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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/414

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione dell’8 marzo 2021 sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce l’architettura tecnica e le regole di funzionamento dei principali sistemi informatici doganali dell’Unione, in attuazione del codice doganale dell’Unione. Definisce obiettivi, componenti comuni e nazionali, modalità di accesso, interoperabilità, manutenzione e continuità operativa per ciascun sistema. Contiene inoltre disposizioni su protezione dei dati, sicurezza, proprietà dei sistemi e valutazione periodica, abrogando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026.

Regole tecniche per lo sviluppo, la manutenzione, l’utilizzo e la sicurezza dei sistemi elettronici doganali UE previsti dal codice doganale dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi elettronici doganali elencati all’articolo 1, paragrafo 1, sviluppati o aggiornati nell’ambito dei progetti della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151: CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, AES, NCTS, INF SP e CCI. Si applica inoltre al portale delle dogane dell’UE per gli operatori e al sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS). Il regolamento riguarda la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone coinvolte negli scambi doganali; per alcuni sistemi sono previsti componenti nazionali opzionali o obbligatori. Non disciplina funzionalità non ancora disponibili, come la firma digitale nell’ambito di UUM&DS, e prevede regole specifiche di continuità in caso di guasto temporaneo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 sui sistemi elettronici doganali

Il regolamento definisce le disposizioni tecniche comuni per lo sviluppo, la manutenzione, l’utilizzo e la sicurezza dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione. L’obiettivo è assicurare che gli scambi di informazioni tra autorità doganali, Commissione, operatori economici e altre persone avvengano in modo armonizzato, sicuro e interamente informatico, in coerenza con l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il testo sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026, alla luce dell’entrata in operatività o della prossima operatività di diversi sistemi.

Quadro generale e architettura dei sistemi

Il regolamento si applica a una pluralità di sistemi doganali elettronici: CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, AES, NCTS, INF SP e CCI, oltre al portale delle dogane dell’UE per gli operatori e al CRMS. Per ciascun sistema vengono definiti obiettivo, struttura, componenti comuni e, ove previsti, componenti nazionali; sono inoltre precisate le relazioni di interoperabilità tra componenti centrali e nazionali. L’articolo 3 impone la designazione di punti di contatto per assicurare sviluppo, funzionamento e manutenzione coordinati.

Portale delle dogane dell’UE per gli operatori

L’EUCTP costituisce il punto di accesso unico per operatori economici e altre persone ai portali specifici dei sistemi transeuropei. Attraverso di esso si accede, in particolare, ai portali EBTI, AEO e INF, nonché all’interfaccia condivisa dell’ICS2. L’accesso avviene tramite UUM&DS per operatori e Commissione, mentre le autorità doganali accedono tramite i servizi di rete della Commissione.

Sistema di decisioni doganali (CDS)

Il CDS è il sistema che consente la presentazione e la gestione elettronica delle domande e delle decisioni doganali elencate all’articolo 8, paragrafo 1. L’elenco è ampio e comprende, tra l’altro, autorizzazioni per garanzia globale, dilazione di pagamento, sdoganamento centralizzato, perfezionamento attivo e passivo, uso finale, ammissione temporanea, transito unionale, iscrizione nelle scritture del dichiarante e autovalutazione. Il sistema si articola in un portale UE per operatori, un CDMS centrale e servizi di informazioni sui clienti, con la possibilità per gli Stati membri di sviluppare componenti nazionali; il regolamento disciplina anche l’accesso, la consultazione tra autorità doganali e l’uso di portali nazionali quando sviluppati.

UUM&DS e autenticazione degli utenti

Il sistema UUM&DS è il meccanismo trasversale di autenticazione e verifica dell’accesso ai sistemi elettronici. Esso si compone di un sistema di gestione dell’accesso e di un sistema di gestione amministrativa, mentre gli Stati membri devono istituire sistemi nazionali di gestione dell’identità e dell’accesso. La funzione di firma digitale è espressamente richiamata nel nome del sistema, ma il regolamento precisa che non è ancora disponibile e quindi non ne disciplina le regole operative.

EBTI: informazioni tariffarie vincolanti europee

Il sistema EBTI supporta la presentazione, il trattamento, lo scambio e l’archiviazione delle domande e decisioni ITV, nonché la gestione degli eventi successivi che possono incidere sulla decisione originaria. È prevista anche una funzione di monitoraggio dell’uso obbligatorio ed esteso delle ITV, coerente con gli articoli 33 e 34 del codice e con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Gli Stati membri possono affiancare al sistema centrale un portale nazionale e un sistema ITV nazionale, con regole di accesso e consultazione analoghe a quelle degli altri sistemi.

EORI e AEO

Il sistema EORI garantisce la registrazione e l’identificazione univoca a livello unionale degli operatori economici e di altre persone, centralizzando i dati EORI comunicati dagli Stati membri e rendendoli accessibili online. Il sistema AEO, invece, supporta l’intero ciclo delle domande e autorizzazioni di operatore economico autorizzato, inclusa la gestione degli eventi successivi. In entrambi i casi il regolamento prevede sistemi centrali, eventuali sistemi nazionali e meccanismi di interoperabilità con gli altri sistemi doganali rilevanti.

