Circolare INAIL n. 65 del 20 settembre 2004
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2004. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2004, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi assicurativi INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e particolari categorie disciplinate da legge o decreto. Vengono inoltre riepilogati i criteri di adeguamento al minimale di legge, i valori specifici per lavoratori agricoli, part-time, soci di cooperative, parasubordinati, sportivi professionisti e altre categorie. Nella seconda parte sono aggiornati i premi speciali unitari per alcune lavorazioni e categorie, con importi per il 2004 e modalità di determinazione. La circolare richiama infine la delibera del Presidente Commissario Straordinario n. 464/2004 sulla rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2004, rinviando ai successivi decreti interministeriali per l’aggiornamento definitivo di alcuni importi.
Limiti minimi di retribuzione imponibile 2004 e criteri di calcolo dei premi INAIL, incluse retribuzioni convenzionali e premi speciali unitari
Limiti minimi di retribuzione imponibile per il 2004 e premi speciali INAIL
La circolare INAIL n. 65 del 20 settembre 2004 disciplina i criteri di determinazione, per l’anno 2004, dei limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi, nonché i valori delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari applicabili alle diverse categorie di lavoratori. Il documento si colloca nel quadro normativo del Testo Unico n. 1124/1965 e delle successive modifiche, con rinvio ai decreti e alle precedenti circolari di settore.
Quadro generale delle basi imponibili
La circolare ricorda che il T.U. INAIL distingue tre tipologie di retribuzione utilizzabili come base imponibile:
- retribuzione effettiva, comprensiva di tutte le somme e valori maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento, al lordo di contributi e trattenute;
- retribuzione convenzionale o legale, prevista per categorie specifiche da norme o decreti ministeriali, a livello nazionale o provinciale;
- retribuzione di ragguaglio, da utilizzare in via residuale quando non vi siano retribuzione effettiva o convenzionale, o quando la remunerazione non sia accertabile.
Per i criteri di calcolo, la circolare rinvia alla precedente disciplina 2003, considerata parte integrante del presente provvedimento.
Minimali giornalieri per le retribuzioni effettive
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile effettiva non può essere inferiore:
- alla retribuzione minima prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, che restano fermi e devono essere annualmente rivalutati secondo l’indice ISTAT;
- e, se inferiori, al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore dal 1° gennaio dell’anno considerato.
Per il 2004, il minimale giornaliero generale è fissato in 39,16 euro, pari a 1.018,16 euro mensili calcolati su 26 giorni lavorativi.
Settore agricolo ed esclusioni dal minimale generale
Gli operai agricoli sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero generale. Per essi il limite minimo giornaliero 2004 è 34,84 euro, aggiornato soltanto sulla base dell’indice ISTAT.
La circolare esclude inoltre dal minimale generale alcune erogazioni speciali, tra cui:
- trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti a carico del datore di lavoro;
- assegni o indennità corrisposte ai disoccupati impiegati in cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Retribuzioni convenzionali: regole di adeguamento e valori 2004
Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate dall’ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con il limite minimo giornaliero applicabile. Se risultano inferiori, vanno elevate a tale minimo.
Per l’anno 2004 la circolare indica, in via generale:
- 39,16 euro per i lavoratori diversi dai soci di cooperative;
- 21,75 euro per i soci di cooperative non operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- 27,48 euro per i soci di cooperative operanti in tale area.
Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo 2004 è 21,75 euro, ma deve comunque essere ricondotto al valore di 39,16 euro.
Categorie con retribuzione convenzionale stabilita con decreto o legge
La circolare riepiloga diverse categorie per le quali la retribuzione convenzionale è fissata da norme speciali. Tra le principali:
- detenuti, internati, allievi di corsi di istruzione professionale, LSU, tirocini e P.I.P.: 40,36 euro giornalieri;
- familiari partecipanti all’impresa familiare: 40,37 euro giornalieri;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative: imponibile giornaliero di 74,95 euro, con periodi di occupazione media di 12 giorni al mese o 144 all’anno, pari a 899,40 euro mensili;
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: 39,16 euro giornalieri per i non soci di cooperative e 21,75 euro giornalieri per i soci di cooperative;
- soci volontari delle cooperative sociali: 39,16 euro giornalieri.
Soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970
Per i soci di cooperative e organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare prevede una retribuzione convenzionale giornaliera da rapportare a un periodo di occupazione media mensile, progressivamente riallineato a 26 giorni.
Per il 2004:
- retribuzione convenzionale giornaliera: 33,32 euro;
- periodo medio mensile: 26 giorni nei territori diversi dal Mezzogiorno;
- periodo medio mensile: 22 giorni nei territori del Mezzogiorno;
- imponibile mensile risultante: 866,32 euro per i territori diversi dal Mezzogiorno e 733,04 euro per il Mezzogiorno.
La circolare precisa che il riallineamento prosegue fino al 31 dicembre 2006 e richiama l’incremento graduale nei territori del Mezzogiorno, Basilicata e Campania.
Soci di cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
Per tali soggetti è previsto un imponibile medio giornaliero che non può essere inferiore al limite di retribuzione utile per garantire la copertura di 52 settimane ai fini pensionistici. Il periodo di occupazione media mensile è unificato in 26 giornate lavorative.
La retribuzione convenzionale va anch’essa rivalutata ISTAT e confrontata con il limite minimo giornaliero del periodo di riferimento, prendendo a base il limite settimanale pari al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD.
Lavoro a tempo parziale, dirigenti, parasubordinati e sportivi professionisti
Per i lavoratori part-time, la base imponibile è convenzionale oraria e si determina moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire. La retribuzione oraria minimale 2004, con orario normale di 40 ore settimanali, è 5,87 euro.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la base imponibile coincide con il massimale di rendita; per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 sono indicati:
- 9,37 euro orari;
- 74,95 euro giornalieri;
- 1.873,63 euro mensili.
Per i parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e massimale di rendita; poiché il rapporto non è parametrato al tempo, i valori sono confrontati su base mensile.
Per gli sportivi professionisti dipendenti, la base imponibile è la retribuzione effettiva, sempre nel rispetto dei limiti di rendita. Per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 i limiti annuali sono 12.106,50 euro minimo e 22.483,50 euro massimo.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita ed è utilizzata solo in via residuale, in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale. Per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 essa è pari a:
- 40,36 euro giornalieri;
- 1.008,88 euro mensili.
Premi speciali unitari: logica applicativa
Nella seconda parte la circolare chiarisce che i premi speciali unitari si applicano quando risulti difficile accertare i dati necessari al premio ordinario, come numero degli addetti, retribuzione erogata o ore di presenza. In tali casi il premio non è collegato direttamente alla retribuzione effettiva, ma a elementi come numero di persone, durata della lavorazione, macchinari o caratteristiche del rischio.
Artigiani e assimilati
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano, il premio è annuale e varia in base alla retribuzione annua prescelta, che non può essere inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione.
Per il 2004:
- retribuzione minima annua: 11.748,00 euro;
- premi minimi annui per persona da 66,60 euro a 1.426,80 euro, secondo le 9 classi di rischio.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori
Per i soci di cooperative e organismi associativi di fatto, soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare fissa premi trimestrali per persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta e al settore di lavorazione dei facchini.
Per il 2004:
- retribuzione minima giornaliera 33,32 euro per i soggetti al D.P.R. n. 602/1970;
- retribuzione minima giornaliera 39,16 euro per i non soggetti;
- importi differenziati per facchini del I, II e III settore e per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.
La circolare specifica che il premio va aumentato proporzionalmente se si adotta una retribuzione giornaliera superiore.
