Regolamento (UE) 2019/622
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/622 della Commissione, del 17 aprile 2019, recante duecentonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/622 modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 per recepire una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU. In particolare, dispone la soppressione di una voce dall’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Soppressione di una voce dall’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea alla modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda i cui fondi e risorse economiche sono soggetti a congelamento. L’intervento riguarda specificamente la cancellazione di una sola voce dall’elenco, con effetto per tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Non introduce esclusioni ulteriori né disciplina altri soggetti o settori oltre alle misure restrittive finanziarie.
Soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/622 interviene sul sistema UE di misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è dare attuazione a una decisione del 13 aprile 2019 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto la cancellazione di una voce dall’elenco sanzionatorio.
Ambito della modifica
L’atto non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati. La modifica riguarda esclusivamente la cancellazione della voce relativa a "Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)" (con gli alias indicati nell’allegato), con indirizzo in Algeria e collegamenti segnalati con il GIA e con Al-Qaeda nel Maghreb islamico.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I "conformemente all’allegato" del regolamento di esecuzione. Nell’allegato è precisata la voce soppressa dall’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" del regolamento (CE) n. 881/2002, con indicazione anche della data di designazione originaria (11.11.2003).
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul contenuto dell’elenco sanzionatorio UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce "Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)" (con relativi alias), con indirizzo in Algeria, indicata come associata al GIA e ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico, con data di designazione 11.11.2003.
Base giuridica e contesto sanzionatorio
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il preambolo chiarisce che l’elenco dell’allegato I contiene le persone, gruppi ed entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati; la modifica deriva dalla decisione del 13 aprile 2019 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare una voce dall’elenco.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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