Circolare INAIL n. 66 del 22 settembre 2004
Nuova disciplina per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina, introdotta dal regolamento INAIL sulla corresponsione dei compensi professionali agli avvocati, con decorrenza dal 9 marzo 2003. Vengono distinti i compensi a carico delle controparti e quelli a carico dell’Amministrazione, chiariti i presupposti per la liquidazione del 50% nei casi di non soccombenza o compensazione delle spese, e definite le procedure operative di emissione, validazione, controllo e riparto quadrimestrale delle parcelle. Sono inoltre disciplinati il regime transitorio per le competenze maturate tra il 9 marzo 2003 e il 31 agosto 2005, i criteri di ripartizione tra avvocati, nonché gli aspetti fiscali e previdenziali.
Nuova disciplina per i compensi professionali degli avvocati INAIL
Nuova disciplina per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati INAIL
La circolare definisce la nuova disciplina interna per la liquidazione e il riparto dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’INAIL, in attuazione dell’art. 6 del Contratto Integrativo 8 gennaio 2003 e del regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 788 del 25 settembre 2003, come successivamente modificato. Il documento chiarisce ambito di applicazione, condizioni di maturazione dei compensi, iter procedurale e criteri di riparto, con una specifica disciplina transitoria.
Quadro normativo e decorrenza
La disciplina si innesta sul quadro formato dal D.P.R. n. 411/1976, dalla legge n. 449/1997, dal CCNL integrativo 8 gennaio 2003 e dai regolamenti INAIL richiamati in premessa. Le nuove disposizioni si applicano dal 9 marzo 2003, data di decorrenza del regolamento; per il periodo precedente continuano a valere le regole dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411/1976.
Compensi professionali a carico delle controparti
Per gli affari conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, gli avvocati hanno diritto a tutte le competenze effettivamente riscosse dall’Ente e poste a carico della controparte in esito a sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione. Le somme sono riconosciute al netto delle spese vive di procedura e, se vi è ricorso a legali esterni, anche delle competenze ad essi spettanti. Gli importi sono contabilizzati sul cap. 206, sottoconto 04, e ripartiti con cadenza quadrimestrale in relazione al servizio effettivamente prestato nel quadrimestre di riferimento.
Compensi professionali a carico dell’Amministrazione
La circolare disciplina anche il caso in cui il compenso non derivi da una condanna della controparte, ma da una soccombenza non integrale dell’Istituto o da una transazione successiva a sentenza favorevole. In tali ipotesi, l’INAIL corrisponde agli avvocati il 50% delle competenze che sarebbero state liquidate a carico del soccombente, sempre al netto delle spese vive e delle eventuali competenze di avvocati esterni.
Presupposti applicativi e criteri interpretativi
Per la liquidazione è necessario che l’Istituto non sia rimasto soccombente e che la sentenza sia passata in giudicato dopo il 9 marzo 2003. La circolare precisa che la non soccombenza sussiste non solo quando la domanda avversaria è rigettata, ma anche quando il giudice dispone la compensazione totale o parziale delle spese. Nei casi di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, occorre applicare il criterio della soccombenza virtuale, verificandone la ricorrenza caso per caso.
Per le controversie in materia di prestazioni, la liquidazione è ammessa anche quando il giudice usi formule equivalenti alla compensazione, quali:
- "nulla per le spese";
- "dichiara le spese irripetibili";
- "le spese, attesa la natura della causa, sono irripetibili";
- "dichiara il soccombente non soggetto al pagamento delle spese";
- formule analoghe fondate sull’art. 152 disp. att. c.p.c.
Il giudicato deve essere attestato dall’avvocato che redige la nota spese. Se dopo la liquidazione intervengono mezzi straordinari di impugnazione, l’eventuale esito del nuovo giudizio può comportare l’emissione di una parcella ulteriore oppure la deduzione dell’importo già liquidato da altre parcelle ancora da emettere.
Procedura di emissione della parcella
L’avvocato incaricato della controversia, dopo il giudicato o l’approvazione della transazione, deve redigere la parcella entro il quadrimestre di riferimento tramite la procedura I.S.I.Avv., producendo anche la versione cartacea conforme al fac-simile allegato. Per gli onorari va applicato l’importo minimo previsto per ciascuna voce in relazione allo scaglione tariffario vigente al momento della decisione; per i diritti si applica la tariffa vigente al momento del compimento dell’attività.
Le parcelle relative a cause articolate su più gradi di giudizio devono essere redatte separatamente per ciascun grado. In linea generale:
- per le Magistrature Superiori provvede direttamente l’Avvocatura Generale;
- per i gradi di merito provvede, di norma, il dominus della causa;
- per le cause inviate ad altre Avvocature di diverso distretto la parcella è redatta dal dominus.
La parcella deve contenere, tra l’altro:
- numero I.S.I.Avv. della pratica;
- valore della causa, con indicazione dell’importo o, se indeterminato, della natura modesta o rilevante;
- numero e data della sentenza;
- autorità giudiziaria;
- controparte;
- data del passaggio in giudicato o dell’approvazione della transazione;
- singole voci di diritti e onorari per ciascun grado;
- importo totale risultante dalla tariffa;
- eventuali spese da dedurre;
- importo corrispondente al 50% del totale, quando dovuto;
- importo richiesto in liquidazione.
