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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/629

Regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Normativa europea32019R0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica lo statuto della Corte di giustizia per concentrare presso la Corte alcune controversie sensibili e per introdurre un meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni in specifiche materie. In particolare, attribuisce alla sola Corte i ricorsi degli Stati membri contro atti della Commissione relativi all’esecuzione di sentenze ex articolo 260 TFUE e prevede un filtro di ricevibilità per le impugnazioni contro talune decisioni del Tribunale. Sono inoltre disciplinate le regole transitorie per le cause già pendenti alla data di applicazione.

Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, con revisione delle competenze della Corte e introduzione di un filtro di ammissibilità preventiva per talune impugnazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, per riflesso, alla ripartizione delle competenze tra Corte e Tribunale nei giudizi previsti dagli articoli 263, 265 e 260 TFUE. Incide sui ricorsi proposti dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, nonché sulle impugnazioni avverso decisioni del Tribunale rese su decisioni di commissioni di ricorso indipendenti di specifici uffici e agenzie dell'Unione. Si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; contiene inoltre norme transitorie per le cause pendenti al 1° maggio 2019. Non introduce, in questa fase, modifiche al regime dei rinvii pregiudiziali ex articolo 267 TFUE.

Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il regolamento interviene sullo statuto della Corte di giustizia per dare attuazione a una revisione mirata dell’architettura giurisdizionale dell’Unione, già avviata con il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422. I considerando evidenziano due obiettivi centrali: da un lato, riservare alla sola Corte alcune controversie particolarmente delicate; dall’altro, introdurre un filtro preventivo sulle impugnazioni in materie in cui il doppio grado di giudizio ha prodotto un numero elevato di ricorsi manifestamente infondati o irricevibili.

Ambito e finalità della riforma

La riforma non tocca, allo stato, la competenza in materia di questioni pregiudiziali ex articolo 267 TFUE, che la Corte ritiene essenziale per il sistema giurisdizionale dell’Unione e che non viene trasferita al Tribunale. Il legislatore europeo concentra invece l’intervento sul contenzioso relativo all’esecuzione delle sentenze della Corte e sul trattamento delle impugnazioni avverso decisioni del Tribunale quando la controversia origina da una decisione di commissioni di ricorso indipendenti di alcuni uffici e agenzie dell’Unione.

Nuova formulazione dell’articolo 51 del protocollo n. 3

L’articolo 51 è sostituito per chiarire che, in deroga alla regola generale dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, restano di competenza della Corte di giustizia specifiche categorie di ricorsi.

In particolare, la Corte conosce dei ricorsi ex articoli 263 e 265 TFUE proposti da uno Stato membro:

  • contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o del Consiglio, oppure contro un’astensione dal pronunciarsi di tali istituzioni, salvo alcune eccezioni tassative;
  • contro un atto o un’astensione della Commissione ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, TFUE.

Restano però escluse dall’ambito di questa competenza alcune ipotesi specifiche, in particolare:

  • le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE;
  • gli atti del Consiglio adottati in forza del regolamento sulle misure di difesa commerciale ai sensi dell’articolo 207 TFUE;
  • gli atti del Consiglio con cui esso esercita competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

La Corte conserva inoltre la competenza sui ricorsi ex articoli 263 e 265 TFUE proposti da un’istituzione dell’Unione contro atti o astensioni delle istituzioni dell’Unione. Infine, viene attribuita alla Corte la competenza sui ricorsi proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza della Corte pronunciata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, o paragrafo 3, secondo comma, TFUE.

Introduzione dell’articolo 58 bis: ammissione preventiva delle impugnazioni

Il nuovo articolo 58 bis introduce un meccanismo di selezione preliminare delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale aventi a oggetto decisioni di commissioni di ricorso indipendenti.

Il filtro si applica alle impugnazioni relative a decisioni di:

  • Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);
  • Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO);
  • Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
  • Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA).

La stessa procedura si estende anche alle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti istituite dopo il 1° maggio 2019 nell’ambito di altri uffici o agenzie dell’Unione, purché tali commissioni debbano essere previamente adite prima di poter ricorrere al Tribunale.

L’impugnazione può essere ammessa, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dal regolamento di procedura, solo se solleva una questione importante per:

  • l’unità del diritto dell’Unione;
  • la coerenza del diritto dell’Unione;
  • lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La decisione sull’ammissione o meno dell’impugnazione deve essere motivata e pubblicata.

Disposizioni transitorie

Il regolamento disciplina la sorte delle cause già pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove regole. Le cause che rientrano nella competenza della Corte secondo il protocollo n. 3 come modificato, ma che al 1° maggio 2019 erano ancora pendenti dinanzi al Tribunale senza conclusione della fase scritta, sono rinviate alla Corte.

Inoltre, la nuova procedura di ammissione preventiva non si applica alle impugnazioni già pendenti dinanzi alla Corte di giustizia al 1° maggio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Riconduzione di taluni ricorsi alla competenza della Corte di giustizia

Sostituisce l’articolo 51 del protocollo n. 3 e attribuisce alla Corte, in deroga all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, i ricorsi ex articoli 263 e 265 TFUE proposti: da uno Stato membro contro atti legislativi e determinati atti/astensioni del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione; da un’istituzione dell’Unione contro atti o astensioni delle istituzioni dell’Unione; e da uno Stato membro contro atti della Commissione relativi alla mancata esecuzione di sentenze ex articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, TFUE.

Filtro di ammissione preventiva delle impugnazioni

Inserisce l’articolo 58 bis nel protocollo n. 3, prevedendo che le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti di EUIPO, CPVO, ECHA ed EASA siano esaminate solo previa ammissione della Corte di giustizia. Il meccanismo vale anche per impugnazioni contro decisioni del Tribunale su commissioni di ricorso indipendenti istituite dopo il 1° maggio 2019 in altri uffici o agenzie dell’Unione, purché il previo ricorso amministrativo sia obbligatorio. L’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, solo se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la decisione sull’ammissione deve essere motivata e pubblicata.

Esclusioni dal filtro e limiti soggettivi/oggettivi

La procedura di ammissione preventiva non si applica alle impugnazioni di cui la Corte di giustizia è già investita al 1° maggio 2019. Restano fuori, per il momento, i rinvii pregiudiziali ex articolo 267 TFUE, espressamente non trasferiti al Tribunale in questa fase.

Norme transitorie sulle cause pendenti

Le cause che, al 1° maggio 2019, rientrano nella competenza della Corte di giustizia secondo il protocollo n. 3 modificato, ma che risultano pendenti dinanzi al Tribunale senza che la fase scritta sia conclusa, sono rinviate alla Corte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale uecontenzioso dell'unione europeaprocedura giurisdizionaleproprietà intellettualeregolazione amministrativa delle agenzie ue

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