Cassazione Penale, Ordinanza n. 28084/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato è quindi rimasta ferma; la Corte ha escluso che i fatti integrassero un mero tentativo e ha ritenuto corretta la valutazione di merito su recidiva e attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per furto pluriaggravato. I motivi, come riferiti nel provvedimento, erano quattro: i primi due denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo e non come consumazione del furto, in ragione delle modalità dell'intervento dei vigilanti; i successivi due contestavano la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo anche la loro prevalenza sulle aggravanti contestate. La Suprema Corte rileva che i primi due motivi si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; quanto alla consumazione del furto, osserva che il principio sul tentativo vale solo quando il monitoraggio e l'intervento difensivo avvengono in continenti, impedendo all'agente di acquisire anche solo momentaneamente la disponibilità autonoma della refurtiva. Nel caso concreto, invece, i vigilanti non avevano esercitato alcun controllo sull'azione furtiva, essendo intervenuti solo ex post, sicché la fattispecie era stata correttamente ritenuta consumata. I motivi su recidiva e attenuanti generiche sono dichiarati non consentiti o manifestamente infondati, perché la Corte di merito aveva applicato correttamente i criteri dell'art. 133 c.p. e aveva motivato in modo sufficiente sul diniego delle attenuanti, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La distinzione tra tentativo e consumazione del furto dipende dal momento in cui l'agente consegue la autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; il tentativo ricorre solo se l'intervento difensivo impedisce tale disponibilità prima che il bene esca dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere e abbia inciso come fattore criminogeno.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- In tema di furto, il delitto è consumato quando l'agente consegue almeno momentaneamente la autonoma disponibilità della cosa sottratta; il mero monitoraggio della sottrazione e l'intervento immediato impediscono invece la consumazione e mantengono il fatto allo stadio del tentativo.
- La qualificazione del fatto come tentativo richiede che la sorveglianza della vittima, dei dipendenti o delle forze dell'ordine sia effettiva e continui durante l'azione furtiva; se l'intervento avviene solo dopo che la sottrazione si è già perfezionata, il reato resta consumato.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre motivi di appello già esaminati e disattesi, prive di una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La recidiva non può essere affermata o esclusa in base alla sola gravità dei fatti o alla loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedenti condanne e reato attuale, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individua gli elementi decisivi del proprio giudizio, senza dover prendere posizione espressa su ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
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