La circolare esclude espressamente il calcolo del rimborso forfettario del 10% delle spese generali.
Valore della controversia e scaglioni tariffari
Per le cause in materia di prestazioni, il regolamento considera comunque di valore indeterminato, modesto o rilevante, con applicazione delle corrispondenti voci tariffarie. La circolare precisa che sono di valore indeterminato modesto le controversie limitate alla durata dell’inabilità temporanea o alla valutazione medico-legale dei postumi, con riferimento ai soli importi minimi delle voci tariffarie.
Sono invece di valore indeterminato rilevante le controversie che coinvolgono questioni di diritto, come:
- assicurabilità;
- occasione di lavoro;
- nesso di causalità;
- altre questioni giuridiche analoghe.
Negli stessi termini devono essere trattati i vari gradi del giudizio di merito. Le controversie davanti alle magistrature superiori sono comunque considerate di valore indeterminato rilevante.
Spese da dedurre
Dall’importo complessivo della parcella devono essere detratte le spese vive di procedura, ossia gli esborsi sostenuti per gli adempimenti processuali necessari alla difesa dell’Istituto, nonché gli importi spettanti ad eventuali avvocati esterni. Per le controversie in materia di prestazioni, la circolare precisa che, in ragione dell’art. 10 della legge n. 533/1973, la sola spesa da dedurre è quella relativa alla parcella del procuratore esterno, comprensiva di contributo alla Cassa Previdenza Avvocati e IVA.
Validazione delle parcelle e note riepilogative
Il Coordinatore Centrale, Regionale o Distrettuale, verificata la conformità della parcella al regolamento e al tariffario, procede alla validazione. Tale validazione deve avvenire nello stesso quadrimestre in cui la sentenza è passata in giudicato.
Se la validazione avviene per parcelle riferite al quadrimestre precedente, essa può essere imputata a quel quadrimestre solo se interviene entro 15 giorni dalla sua scadenza; oltre tale termine, confluisce nel quadrimestre in corso.
Le Avvocature devono predisporre:
- una nota di riepilogo mensile delle parcelle validate da imputare al quadrimestre in lavorazione;
- ove necessario, una ulteriore nota riepilogativa per le parcelle rientranti nel punto relativo ai compensi a carico dell’Amministrazione.
La documentazione va trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre, alla struttura ragioneria competente, per la verifica amministrativo-contabile.
Verifica amministrativo-contabile e riparti quadrimestrali
La Ragioneria verifica la corrispondenza tra codici, importi e scaglioni tariffari e controlla la corretta indicazione nelle note di riepilogo. In caso di difformità, segnala le anomalie e restituisce la documentazione all’Avvocatura competente, che deve correggerla e rinviarla. In caso di contestazione, si applicano le norme richiamate sull’ordinamento amministrativo-contabile.
Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del quadrimestre, le strutture competenti inoltrano alla Direzione Centrale Ragioneria le note riepilogative dei quadrimestri oggetto di liquidazione. La Direzione Centrale Ragioneria procede alla totalizzazione nazionale degli importi, verifica la capienza del capitolo di bilancio 430, sottoconto 13, e comunica alla Direzione Centrale Risorse Umane gli importi da ripartire. Quest’ultima effettua il riparto e trasmette le competenze alla struttura informatica per il pagamento mediante cedola stipendiale.
A regime, la tempistica indicata è la seguente:
- I quadrimestre: invio riepilogo Avvocatura Generale entro 15 maggio, Avvocature territoriali entro 15 giugno, invio prospetti quadrimestrali entro 30 giugno, pagamento in luglio;
- II quadrimestre: invio entro 15 settembre e 15 ottobre, invio prospetti entro 30 ottobre, pagamento in novembre;
- III quadrimestre: invio entro 15 gennaio e 15 febbraio, invio prospetti entro il 30 febbraio, pagamento in marzo.
Fase transitoria 9 marzo 2003 - 31 agosto 2005
Poiché la corresponsione dei compensi avviene in un momento successivo alla loro maturazione, la circolare prevede una fase transitoria articolata in lotti. In sintesi, le competenze vengono liquidate come segue:
- primi due quadrimestri 2003: con le cedole di dicembre 2004;
- ultimo quadrimestre 2003 e primo quadrimestre 2004: con le cedole di marzo 2005;
- secondo e terzo quadrimestre 2004: entro il 31 luglio 2005;
- primi due quadrimestri 2005: nel mese di novembre 2005.
Durante la fase transitoria le Avvocature trasmettono riepiloghi mensili distinti per i due quadrimestri di volta in volta in liquidazione, mentre le strutture di ragioneria inviano alla Direzione Centrale Ragioneria distinte note quadrimestrali per ciascun periodo pagato.
