Circolare INAIL n. 69 del 29 settembre 2004
Assegno per il nucleo familiare. Aumenti dal 1° luglio 2004. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2004 30 giugno 2005. Modalità di presentazione delle domande e istruzioni per le Strutture
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL disciplina la rivalutazione annuale delle fasce di reddito familiare per l’assegno per il nucleo familiare, con decorrenza 1° luglio 2004 e incremento del 2,5% secondo l’indice ISTAT. Indica i soggetti che possono presentare domanda, i requisiti reddituali e familiari, le modalità di compilazione e i termini di presentazione, fissati al 25 ottobre 2004. Fornisce inoltre istruzioni organizzative per le Strutture e le modalità di diffusione della circolare al personale e agli ex dipendenti interessati.
Assegno per il nucleo familiare: aumento dal 1° luglio 2004 e nuove fasce di reddito per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005
Assegno per il nucleo familiare: rivalutazione per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005
La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle fasce di reddito familiare utili per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. La rivalutazione opera con effetto dal 1° luglio 2004 ed è determinata sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Quadro normativo e criterio di rivalutazione
La base normativa richiamata è l’art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla Legge n. 153/1988. La circolare precisa che le fasce di reddito familiare vengono aggiornate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT e che la decorrenza della rivalutazione è sempre fissata al 1° luglio di ciascun anno.
Per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005, la variazione comunicata dall’ISTAT è pari al 2,5 per cento.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono richiedere l’assegno per il periodo indicato:
- tutti i dipendenti;
- i portieri ancora addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto;
- i pensionati.
La circolare specifica inoltre che, per i soggetti in servizio o pensionati titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico a carico dell’INPS, la domanda va presentata all’INPS, con esclusione delle pensioni sociali.
Requisiti reddituali e familiari
Il riconoscimento dell’assegno è subordinato alla verifica congiunta di due elementi: reddito e composizione del nucleo familiare. In particolare:
- il reddito deve rientrare nelle fasce di reddito rivalutate per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005;
- il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno 2003;
- la somma dei redditi da lavoro dipendente dell’intero nucleo familiare non deve essere inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo;
- il reddito relativo all’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla normativa fiscale.
Modalità di compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata utilizzando lo specifico modello allegato alla circolare. Devono essere indicati:
- il reddito prodotto nell’anno 2003;
- il numero dei componenti del nucleo familiare.
La domanda deve inoltre essere:
- corredata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, oppure
- sottoscritta in presenza del funzionario incaricato alla ricezione.
La circolare chiarisce che queste due modalità formali sono sufficienti anche con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella domanda.
Termini di presentazione e destinatari
Tutti gli interessati devono presentare la domanda entro il 25 ottobre 2004.
I destinatari variano in base alla posizione del richiedente:
- dipendenti e portieri: al Dirigente dell’Unità di appartenenza;
- pensionati: al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico;
- soggetti titolari di trattamento pensionistico INPS, in servizio o pensionati: all’INPS, con esclusione delle pensioni sociali.
Istruzioni operative per le Strutture
Per consentire la corretta impostazione delle competenze economiche, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni invierà alle Strutture:
- le specifiche istruzioni operative;
- le tabelle con le fasce di reddito aggiornate in relazione al reddito e alla composizione familiare.
Per tutto quanto non modificato dalla nuova circolare, e in particolare per gli adempimenti del personale interessato, restano valide le istruzioni già impartite con precedenti circolari, in particolare quella richiamata in materia.
Diffusione e notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 e deve restare affissa agli albi di ciascuna Unità fino al 25 ottobre 2004, che costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle domande.
Inoltre, deve essere notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell’Unità che effettua il pagamento, agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita che percepiscono il relativo trattamento di famiglia. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Punti principali
Rivalutazione delle fasce di reddito
Le fasce di reddito familiare utilizzate per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutate annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 la variazione comunicata dall’ISTAT è pari al 2,5%.
Soggetti aventi diritto alla domanda
Possono richiedere l’assegno per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 tutti i dipendenti, compresi i portieri ancora addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto, nonché i pensionati.
Requisiti per il riconoscimento dell’assegno
Il beneficio dipende congiuntamente da reddito e composizione del nucleo familiare. Il reddito deve rientrare nelle fasce rivalutate; il reddito di riferimento è quello percepito nel 2003; la somma dei redditi da lavoro dipendente dell’intero nucleo non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo; il reddito dell’abitazione principale va considerato al lordo della deduzione fiscale.
Compilazione e documentazione della domanda
La domanda va compilata sul modello specifico indicato in allegato e deve contenere il reddito prodotto nel 2003 e il numero dei componenti del nucleo familiare. Deve inoltre essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente oppure essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato alla ricezione. La stessa modalità vale anche per le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda.
Termini e destinatari di presentazione
Le domande devono essere presentate entro il 25 ottobre 2004. I dipendenti e i portieri devono rivolgersi al Dirigente dell’Unità di appartenenza; i pensionati al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico; i soggetti, in servizio o pensionati, titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico INPS devono presentare la domanda all’INPS, esclusi i titolari di pensione sociale.
Istruzioni per le Strutture e diffusione
La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni trasmetterà alle Strutture le istruzioni operative e le tabelle aggiornate delle fasce di reddito. Per gli aspetti non modificati, soprattutto per gli adempimenti del personale interessato, restano valide le istruzioni già impartite in precedenza. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale e affissa agli albi fino al termine di presentazione; agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita deve essere notificata con raccomandata A/R dalla Struttura che effettua il pagamento.
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