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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/621

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il contenuto delle informazioni tecniche che i costruttori devono mettere a disposizione per agevolare i controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi. Stabilisce inoltre come tali informazioni devono essere fornite, con quali formati e attraverso quali procedure di accesso, prevedendo un punto di contatto del costruttore e specifiche scadenze di disponibilità. L'allegato elenca in modo molto dettagliato gli elementi da controllare e le informazioni tecniche corrispondenti, con particolare attenzione a freni, sterzo, illuminazione, pneumatici, telaio ed emissioni. Il regolamento si applica dal 20 maggio 2020.

Regole tecniche e procedurali per mettere a disposizione le informazioni necessarie ai controlli tecnici periodici dei veicoli, incluse modalità di accesso, formato dei dati e contenuto minimo delle informazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli soggetti a controlli tecnici periodici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, immatricolati per la prima volta o messi in servizio per la prima volta in uno Stato membro a decorrere dal 20 maggio 2018. Riguarda i costruttori, i loro rappresentanti, i centri di controllo e le autorità competenti degli Stati membri; le informazioni devono essere rese disponibili in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo, coerente e senza restrizioni. L'allegato contiene anche informazioni di orientamento per i veicoli di categoria L e per i veicoli non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2014/45/UE. Restano salvi gli obblighi derivanti dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione

Il regolamento attua la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, definendo l'insieme minimo di informazioni tecniche che i costruttori devono mettere a disposizione per consentire controlli efficaci e armonizzati. Il testo mira anche a standardizzare il formato dei dati e le modalità di accesso, così da agevolare l'attività dei centri di controllo e delle autorità competenti.

Finalità e coordinamento con la direttiva 2014/45/UE

Il considerando evidenzia che l'intervento della Commissione è necessario per facilitare i controlli tecnici periodici, in linea con l'allegato I della direttiva 2014/45/UE, che individua gli elementi minimi da controllare, le norme minime e i metodi raccomandati. Il regolamento tiene conto anche della possibilità per gli Stati membri di escludere i veicoli a due o tre ruote di determinate categorie, se esistono misure alternative efficaci in materia di sicurezza stradale, ma prevede comunque un insieme di informazioni a scopo di orientamento per agevolare l'eventuale introduzione di controlli tecnici su tali veicoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli soggetti a controlli tecnici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, purché immatricolati per la prima volta o messi in servizio per la prima volta in uno Stato membro dal 20 maggio 2018. Le regole riguardano quindi il circuito informativo necessario ai controlli periodici, coinvolgendo costruttori, loro rappresentanti, centri di controllo e autorità competenti.

Definizioni

L'articolo 3 richiama alcune definizioni chiave tratte da altri atti dell'Unione. In particolare, vengono definiti il costruttore, il rappresentante del costruttore, il concetto di "a lettura ottica", le informazioni sulle riparazioni e la manutenzione e il termine "immatricolazione". Questi rinvii sono importanti per l'applicazione pratica del regolamento, perché collegano il nuovo sistema informativo ai regimi di omologazione e accesso ai dati tecnici già esistenti.

Obblighi di messa a disposizione delle informazioni tecniche

L'articolo 5 impone ai costruttori di rendere disponibili le informazioni tecniche in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo, coerente e senza restrizioni. Il termine ordinario è di 6 mesi dall'immatricolazione o dalla messa in circolazione del veicolo; per i veicoli immatricolati o messi in circolazione tra il 20 maggio 2018 e il 20 novembre 2019, la messa a disposizione deve avvenire il 20 maggio 2020.

Nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, primo, secondo e quinto trattino, della direttiva 2014/45/UE, il costruttore deve fornire le informazioni su richiesta e senza indugio. Le successive modifiche e integrazioni delle informazioni tecniche devono essere rese disponibili contemporaneamente alle modifiche e integrazioni delle informazioni sulla riparazione e manutenzione.

Le informazioni devono essere offerte nella lingua ufficiale dello Stato membro del centro di controllo oppure in altra lingua concordata con l'autorità competente. Ogni costruttore deve inoltre designare un punto di contatto responsabile dell'accesso alle informazioni tecniche e pubblicarne i recapiti sul proprio sito web; il punto di contatto può coincidere con il rappresentante del costruttore.