Frangitura e spremitura delle olive
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive l’obbligo assicurativo è collegato a premi dovuti per frantoio, in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, al tipo di frantoio e alla durata dei lavori.
Per la campagna olearia 2004/2005:
- retribuzione minima giornaliera: 39,16 euro;
- frantoi di tipo A: 149,60 euro fino a 30 giorni; 470,90 euro per l’intera campagna;
- frantoi di tipo B: 206,10 euro fino a 30 giorni; 575,00 euro per l’intera campagna.
Pesca, scuola, candidati all’emigrazione e radiologia
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il premio mensile a persona è di 26,00 euro, con minimo giornaliero di 21,75 euro.
Per gli insegnanti non statali e gli alunni/studenti delle scuole o istituti non statali, la circolare riporta valori distinti per insegnamento prescolare e scolare, con anticipi e regolazioni riferiti all’anno scolastico 2003/2004 e al periodo assicurativo 1° novembre - 31 ottobre.
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, il premio è fissato in 3,10 euro per prova.
Per i medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, sono confermati premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso, con rinvio alle tabelle dell’Allegato 11.
Delibera n. 464/2004 e rinvio a successivi aggiornamenti
La circolare richiama la delibera del Presidente Commissario Straordinario n. 464 del 21 giugno 2004, relativa alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria e agricoltura con decorrenza 1° gennaio 2004.
L’Istituto si riserva di comunicare gli importi aggiornati per alcune voci, una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali di rivalutazione delle rendite previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000.
Punti principali
Determinazione dei minimi di retribuzione imponibile per il 2004
La circolare fissa i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 2004 ai fini del calcolo dei premi assicurativi INAIL. Per la generalità delle retribuzioni effettive il minimale giornaliero è pari a 39,16 euro, corrispondente a 1.018,16 euro mensili considerando 26 giorni lavorativi. Il valore deriva dal 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore dal 1° gennaio 2004, pari a 412,18 euro, dopo l’adeguamento ISTAT 2003 del 2,5%.
Distinzione tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio
Il documento ribadisce che il Testo Unico INAIL distingue tre basi imponibili: retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale o legale e retribuzione di ragguaglio. La retribuzione effettiva deve essere almeno pari sia alla retribuzione minima prevista da leggi e contratti collettivi, sia ai limiti minimi giornalieri di legge. La retribuzione convenzionale si applica solo a categorie specifiche ed è stabilita da norme o decreti ministeriali; la retribuzione di ragguaglio è residuale e vale in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale.
Limiti per il settore industriale e minimale di rendita
Per i lavoratori del settore industriale soggetti al minimale di 39,16 euro, la circolare precisa che tale importo non va adeguato al minimale di rendita di 40,36 euro, poiché i due parametri operano autonomamente. Solo qualora, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2004, il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo, se utilizzato come retribuzione convenzionale, deve essere adeguato al limite minimo contributivo.
Categorie escluse dal minimale giornaliero
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli e talune erogazioni speciali. Per gli operai agricoli il limite minimo giornaliero 2004 è pari a 34,84 euro, aggiornato solo in base all’indice ISTAT. Restano escluse anche le integrazioni di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico dei datori di lavoro e gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati impiegati in cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Retribuzioni convenzionali e relativi adeguamenti
Le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con il limite minimo giornaliero, con prevalenza di quest’ultimo se superiore. Per il 2004 il limite minimo per le retribuzioni convenzionali è pari a 21,75 euro per i soggetti per i quali non è previsto uno specifico minimo, mentre per i soci di cooperative operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa il minimo è 27,48 euro.
Valori 2004 per categorie con retribuzione convenzionale nazionale
Per diverse categorie disciplinate da decreto ministeriale o legge sono indicati importi convenzionali specifici. Tra questi: detenuti, allievi corsi di istruzione professionale, lavori socialmente utili, tirocini e P.I.P. con retribuzione convenzionale di 40,36 euro giornalieri; familiari partecipanti all’impresa familiare con 40,37 euro; lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali con 74,95 euro giornalieri e 899,40 euro mensili su 12 giorni; addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi con 39,16 euro o 21,75 euro a seconda della categoria.
