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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/630

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel CRR una deduzione dai fondi propri per la copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate, con l’obiettivo di imporre livelli minimi prudenziali di accantonamento. La disciplina definisce quali esposizioni sono considerate deteriorate, come si calcola la parte garantita e non garantita e quali fattori di copertura si applicano nel tempo, con calendari diversi per esposizioni garantite, non garantite e coperte da agenzie ufficiali di credito all’esportazione. È inoltre prevista una deroga per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 e alcune regole specifiche per le misure di concessione (forbearance).

Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo un meccanismo prudenziale di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (NPE/NPL) per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, cioè enti creditizi e imprese di investimento, con riferimento alle esposizioni deteriorate non incluse nel portafoglio di negoziazione. Riguarda strumenti di debito, prestiti, anticipi, depositi a vista, impegni all’erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni, con alcune esclusioni per le aperture di credito non utilizzate revocabili incondizionatamente e senza preavviso. Le nuove regole si applicano in modo uniforme nell’Unione, ma non alle esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019, salvo che siano successivamente modificate in modo da aumentare l’esposizione verso il debitore.

Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

Il regolamento (UE) 2019/630 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurre nel quadro prudenziale bancario europeo un meccanismo armonizzato di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. La finalità è ridurre lo stock di crediti deteriorati, prevenirne l’accumulo futuro e rafforzare la resilienza del sistema finanziario, senza pregiudicare i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore europeo richiama il piano d’azione del Consiglio dell’11 luglio 2017 sui crediti deteriorati e la necessità di un approccio complessivo che combini vigilanza, riforme in materia di insolvenza e recupero crediti, sviluppo dei mercati secondari e ristrutturazione del sistema bancario. Il regolamento interviene sul CRR, che costituisce il pilastro prudenziale direttamente applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e si applica alle esposizioni deteriorate non comprese nel portafoglio di negoziazione. Sono ricompresi gli strumenti di debito, i prestiti, gli anticipi, i depositi a vista, gli impegni all’erogazione di prestiti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni, mentre sono escluse le aperture di credito non utilizzate che siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o con clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito.

Definizione di esposizioni deteriorate

L’articolo 47 bis introduce una definizione prudenziale autonoma di esposizione deteriorata ai fini della deduzione CET1. Sono considerate tali, tra l’altro:

  • le esposizioni in default ai sensi dell’articolo 178;
  • le esposizioni considerate ridotte di valore secondo la disciplina contabile;
  • le esposizioni in prova, se sono state concesse ulteriori misure di concessione o se sono scadute da oltre 30 giorni;
  • alcune esposizioni in forma di impegno o garanzia che, se utilizzate o attivate, non sarebbero probabilmente rimborsate integralmente senza escussione delle garanzie.

Per i debitori verso i quali l’ente abbia in bilancio esposizioni scadute da oltre 90 giorni per più del 20% del totale delle esposizioni in bilancio verso lo stesso debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso quel debitore sono considerate deteriorate.

Misure di concessione e classificazione prudenziale

L’articolo 47 ter disciplina le misure di concessione (forbearance), definite come concessioni accordate a debitori che hanno incontrato o rischiano difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. Le concessioni possono consistere nella modifica delle condizioni dell’obbligazione o nel suo rifinanziamento, purché non sarebbero state concesse in assenza delle difficoltà del debitore.

Sono elencate varie situazioni tipiche che fanno presumere la presenza di una misura di concessione, tra cui termini contrattuali più favorevoli rispetto al contratto originario o rispetto a quelli offerti ad altri debitori con identico profilo di rischio, cancellazioni totali o parziali del debito, esercizio di clausole di modifica contrattuale e nuovi finanziamenti concessi in prossimità di pagamenti su altre obbligazioni deteriorate verso lo stesso ente.

Le esposizioni oggetto di concessione cessano di essere considerate deteriorate solo se:

  • non ricorrono più le condizioni di deterioramento di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3;
  • è trascorso almeno un anno dalla concessione delle misure, o dalla classificazione come deteriorata se successiva;
  • dopo la concessione non vi sono arretrati e l’ente ritiene probabile il rimborso integrale alla scadenza.

