Ordinanza n. 4/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accertamento previa misura cautelare - dell’intervenuto collaudo per silentium delle opere di urbanizzazione del piano attuativo denominato “Ambito di Trasformazione L”, regolato dalla convenzione urbanistica stipulata in data 1 febbraio 2023; - nonché per la condanna del Comune a provvedere all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica; - in subordine, per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di procedere alla presa in consegna delle opere di urbanizzazione e di dare corso all’approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune sulla presa in consegna e sul collaudo delle opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica, nonché sullo svincolo della fideiussione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto collaudo per silentium delle opere di urbanizzazione interne al comparto, la condanna del Comune all'esatto adempimento delle obbligazioni convenzionali e, in subordine, l'accertamento del silenzio-inadempimento sulla richiesta di presa in consegna delle opere e di approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo. La convenzione urbanistica del 1° febbraio 2023 poneva a carico della proponente le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti ai pubblici servizi e, su richiesta comunale, alcune opere extra-comparto. L'art. 19 prevedeva che, decorso il termine di sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione senza collaudo finale, ovvero il successivo termine di sei mesi senza approvazione del certificato, il collaudo si intendesse favorevolmente reso, salvo un provvedimento motivato di diniego. Gli atti di collaudo delle opere interne erano stati trasmessi il 24 dicembre 2024; quelli relativi alle opere extra-comparto l'11 luglio 2025. Con diffida del 15 settembre 2025 la società aveva chiesto la presa in consegna delle opere interne, lo svincolo della fideiussione e l'approvazione del collaudo delle opere extra-comparto. Il Comune ha sostenuto che il mancato tempestivo completamento delle verifiche costituisse un ragionevole contemperamento degli interessi, anche perché agibilità e commerciabilità degli edifici privati erano già state riconosciute, e ha riferito che la verifica tecnica era in corso e che sarebbero emersi errori esecutivi non trascurabili.
La decisione
Il TAR non ha adottato una misura cautelare propulsiva né ha definito nel merito le domande di accertamento. Ha disposto istruttoria a carico del Comune, assegnando al responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva il termine del 20 aprile 2026 per completare gli accertamenti e depositare una relazione sugli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione. Il Collegio ha ritenuto che i termini convenzionali per il collaudo fossero stati stabiliti nell'interesse di entrambe le parti e che, nel caso concreto, il riconoscimento dell'agibilità e della commerciabilità degli edifici avesse già realizzato la parte preponderante dello scopo liberatorio perseguito dalla società. Ha quindi considerato, allo stato, non irragionevole un'estensione del termine di verifica a tutela dell'interesse pubblico e legittimo il rinvio dello svincolo della fideiussione fino al completamento dei controlli. La valutazione complessiva delle opere interne ed extra-comparto è stata ritenuta opportuna, poiché per queste ultime il termine di accettazione del collaudo non era ancora scaduto. Al contempo, il TAR ha riconosciuto l'esigenza di evitare una situazione di incertezza indefinita. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha ritenuto sufficiente disporre istruttoria e rinviare la trattazione cautelare, senza adottare una misura propulsiva.
art. 19, comma 1, convenzione urbanistica del 1° febbraio 2023
Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, il Proponente presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del Proponente (il quale propone tre nominativi abilitati al Comune per la scelta).
Stabilisce il procedimento convenzionale di collaudo delle opere di urbanizzazione.
art. 19, comma 2, convenzione urbanistica del 1° febbraio 2023
Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi sei mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
Prevede il meccanismo convenzionale di collaudo favorevole per decorso del termine, ma il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e allo stato degli atti, non irragionevole un'estensione del termine di verifica in ragione dell'interesse pubblico alla compiuta verifica delle opere.
artt. 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della convenzione urbanistica del 1° febbraio 2023
Ripartiscono gli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione interne, agli allacciamenti ai pubblici servizi e alle opere extra-comparto richieste dal Comune.
Massime di principio
- I termini convenzionali per il collaudo delle opere di urbanizzazione possono essere valutati alla luce degli interessi perseguiti da entrambe le parti e non operano, in sede cautelare, in modo automaticamente preclusivo rispetto alla necessità di completare verifiche tecniche sull'effettiva funzionalità e regolarità delle opere.
- Quando agibilità e commerciabilità degli edifici privati siano già state riconosciute, lo scopo principale del collaudo consistente nella liberazione dell'attuatore dagli impedimenti alla fruizione economica degli edifici può ritenersi in larga parte raggiunto; può quindi essere temporaneamente accordata prevalenza all'interesse pubblico alla verifica delle opere, purché l'estensione dei controlli non si traduca in un'incertezza indefinita.
- Lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alle opere di urbanizzazione può essere rinviato, in via cautelare, sino al completamento delle verifiche tecniche quando l'amministrazione rappresenti specifiche criticità esecutive e proceda concretamente agli accertamenti.
- Quando siano coinvolte opere di urbanizzazione interne ed extra-comparto con diversi termini convenzionali di collaudo, è ragionevole procedere a una valutazione complessiva delle opere prima di definire la presa in consegna e lo svincolo delle garanzie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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