Lavoratori a domicilio, part-time, dirigenti e parasubordinati
Per i lavoratori a domicilio il minimo giornaliero 2004 è 21,75 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 39,16 euro. Per i part-time la base imponibile è oraria e si assume la retribuzione oraria superiore tra minimale e tabellare; con orario normale di 40 ore settimanali il minimale orario 2004 è 5,87 euro. Per i dirigenti la base imponibile coincide con il massimale di rendita, pari a 74,95 euro giornalieri, 9,37 euro orari e 1.873,63 euro mensili nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004. Per i parasubordinati si assumono i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita, calcolati su base mensile (1.008,88 euro - 1.873,63 euro per il periodo considerato).
Sportivi professionisti dipendenti e retribuzione di ragguaglio
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, sempre nel rispetto del minimale e massimale di rendita. La retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, si applica solo in via residuale quando manchino sia retribuzione effettiva sia convenzionale, ed è pari a 40,36 euro giornalieri e 1.008,88 euro mensili nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004.
Premi speciali unitari: finalità e criteri generali
La seconda sezione spiega che i premi speciali unitari si usano quando natura della lavorazione o modalità di svolgimento rendono difficile accertare gli elementi necessari al premio ordinario, come numero degli addetti, retribuzione corrisposta o ore di presenza. I premi sono determinati in base a parametri diversi dalla retribuzione imponibile, come numero di persone, tipo e durata della lavorazione e numero di macchine, e devono assicurare la copertura degli oneri assicurativi.
Premi speciali per artigiani e categorie assimilate
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano, il premio annuo è calcolato in base alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione. Per il 2004 il minimale annuo è 11.748,00 euro e i premi minimi annuali per persona variano da 66,60 euro in classe 1 a 1.426,80 euro in classe 9, con indicazione che per retribuzioni superiori il premio aumenta secondo le aliquote della tariffa.
Premi speciali per facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e frantoi
Per i soci di cooperative e organismi associativi di fatto soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare fissa premi trimestrali differenziati in base alla retribuzione giornaliera minima applicabile e al settore di facchinaggio. Per il 2004 la retribuzione minima giornaliera è 33,32 euro per i soggetti del D.P.R. n. 602/1970 e 39,16 euro per i non soggetti, con premi minimi trimestrali specificati per facchini e per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori. Per i lavori di frangitura e spremitura delle olive, i premi sono dovuti per frantoio in relazione al tipo di frantoio e alla durata dei lavori, con importi distinti per tipo A e tipo B e per durata non superiore a 30 giorni o per l’intera campagna olearia 2004/2005.
Altre categorie con premi speciali: pesca, scuola, migranti e radiologi
La circolare aggiorna anche i premi per pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio mensile a persona pari a 26,00 euro e minimo giornaliero di 21,75 euro; per insegnanti non statali e alunni/studenti delle scuole non statali con valori differenziati per insegnamento prescolare e scolare, e con anticipo o premio annuale secondo il periodo assicurativo 1° novembre-31 ottobre; per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, con premio di 3,10 euro per prova; e per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, con premi annuali per apparecchio radiologico e quantità di sostanza radioattiva, rimessi alle tabelle dell’Allegato 11.
Delibera del Presidente Commissario Straordinario n. 464/2004
La circolare richiama la delibera del 21 giugno 2004 n. 464, relativa alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria e agricoltura con decorrenza 1° gennaio 2004. Per alcuni importi indicati nei paragrafi su retribuzioni convenzionali, retribuzione di ragguaglio, parasubordinati, sportivi professionisti e premi speciali, l’Istituto si riserva di comunicare gli importi aggiornati non appena saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali di rivalutazione delle rendite previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000.
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