Circolare INAIL n. 64 del 9 settembre 2004
Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi: anni 2000, 2001 e 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per la Gestione Agricoltura, l’applicazione dell’addizionale sui contributi assicurativi destinata a coprire gli oneri del danno biologico. Richiama il quadro normativo dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e indica che, per gli anni 2000, 2001 e 2002, l’addizionale è fissata all’1,42% del contributo assicurativo dovuto. La riscossione e il riversamento delle somme sono gestiti interamente dall’INPS, che incassa i contributi agricoli e versa all’INAIL la quota di competenza assicurativa.
Copertura assicurativa del danno biologico in agricoltura: addizionale sui contributi per gli anni 2000-2002
Copertura assicurativa del danno biologico in agricoltura: addizionale sui contributi per gli anni 2000-2002
La circolare disciplina l’applicazione, nella Gestione Agricoltura, dell’addizionale sui contributi assicurativi destinata alla copertura degli oneri relativi al danno biologico. Il documento si inserisce nel quadro dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e precisa la misura dell’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002, oltre alle modalità operative di riscossione e riversamento delle somme.
Quadro normativo
La circolare richiama in primo luogo il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13, che ha introdotto il danno biologico e i principi generali del nuovo sistema di indennizzo, prevedendo anche l’istituzione di una addizionale sui premi e sui contributi assicurativi. Vengono inoltre richiamati:
- il decreto ministeriale 12 luglio 2000, recante l’approvazione delle tabelle relative alle menomazioni, al danno biologico e ai coefficienti;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 790 del 7 ottobre 2003, concernente la determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli 2000-2005;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004, che determina l’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002;
- la circolare n. 54/2003, richiamata quale precedente applicativo per gli anni 2000 e 2001.
Ambito di applicazione
La disciplina è riferita al settore agricolo e si pone in continuità con quanto già previsto per l’industria. Il danno biologico viene definito, ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona.
La circolare chiarisce che la misura dell’addizionale è finalizzata a coprire gli oneri derivanti dall’applicazione di tale disciplina indennitaria in agricoltura.
Misura dell’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002
Per il triennio considerato, l’addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli è stabilita nella misura dell’1,42% del contributo assicurativo dovuto per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
La determinazione è stata assunta anche alla luce del parere favorevole espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Modalità di corresponsione
L’applicazione pratica dell’addizionale è affidata integralmente all’INPS. L’Istituto gestisce infatti la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo e provvede poi al versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.
Indicazioni per gli anni successivi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenzia l’opportunità di applicare, per gli anni successivi, l’aliquota di specifica competenza di ciascun anno. La circolare, quindi, si limita a fissare la misura del prelievo per il triennio 2000-2002, rinviando la disciplina delle annualità successive alla relativa determinazione annuale.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, che ha introdotto il danno biologico e i principi del nuovo sistema indennitario, prevedendo anche una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi. Vengono inoltre richiamati il decreto ministeriale 12 luglio 2000 sulle tabelle di menomazione e indennizzo, la delibera n. 790 del 7 ottobre 2003 e il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004, relativo alla determinazione dell’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda la Gestione Agricoltura e, in particolare, la copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico anche per il settore agricolo, analogamente a quanto già previsto per l’industria. Il danno biologico è descritto come lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona, definizione valida in via provvisoria ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Misura dell’addizionale per il triennio 2000-2002
Per gli anni 2000, 2001 e 2002 l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è fissata nella misura dell’1,42% del contributo assicurativo dovuto per ciascuno di tali anni. La circolare precisa che tale determinazione discende dal parere favorevole espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Modalità di corresponsione e gestione operativa
L’applicazione dell’addizionale è interamente gestita dall’INPS. L’Istituto, in quanto ente incaricato della riscossione unificata dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, provvede anche al successivo versamento all’INAIL della quota relativa all’assicurazione antinfortunistica.
Indicazioni per gli anni successivi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze segnala l’opportunità di applicare, per gli anni successivi, l’aliquota di specifica competenza di ciascun anno, lasciando quindi distinti i criteri di determinazione per le annualità future rispetto alla misura fissata per il triennio 2000-2002.
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