ICS2: sicurezza delle importazioni e ENS

ICS2 è il sistema destinato a rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nell’Unione e a supportare la gestione della dichiarazione sommaria di entrata. Il sistema comprende un’interfaccia condivisa per operatori e un repertorio comune, oltre ai sistemi nazionali di entrata e, facoltativamente, a interfacce nazionali. Il regolamento dettaglia i flussi informativi relativi a ENS, modifiche, invalidamenti, notifiche di arrivo, presentazione delle merci, analisi dei rischi, controlli, raccomandazioni e comunicazioni agli operatori; il repertorio comune è anche strumento di monitoraggio e valutazione da parte di Commissione e Stati membri.

AES e NCTS: esportazione e transito

L’AES disciplina la gestione elettronica delle dichiarazioni di esportazione e riesportazione, con rete comune di comunicazione, servizi centrali e componenti nazionali. Sono previste interfacce nazionali con EMCS e con NCTS, oltre a regole specifiche per la transizione informatica verso il nuovo sistema. L’NCTS, a sua volta, gestisce le dichiarazioni di transito e le notifiche connesse, con architettura decentrata e interoperabilità con i sistemi degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa a un regime comune di transito.

INF SP, CRMS e CCI

L’INF SP digitalizza la gestione dei dati INF relativi ai regimi speciali, tramite un portale UE specifico e un sistema centrale. Il CRMS supporta invece lo scambio e l’archiviazione delle informazioni sui rischi, la loro analisi e l’uso operativo ai fini del quadro comune di gestione dei rischi. Il CCI consente lo sdoganamento centralizzato all’importazione quando sono coinvolti più Stati membri, prevedendo componenti centrali e nazionali, inclusi portali per operatori e interfacce con i sistemi di importazione nazionali.

Continuità operativa, protezione dei dati e sicurezza

Il regolamento dedica un capo specifico al funzionamento dei sistemi, alla manutenzione, alle modifiche e ai guasti temporanei. In caso di indisponibilità temporanea degli strumenti informatici, sono previste modalità alternative per adempiere alle formalità e, per alcuni sistemi, piani di continuità operativa specifici; i dati inseriti con mezzi alternativi devono essere riversati nei sistemi entro sette giorni dal ripristino. Sul piano della protezione dei dati, i trattamenti devono avvenire per finalità doganali e nel rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725; sono disciplinati accesso ai dati, aggiornamento, limitazioni del trattamento, titolarità e sicurezza dei sistemi.

Disposizioni finali

La Commissione e gli Stati membri devono valutare i componenti di cui sono responsabili, con particolare attenzione a sicurezza, integrità e riservatezza dei dati. Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 e si applica dalla data di entrata in vigore, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 individua i sistemi interessati: CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, AES, NCTS, INF SP, CCI, nonché EUCTP e CRMS. L’articolo 2 definisce componenti comuni, componenti nazionali, sistemi decentrati e sistemi transeuropei. L’articolo 3 impone a Commissione e Stati membri di designare punti di contatto per ciascun sistema elettronico.

Portale delle dogane UE per gli operatori

Gli articoli 4-6 disciplinano l’EUCTP come punto di accesso unico per operatori economici e altre persone ai portali specifici di EBTI, AEO, INF e all’interfaccia condivisa ICS2. L’autenticazione avviene tramite UUM&DS per operatori e Commissione, mentre per le autorità doganali si usano i servizi di rete della Commissione.

Sistema di decisioni doganali (CDS)

Gli articoli 7-15 regolano il CDS, che consente la presentazione e gestione elettronica di numerose domande e decisioni doganali, incluse autorizzazioni per garanzie globali, dilazione del pagamento, sdoganamento centralizzato, perfezionamento attivo/passivo, ammissione temporanea, uso finale, transito unionale e altre ipotesi elencate all’articolo 8, paragrafo 1. Il sistema comprende un portale UE per operatori, un CDMS centrale e servizi di informazioni sui clienti; gli Stati membri possono sviluppare componenti nazionali. Sono previste regole di accesso, consultazione tra autorità doganali, uso del portale nazionale e interazione tra componenti centrali e nazionali.

Sistema UUM&DS e autenticazione

Gli articoli 16-20 disciplinano il sistema uniforme di gestione degli utenti e firma digitale, limitato però alla gestione dell’accesso poiché la funzione di firma digitale non è ancora disponibile. Il sistema comprende un sistema di gestione dell’accesso e uno di gestione amministrativa a livello UE e sistemi nazionali di identità e accesso. È utilizzato per autenticare operatori, altre persone, Commissione e, in parte, autorità doganali nei vari sistemi elettronici.