Inoltre, l’esposizione che esce dallo stato di deterioramento a seguito di concessione resta in prova per almeno due anni, con richieste di pagamenti regolari per almeno metà del periodo di prova e assenza di scaduti oltre 30 giorni.

Copertura insufficiente e deduzione dai fondi propri

Il nuovo articolo 47 quater prevede la deduzione dall’elemento CET1 dell’“importo applicabile della copertura insufficiente” per ciascuna esposizione deteriorata. Il calcolo avviene confrontando:

  • da un lato, la somma della parte non garantita e della parte garantita dell’esposizione, ciascuna moltiplicata per il rispettivo fattore temporale;
  • dall’altro, le rettifiche di valore su crediti specifiche, le rettifiche supplementari, altre riduzioni dei fondi propri, gli importi dedotti per gli enti IRB, la differenza di acquisto per le esposizioni acquistate sotto il valore dovuto dal debitore e gli importi già cancellati.

La parte garantita e la parte non garantita sono determinate secondo le regole prudenziali del CRR sulla protezione del credito e sulle ipoteche integralmente e completamente garantite.

Calendari di copertura: esposizioni non garantite e garantite

Il regolamento introduce calendari predefiniti di aumento progressivo della copertura prudenziale, con intensità diversa a seconda del tipo di esposizione.

Per la parte non garantita:

  • fattore 0,35 dal primo all’ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come deteriorata;
  • fattore 1 dal primo giorno del quarto anno.

Per la parte garantita, i fattori crescono progressivamente nel tempo. In sintesi:

  • 0,25 nel quarto anno;
  • 0,35 nel quinto anno;
  • 0,55 nel sesto anno;
  • 0,70 o 0,80 nel settimo anno, a seconda che la garanzia sia immobiliare o altra protezione del credito;
  • 0,80 o 1 nell’ottavo anno;
  • 0,85 o 1 nel nono/decimo anno, secondo la tipologia di garanzia.

Per le esposizioni garantite o assicurate da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione, la deroga è più favorevole: fattore 0 per un periodo da un anno a sette anni dopo la classificazione come deteriorata e fattore 1 dal primo giorno dell’ottavo anno.

Misure di concessione e fattore di copertura

Il regolamento prevede che, se una misura di concessione viene accordata durante determinati periodi dopo la classificazione come deteriorata, il fattore applicabile al momento della concessione resti valido per un anno aggiuntivo. Questa proroga opera solo per la prima misura di concessione intervenuta dopo la classificazione come deteriorata. La ratio è evitare arbitraggi, ma senza allungare complessivamente il calendario di accantonamento fino a ritardare la copertura integrale.

Coordinamento con default, valori di esposizione e perdite attese

Sono modificate anche altre disposizioni del CRR per allineare il nuovo meccanismo alla disciplina esistente:

  • l’articolo 111 stabilisce che il valore dell’esposizione tenga conto delle deduzioni ex articolo 36, paragrafo 1, lettera m);
  • l’articolo 127 adegua il fattore di ponderazione della parte non garantita delle esposizioni in default al livello di copertura effettivo;
  • l’articolo 159 precisa che gli importi delle perdite attese non devono neutralizzare le deduzioni effettuate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m);
  • l’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), conferma la soglia generale dei 90 giorni di arretrato, con una possibile estensione a 180 giorni per specifiche esposizioni immobiliari e verso organismi del settore pubblico, ma escludendo tale estensione per il nuovo meccanismo sulle esposizioni deteriorate.

Regime transitorio

L’articolo 469 bis introduce una deroga espressa per le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019: per queste, gli enti non devono dedurre l’importo applicabile della copertura insufficiente. Se però l’esposizione viene modificata in modo da aumentare l’esposizione verso il debitore, essa si considera sorta alla data della modifica e perde la protezione transitoria.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione della deduzione per copertura insufficiente

All’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è aggiunta la lettera m), che impone la deduzione dall’elemento CET1 dell’"importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate".

