Cassazione Penale, Ordinanza n. 19251/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale in relazione a un episodio di cessione di sostanze stupefacenti, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: 1) dedotta violazione di legge per l'eccessivo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base; 2) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della pena finale, anche quanto agli aumenti per continuazione, senza esplicitazione dei criteri di commisurazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e non corredati da specifica critica alla motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era congrua e completa sia sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, sia sul diniego delle attenuanti generiche, sia sulla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie è stata già riqualificata in ipotesi di lieve entità; il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio collegato al fatto.
art. 133 c.p.
La misura della pena tra minimo e massimo edittale deve essere ancorata ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; la motivazione può essere anche sintetica purché richiami uno o più criteri legali e non sia frutto di arbitrio o illogicità.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso insufficiente la sola incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Norma di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se la quantificazione sia manifestamente arbitraria o illogica.
- Il giudice può motivare la quantificazione della pena valorizzando anche sinteticamente i criteri dell'art. 133 c.p., purché dia conto degli elementi considerati in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- La doglianza sulla pena e sugli aumenti per continuazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
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