Criteri e misure del riparto
Il riparto dei compensi avviene su base nazionale tra gli avvocati secondo coefficienti legati all’anzianità e all’abilitazione professionale:
- coefficiente 2: abilitazione al patrocinio in Cassazione e almeno 15 anni di servizio effettivo nel ramo legale;
- coefficiente 1,5: più di tre anni di servizio effettivo nel ramo legale;
- coefficiente 1: fino a tre anni di servizio e attività legale effettivamente svolta.
Gli avvocati neoassunti partecipano al riparto a partire dal quadrimestre successivo a quello in cui ricade la data di assunzione. Il riparto è correlato al servizio retribuito prestato nel quadrimestre; i periodi a retribuzione ridotta sono considerati proporzionalmente alla riduzione dello stipendio.
Aspetti fiscali e previdenziali
Gli importi corrisposti a titolo di compensi professionali, in attesa della definizione della loro natura nella contrattazione collettiva nazionale 2002-2005, sono computabili ai fini previdenziali e di quiescenza, salvo riserva di ripetizione. Di conseguenza, essi sono soggetti ai contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e alle ritenute erariali vigenti.
Disposizioni finali
La circolare invita tutte le strutture interessate alla stretta osservanza delle procedure e delle tempistiche stabilite, richiamando la diffusione del documento a tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Decorrenza e quadro normativo
La nuova disciplina si applica dal 9 marzo 2003, data di decorrenza del regolamento approvato con deliberazione n. 788 del 25 settembre 2003, poi modificato con deliberazione n. 504 del 27 luglio 2004. Per il periodo anteriore continua ad applicarsi l’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411/1976.
Compensi a carico delle controparti
Gli avvocati hanno diritto alle competenze effettivamente riscosse dall’Ente e poste a carico delle controparti per sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione, al netto delle spese vive di procedura e delle eventuali competenze di avvocati esterni. Tali somme sono contabilizzate sul cap. 206, sottoconto 04, e ripartite ogni quadrimestre in relazione al servizio prestato.
Compensi a carico dell’Amministrazione
Nei giudizi conclusi con sentenza favorevole o con transazione successiva a sentenza favorevole, quando l’Istituto non sia rimasto soccombente e vi sia compensazione totale o parziale delle spese, è riconosciuto il 50% delle competenze che sarebbero state liquidate al soccombente, dedotte le spese vive e gli eventuali compensi degli esterni. Sono forniti criteri interpretativi per individuare la non soccombenza e i casi di compensazione espressa o equivalente nelle controversie in materia di prestazioni.
Presupposti e criteri interpretativi
La liquidazione richiede il passaggio in giudicato della sentenza successivamente al 9 marzo 2003 e la non soccombenza dell’Istituto. La circolare chiarisce che la non soccombenza ricorre anche con compensazione totale o parziale delle spese; nelle cause di prestazioni, formule come "nulla per le spese" o "spese irripetibili" sono equiparate alla compensazione, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Il passaggio in giudicato deve essere attestato dall’avvocato nella nota spese.
Flusso procedurale: emissione, validazione e controllo
L’avvocato redige la parcella dopo il giudicato o l’approvazione della transazione, usando la procedura I.S.I.Avv. e il fac-simile allegato. La parcella deve indicare, tra l’altro, numero pratica, valore della causa, giudice, controparte, data del giudicato o della transazione, voci di diritti e onorari, spese da dedurre e importo richiesto. La validazione è effettuata dal coordinatore competente nello stesso quadrimestre del giudicato; segue la verifica amministrativo-contabile da parte delle strutture ragioneria, con eventuali restituzioni per difformità.
Riparti quadrimestrali e tempistiche
La circolare fissa una scansione quadrimestrale: i riepiloghi mensili vanno inoltrati entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre, mentre la Ragioneria centrale procede al riparto e al trasferimento alla struttura competente per il pagamento in cedola stipendiale. Sono indicati termini specifici per Avvocatura generale, territoriali e distrettuali, con pagamento nei mesi di luglio, novembre e marzo a regime.
Fase transitoria 9 marzo 2003 - 31 agosto 2005
Per le competenze maturate nel periodo transitorio la circolare prevede una liquidazione suddivisa in quattro lotti, con pagamenti scaglionati tra dicembre 2004, marzo 2005, luglio 2005 e novembre 2005. Anche in questa fase sono previsti riepiloghi mensili distinti e note quadrimestrali specifiche, con esaurimento della procedura transitoria con il pagamento di novembre 2005.
Criteri e misure di riparto tra avvocati
Il riparto è nazionale e avviene sulla base di coefficienti collegati all’anzianità e all’abilitazione: 2 per chi è abilitato al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, 1,5 per chi ha più di tre anni di servizio, 1 per chi ha fino a tre anni di servizio e svolge attività legale. Gli avvocati neoassunti partecipano dal quadrimestre successivo all’assunzione; i periodi a retribuzione ridotta incidono in proporzione alla riduzione stipendiale.
Aspetti fiscali e previdenziali
Gli importi erogati a titolo di compensi professionali, in attesa della definizione della loro natura nella contrattazione collettiva 2002-2005, sono computabili ai fini previdenziali e di quiescenza, salvo riserva di ripetizione. Essi sono quindi soggetti ai contributi previdenziali e assistenziali di legge e alle ritenute fiscali previste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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