Definizione di esposizioni deteriorate e perimetro delle esposizioni rilevanti

Il nuovo articolo 47 bis individua le esposizioni rilevanti ai fini della deduzione: strumenti di debito, prestiti, anticipi, depositi a vista, impegni all’erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni, purché non appartenenti al portafoglio di negoziazione. Vengono definiti i criteri di classificazione come esposizione deteriorata, richiamando il default ex articolo 178, le riduzioni di valore contabili, le esposizioni in prova, le esposizioni in forma di impegno o garanzia che probabilmente non saranno rimborsate integralmente, nonché alcuni casi di superamento del 20% per esposizioni scadute oltre 90 giorni verso lo stesso debitore.

Valore dell’esposizione e regole di calcolo

L’articolo 47 bis disciplina il valore dell’esposizione per gli strumenti di debito e per gli impegni fuori bilancio: si considerano il valore contabile o nominale, senza tener conto di specifiche rettifiche di valore, rettifiche supplementari, deduzioni ex articolo 36, paragrafo 1, lettera m), altre riduzioni dei fondi propri o cancellazioni parziali, con regole specifiche per i titoli acquistati sotto il valore dovuto dal debitore.

Misure di concessione e uscita dallo stato di deterioramento

L’articolo 47 ter definisce le misure di concessione come modifiche dei termini o rifinanziamenti concessi a debitori in difficoltà finanziarie. Sono elencati casi tipici che costituiscono concessioni e indicatori che tali misure possano essere state adottate. L’uscita dalla classificazione di deterioramento è ammessa solo al ricorrere di condizioni rigorose, tra cui assenza di arretrati oltre 90 giorni, miglioramento della situazione del debitore e, per le esposizioni oggetto di concessione, decorso di almeno un anno e superamento di un periodo di prova di due anni.

Deduzione CET1: fattori per parte non garantita e garantita

L’articolo 47 quater stabilisce che la copertura insufficiente si calcola esposizione per esposizione sottraendo alle somme ponderate per fattori temporali l’ammontare delle rettifiche di valore, rettifiche supplementari, altre riduzioni dei fondi propri, deduzioni IRB pertinenti, sconti per acquisto a prezzo inferiore e importi cancellati. Per la parte non garantita si applica un fattore 0,35 fino al terzo anno e 1 dal quarto anno. Per la parte garantita si applicano fattori progressivi (0,25, 0,35, 0,55, 0,70/0,80, fino a 0,85 o 1 a seconda del tipo di garanzia e dell’anno).

Trattamento speciale per garanzie di agenzie ufficiali per il credito all’esportazione

Per la parte garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione, l’articolo 47 quater prevede una deroga: fattore 0 per un periodo da un anno a sette anni dopo la classificazione come deteriorata e fattore 1 dal primo giorno dell’ottavo anno.

Interazione con il regime IRB, con il default e con i requisiti patrimoniali

Sono modificati anche gli articoli 111, 127, 159 e 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 per coordinare il nuovo regime con il trattamento delle esposizioni in default, dei valori di esposizione e degli importi delle perdite attese. In particolare, all’articolo 127 la ponderazione della parte non garantita di esposizioni in default diventa 150% o 100% a seconda del livello di copertura; l’articolo 159 esclude le deduzioni ex articolo 36, paragrafo 1, lettera m), dal meccanismo di compensazione con le perdite attese; l’articolo 178 consente per alcune esposizioni garantite immobiliari e verso il settore pubblico la sostituzione del termine di 90 giorni con 180 giorni, ma non per l’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), né per l’articolo 127.

Regime transitorio e decorrenza

Il nuovo articolo 469 bis prevede che le esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019 non siano soggette alla deduzione per copertura insufficiente. Se però l’esposizione è modificata in modo da aumentare l’esposizione dell’ente verso il debitore, essa si considera sorta alla data della modifica e perde la deroga.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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