Formato dei dati e modalità di accesso

L'articolo 6 richiede un formato strutturato e open source, basato sul numero di identificazione del veicolo. Per le autorità competenti, su richiesta, le informazioni devono essere fornite come raccolta di file a lettura ottica utilizzabili offline; per centri di controllo e autorità competenti deve essere disponibile anche una soluzione online. Se viene usata la soluzione online, le informazioni tecniche devono essere rese disponibili nello stesso formato delle informazioni sulla riparazione e manutenzione fornite sul sito web del costruttore.

Sono previste flessibilità per i veicoli sottoposti a omologazione individuale, nazionale o di piccole serie, nonché per i casi in cui il costruttore non è tenuto ad adempiere a taluni obblighi richiamati dal regolamento. In tali ipotesi, le informazioni devono comunque essere facilmente accessibili e omogenee, così da poter essere trattate senza eccessive difficoltà.

Omologazioni in fasi successive e veicolo finito

Per i veicoli oggetto di omologazione in fasi successive, mista o in più fasi, l'articolo 6 attribuisce al costruttore responsabile della singola fase l'obbligo di comunicare al costruttore finale le informazioni tecniche rilevanti per quella fase, con riferimento a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. Il costruttore finale deve poi fornire le informazioni tecniche del veicolo finito ai centri di controllo e alle autorità competenti. La disciplina non si applica ai veicoli oggetto di omologazione individuale, nazionale o di piccole serie.

Contenuto tecnico dell'allegato

L'allegato costituisce il cuore operativo del regolamento. Esso elenca, per ciascun elemento del veicolo, il metodo di controllo, le informazioni necessarie e le categorie di veicoli per cui tali informazioni sono rilevanti. Il livello di dettaglio è molto elevato e comprende sia dati statici sia dati diagnostici o parametri di funzionamento.

Tra le principali aree coperte vi sono:

  • impianto di frenatura: componenti meccanici, prestazioni, efficienza dei freni di servizio, soccorso e stazionamento, ABS, EBS, frenatura di rallentamento, collegamenti di prova e informazioni sull'interfaccia elettronica del veicolo;
  • sterzo: stato meccanico, servosterzo, allineamento delle ruote, gioco dello sterzo e servosterzo elettronico;
  • visibilità: campo visivo, vetri, specchi, tergicristalli, lavacristalli e sistemi di disappannamento;
  • luci e circuito elettrico: fari, allineamento, accensione, dispositivi di regolazione dell'inclinazione, luci di posizione, stop, indicatori di direzione, fendinebbia, retromarcia, illuminazione targa, catarifrangenti, cablaggi, alta tensione, batterie e sistemi associati;
  • assi, ruote, pneumatici e sospensioni: controllo di assi, fuselli, cuscinetti, ruote, pneumatici, TPMS, molle, ammortizzatori e sospensioni pneumatiche;
  • telaio ed elementi fissati al telaio: struttura, scarico, serbatoi e tubi carburante, protezioni laterali, dispositivi antincastro, accoppiamenti meccanici, trasmissione, castelli motore, cabina e carrozzeria;
  • altri equipaggiamenti: cinture di sicurezza, airbag, SRS, estintore, triangolo, cassetta di pronto soccorso, cunei, segnalatore acustico, tachimetro, tachigrafo, limitatore di velocità, contachilometri ed ESC;
  • effetti nocivi: rumore, attrezzature di controllo delle emissioni, emissioni dei motori ad accensione comandata e per compressione, opacità, OBD e soppressione delle interferenze elettromagnetiche;
  • controlli supplementari per autobus e veicoli per il trasporto passeggeri: porte, uscite di emergenza, climatizzazione, sedili, illuminazione interna, corridoi, rampe, sistemi per persone a mobilità ridotta e altri equipaggiamenti speciali.

Emissioni e controlli diagnostici

La parte relativa agli effetti nocivi è particolarmente rilevante per gli operatori. Il regolamento distingue tra motori ad accensione comandata e motori ad accensione per compressione, e disciplina sia il controllo visivo dei dispositivi antipolluzione sia le prove sulle emissioni gassose o sull'opacità. Per alcuni veicoli è ammesso l'uso dell'OBD, in alternativa al controllo del tubo di scarico, nei limiti e alle condizioni indicate dal testo e dalle raccomandazioni del costruttore.

