Regolamento (UE) 2021/797
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/797 corregge errori testuali presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento CLP, in particolare sulle prescrizioni di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio e sulla relativa classificazione dei pericoli. La rettifica riguarda l’allegato II e, per la versione italiana, anche l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le correzioni precisano quando debbano essere apposte le indicazioni EUH211, EUH212 ed EUH210, e limitano la classificazione come cancerogeno per inalazione alle sole miscele in polvere che soddisfano la soglia indicata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, con particolare riferimento alle miscele contenenti biossido di titanio.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e, più precisamente, alle versioni linguistiche ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II, nonché alla sola versione italiana dell’allegato VI. Le rettifiche incidono sulle prescrizioni di etichettatura e sulla nota relativa alla classificazione di miscele contenenti biossido di titanio, con effetti per gli operatori che immettono tali miscele sul mercato nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non contiene esclusioni materiali ulteriori rispetto alle versioni linguistiche espressamente corrette.
Rettifica di alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
Il regolamento delegato (UE) 2021/797 interviene sul testo del regolamento CLP per correggere errori presenti in talune versioni linguistiche degli allegati II e VI. La finalità è garantire uniformità interpretativa e applicativa delle prescrizioni di etichettatura e di classificazione relative alle miscele contenenti biossido di titanio, senza modificare il contenuto sostanziale dell’atto al di fuori delle rettifiche indicate.
Contesto e motivazione della rettifica
I considerando precisano che alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 contenevano errori nella disciplina dell’etichettatura delle miscele solide e liquide contenenti biossido di titanio. In particolare, erano interessate le versioni danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II, nonché la versione ceca per ulteriori errori nella stessa sezione. Inoltre, la versione italiana presentava un errore anche nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, con effetti sulla classificazione di pericolo delle miscele contenenti biossido di titanio.
Ambito delle correzioni introdotte
L’articolo 1 sostituisce integralmente la sezione 2.12 dell’allegato II, parte 2, dedicata alle miscele contenenti biossido di titanio. La norma distingue tra miscele liquide e solide e fissa soglie quantitative precise:
- per le miscele liquide, l’obbligo di riportare EUH211 scatta quando sono presenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm;
- per le miscele solide, l’obbligo di riportare EUH212 scatta quando è presente ≥ 1 % di biossido di titanio.
Le diciture di pericolo devono essere riportate sull’etichetta dell’imballaggio con il testo esatto indicato dal regolamento. Inoltre, per le miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose, l’etichetta deve recare anche l’indicazione EUH210 quando siano apposte EUH211 o EUH212.
Classificazione come cancerogeno per inalazione
La rettifica dell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, restringe l’ambito della classificazione come cancerogeno per inalazione. Tale classificazione si applica soltanto alle miscele in forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm. La formulazione chiarisce quindi che non tutte le miscele contenenti biossido di titanio ricadono nella stessa classificazione, ma solo quelle che soddisfano le condizioni dimensionali e di forma indicate.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici che immettono sul mercato miscele contenenti biossido di titanio, il regolamento rileva principalmente sul piano dell’etichettatura e della corretta qualificazione del pericolo. In concreto, occorre verificare:
- la natura della miscela, liquida o solida;
- la percentuale di biossido di titanio presente;
- il diametro aerodinamico delle particelle rilevanti;
- l’eventuale destinazione al pubblico o meno;
- l’eventuale necessità di aggiungere EUH210 alle indicazioni EUH211 o EUH212.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato II, parte 2, sezione 2.12
La sezione 2.12 viene sostituita per chiarire le indicazioni di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio. Le miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm devono recare l’indicazione EUH211: "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie." Le miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio devono recare l’indicazione EUH212: "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri." Inoltre, le miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose, quando etichettate con EUH211 o EUH212, devono recare anche l’indicazione EUH210.
Rettifica dell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10
La nota 10 viene sostituita per precisare che la classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.
Versioni linguistiche interessate dalla rettifica
Il considerando e il dispositivo chiariscono che l’intervento corregge errori nelle versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II, e nella sola versione italiana dell’allegato VI. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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