Sistema EBTI

Gli articoli 21-29 regolano il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee, che serve alla presentazione, gestione, archiviazione e monitoraggio delle decisioni ITV e degli eventi successivi. Prevede un portale UE specifico, un sistema EBTI centrale, una funzione di monitoraggio dell’uso delle ITV e, facoltativamente, sistemi e portali nazionali. Sono disciplinati anche i meccanismi di consultazione tra autorità doganali e l’uso del sistema per il controllo dell’uso obbligatorio ed esteso delle ITV.

Sistema EORI

Gli articoli 30-34 stabiliscono il sistema EORI per la registrazione e identificazione univoca a livello unionale di operatori economici e altre persone. Il sistema comprende un archivio centrale e, se sviluppati, sistemi nazionali. Le autorità doganali accedono online ai dati EORI centralizzati e il sistema interagisce con gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

Sistema AEO

Gli articoli 35-41 disciplinano il sistema per le domande e autorizzazioni di operatore economico autorizzato, con gestione degli eventi successivi. Prevede un portale UE specifico per operatori, un sistema AEO centrale e, facoltativamente, portali e sistemi nazionali. Sono regolati gli scambi di informazioni, l’accesso, le consultazioni tra autorità e l’interoperabilità con i componenti nazionali.

Sistema ICS2

Gli articoli 42-49 disciplinano il nuovo sistema di controllo delle importazioni, finalizzato alla sicurezza delle merci in entrata e all’adempimento dei requisiti ENS. Il sistema comprende un’interfaccia condivisa per operatori e un repertorio comune, con sistemi nazionali di entrata e, facoltativamente, interfacce nazionali. Sono previsti i flussi informativi relativi a ENS, modifiche, invalidamenti, notifiche di arrivo, presentazione delle merci, analisi dei rischi, controlli e comunicazioni agli operatori.

Sistema AES e transizione informatica

Gli articoli 50-56 regolano il sistema automatizzato di esportazione, con rete comune di comunicazione, servizi centrali e componenti nazionali. Il sistema gestisce dichiarazioni di esportazione e riesportazione, messaggi tra uffici doganali e interfacce nazionali con EMCS e NCTS. L’articolo 56 prevede misure transitorie, convertitori centrali o nazionali e norme tecniche per garantire interoperabilità durante la finestra di utilizzazione.

Sistema NCTS e continuità operativa

Gli articoli 57-63 disciplinano il nuovo sistema di transito informatizzato, destinato alla gestione delle dichiarazioni di transito e delle notifiche. Sono previsti rete comune di comunicazione, servizi centrali, portale nazionale, sistema nazionale e interfaccia con AES. L’articolo 63 contiene regole transitorie analoghe a quelle dell’AES, con convertitori e norme di interoperabilità con il vecchio quadro transitorio.

Sistema INF SP

Gli articoli 64-68 regolano il sistema per i bollettini di informazione relativi ai regimi speciali, utilizzato per emissione, gestione e scambio dei dati INF. Il sistema comprende un portale UE specifico per operatori e un sistema INF centrale; è prevista anche la possibilità di calcolo dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice.

CRMS

Gli articoli 69-72 disciplinano il sistema doganale di gestione dei rischi, strumento di comunicazione, archiviazione e scambio di informazioni sui rischi tra Stati membri e Commissione. Il sistema supporta criteri comuni di rischio, azioni di controllo prioritarie, gestione delle crisi, analisi e aggregazione dei dati, con formulari online e strumenti di feedback e consultazione.

CCI

Gli articoli 73-78 regolano lo sdoganamento centralizzato all’importazione, applicabile quando sono interessati più Stati membri. Il sistema include rete comune di comunicazione, servizi centrali e componenti nazionali con portale operatori, applicazione CCI nazionale e interfacce con l’EMCS. È disciplinato l’uso per dichiarazioni normali, semplificate, complementari e iscrizioni nelle scritture del dichiarante.

Funzionamento, manutenzione e guasti temporanei

Gli articoli 79-82 ripartiscono tra Commissione e Stati membri lo sviluppo, le prove, la gestione e la manutenzione dei componenti comuni e nazionali. Sono previste regole di modifica dei sistemi, pubblicità degli aggiornamenti e procedure in caso di guasto temporaneo, con obbligo di recupero dei dati entro sette giorni dal ripristino e piani di continuità per ICS2, AES, CRMS, CCI e NCTS.

Protezione dei dati, accesso e sicurezza

Gli articoli 83-88 stabiliscono che i dati personali siano trattati per finalità doganali e nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725. Sono previsti limitazione dell’accesso ai dati, aggiornamento dei dati nazionali, regole specifiche per ICS2 e EBTI, titolarità dei componenti comuni in capo alla Commissione e dei componenti nazionali agli Stati membri, oltre a obblighi di sicurezza, piani di sicurezza e ruoli di titolare/responsabile del trattamento.

Valutazione, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 89 impone valutazioni periodiche di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati. L’articolo 90 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026. L’articolo 91 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeprocedure amministrative elettronicheprotezione dei datisicurezza informaticascambio di informazioni

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