Per i motori diesel, il testo contiene regole dettagliate sul precondizionamento, sulla temperatura del motore, sullo spurgo dello scarico e sulla procedura di accelerazione libera, con criteri per valutare il superamento o il mancato superamento della prova. Sono inoltre richiesti dati come il valore k, il regime massimo del motore, l'eventuale limitatore del regime per l'accelerazione a vuoto, i DTC autorizzati e le informazioni sul connettore e sul protocollo di comunicazione OBD.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 20 maggio 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per costruttori e soggetti che assistono centri di controllo o autorità, il regolamento impone la predisposizione di sistemi informativi capaci di restituire dati tecnici coerenti con il VIN e accessibili sia online sia, per talune richieste, offline. Per i professionisti italiani, assume rilievo soprattutto la gestione delle interfacce elettroniche del veicolo, la disponibilità dei dati diagnostici e l'allineamento tra informazioni tecniche e requisiti di omologazione, specialmente per i veicoli di nuova immatricolazione dal 20 maggio 2018 in poi.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto delle informazioni tecniche

L'articolo 1 stabilisce che, per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, devono essere rese disponibili: a) un insieme di informazioni tecniche relative a impianto di frenatura, sterzo, visibilità, luci, riflettori, circuito elettrico, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, elementi fissati al telaio, altri equipaggiamenti ed effetti nocivi; b) norme dettagliate sul formato dei dati e sulle procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti.

Ambito soggettivo e temporale

L'articolo 2 prevede che il regolamento si applichi ai veicoli soggetti a controlli tecnici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, immatricolati per la prima volta o messi in servizio per la prima volta in uno Stato membro dal 20 maggio 2018.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, i concetti di "costruttore", "rappresentante del costruttore", "a lettura ottica", "informazioni sulle riparazioni e la manutenzione" e "immatricolazione", rinviando ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e n. 168/2013, alla direttiva 2007/46/CE e alla direttiva 1999/37/CE.

Accesso e messa a disposizione delle informazioni tecniche

L'articolo 5 impone che le informazioni tecniche siano messe a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo, coerente e senza restrizioni. In linea generale, devono essere rese disponibili entro 6 mesi dall'immatricolazione o dalla messa in circolazione del veicolo; per i veicoli immatricolati o messi in circolazione tra il 20 maggio 2018 e il 20 novembre 2019, la disponibilità è fissata al 20 maggio 2020. Nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, primo, secondo e quinto trattino, della direttiva 2014/45/UE, il costruttore fornisce le informazioni su richiesta e senza indugio. Le modifiche e i supplementi successivi devono essere messi a disposizione contestualmente alle corrispondenti modifiche delle informazioni di riparazione e manutenzione. Le informazioni possono essere fornite nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in altra lingua concordata; il costruttore deve designare un punto di contatto e pubblicarne i recapiti sul proprio sito web.

Formato dei dati e soluzioni online/offline

L'articolo 6 richiede che le informazioni siano comunicate dal costruttore in base al numero di identificazione del veicolo, in formato strutturato e open source. Alle autorità competenti, su richiesta, devono essere fornite come raccolta di file a lettura ottica utilizzabili offline; ai centri di controllo e alle autorità competenti devono essere rese disponibili anche tramite soluzione online. Sono previste deroghe per veicoli oggetto di omologazione individuale, nazionale o di piccole serie, nonché per i casi in cui il costruttore non sia tenuto a conformarsi a taluni atti richiamati; in tali casi le informazioni devono comunque restare facilmente accessibili e omogenee.

Veicoli con omologazioni in fasi successive

Sempre l'articolo 6 disciplina i veicoli oggetto di omologazione in fasi successive, mista o in più fasi: il costruttore responsabile della specifica fase deve trasmettere al costruttore finale le informazioni tecniche relative al sistema, componente o entità tecnica interessata, e il costruttore finale deve poi fornire le informazioni del veicolo finito alle autorità competenti e ai centri di controllo. La regola non si applica ai veicoli oggetto di omologazione individuale, nazionale o di piccole serie.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 20 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato tecnico

L'allegato elenca in dettaglio gli elementi da verificare e le informazioni tecniche richieste per ciascun sistema del veicolo, includendo istruzioni d'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo, parametri diagnostici, dati di configurazione, ubicazione di componenti, valori di riferimento, requisiti di precondizionamento e dati per prove OBD o su banco. Le aree principali riguardano freni, sterzo, visibilità, illuminazione, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, equipaggiamenti supplementari, rumore, emissioni e controlli supplementari per autobus e veicoli per il trasporto passeggeri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradaleomologazione dei veicolicontrolli tecnici periodiciaccesso alle informazioni tecnicheemissioni veicolari

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