLTP rispetto ai valori reali e di raccogliere, dal 2021, dati di consumo di carburante o energia e di emissioni reali mediante dispositivi di bordo. I dati devono essere trattati in forma aggregata e anonima; entro il 1o giugno 2023 la Commissione deve valutare l’uso di tali dati per mantenere la rappresentatività nel tempo e, nel 2027, la fattibilità di un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie a partire dal 2030. L’articolo 13 prevede verifiche delle emissioni dei veicoli in servizio, con eventuale correzione dei certificati di conformità e segnalazione di strategie artificiali che migliorino le prestazioni in prova.
Adeguamento dei parametri M0 e TM0
L’articolo 14 stabilisce l’adeguamento periodico dei valori M0 e TM0 usati nelle formule dell’allegato I: per le autovetture il valore M0 è aggiornato entro il 31 ottobre 2020 sulla base dei dati 2017-2019; per i veicoli commerciali leggeri entro il 31 ottobre 2022 sulla base dei dati 2019-2021. Il valore indicativo TM0 per il 2025 è determinato entro il 31 ottobre 2022 e poi aggiornato ogni due anni, con efficacia dal 1o gennaio dell’anno successivo.
Riesame del 2023 e prospettive post-2030
L’articolo 15 impone un riesame approfondito nel 2023, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto di rappresentatività delle prove, diffusione dei veicoli a zero emissioni, infrastrutture di ricarica e rifornimento, impatto sui consumatori e transizione socialmente equa. La Commissione deve indicare un percorso per ulteriori riduzioni dopo il 2030 e può accompagnare la relazione con proposte di modifica, inclusa l’eventuale introduzione di obiettivi vincolanti per il 2035 e il 2040. Sono previste anche una valutazione sulle prove in condizioni reali con PEMS, sulla destinazione delle entrate delle indennità e sul riesame della direttiva 1999/94/CE.
Poteri di esecuzione e di delega
Gli articoli 16 e 17 disciplinano rispettivamente la procedura di comitato e l’esercizio della delega. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici e adotta gli atti di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. Le deleghe riguardano, tra l’altro, monitoraggio e comunicazione dati, criteri per deroghe, ecoinnovazioni, verifiche dei veicoli in servizio, adeguamento dei parametri M0/TM0 e adattamento delle formule al cambio della procedura di prova; la delega dura sei anni dal 15 maggio 2019, è rinnovabile tacitamente e può essere revocata da Parlamento o Consiglio.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 18 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2020, i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, con rinvio al presente regolamento per i riferimenti agli atti abrogati. L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1o gennaio 2020.
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