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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/805

Regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione dell’8 marzo 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente i requisiti tecnici del dossier per l’autorizzazione dei medicinali veterinari, sostituendo l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6. L’intervento recepisce l’evoluzione scientifica e gli orientamenti internazionali, disciplinando in modo distinto medicinali non biologici, biologici, immunologici e prodotti di terapia innovativa. Vengono inoltre introdotte regole specifiche per antimicrobici, generici, ibridi, associazioni fisse, mercati limitati, circostanze eccezionali e per strumenti regolatori come master file dell’antigene vaccinale e dossier multiceppo. La disciplina rafforza gli obblighi su qualità, sicurezza, efficacia, valutazione del rischio ambientale, resistenza antimicrobica e studi di residui.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, aggiornando in modo organico i requisiti del dossier per l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Ambito di applicazione

Si applica ai medicinali veterinari nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, in quanto modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6. Riguarda i richiedenti e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, nonché i fabbricanti coinvolti nella produzione e nel controllo di qualità dei medicinali veterinari, con disciplina specifica per medicinali non biologici, biologici, immunologici, antimicrobici, medicinali per terapie innovative e diverse tipologie di domande (generici, ibridi, consenso informato, bibliografiche, mercati limitati, circostanze eccezionali). Le nuove prescrizioni si applicano dal 28 gennaio 2022; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano rilevanti le esclusioni e le deroghe previste per talune categorie, in particolare dove la sezione IV e V ammettono approcci specifici o requisiti ridotti, ove scientificamente giustificati.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari

Il regolamento delegato (UE) 2021/805 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6, aggiornando i requisiti tecnici del dossier per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari. L’intervento risponde all’esigenza di allineare la disciplina ai progressi scientifici, agli orientamenti VICH, OMS e OCSE e alle nuove categorie introdotte dal regolamento (UE) 2019/6, inclusi medicinali biologici, immunologici e per terapie innovative.

Finalità e contesto regolatorio

Il considerando evidenzia che l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 aveva ripreso i requisiti del dossier già contenuti nella direttiva 2001/82/CE, senza un adeguamento sostanziale al momento dell’abrogazione della direttiva. Il nuovo allegato aggiorna pertanto i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia, includendo prescrizioni specifiche per medicinali antimicrobici, alla luce del problema della resistenza antimicrobica, e per le nuove tipologie di prodotti introdotte nel quadro normativo unionale.

Ambito e struttura del dossier

Il dossier di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio deve essere organizzato in quattro parti:

  • parte 1: sintesi del dossier e documentazione amministrativa;
  • parte 2: qualità;
  • parte 3: sicurezza e studi di residui;
  • parte 4: efficacia. La disciplina distingue inoltre tra medicinali non biologici, biologici non immunologici, immunologici e medicinali particolari. Per ciascuna categoria vengono previste regole dettagliate su contenuti, studi da includere, convalide, giustificazioni di eventuali omissioni e livello di dettaglio delle relazioni tecniche.

Principi generali comuni

La documentazione deve essere presentata secondo i requisiti dell’allegato e tenendo conto:

  • degli orientamenti scientifici pubblicati dalla Commissione e dall’Agenzia;
  • del formato elettronico stabilito dall’Agenzia;
  • delle monografie e dei capitoli generali della Farmacopea europea;
  • dei principi di buona pratica di fabbricazione (BPF) e di laboratorio (BPL). Gli studi farmacologici, tossicologici, di residui e preclinici devono rispettare la BPL; le sperimentazioni sugli animali devono seguire i principi della direttiva 2010/63/UE. Per i medicinali contenenti o costituiti da OGM, il dossier deve includere una valutazione del rischio ambientale conforme alla direttiva 2001/18/CE.

Parte 1: sintesi del dossier e relazioni critiche

La parte 1 deve includere i dati amministrativi dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/6. Se si propone la classificazione come "non soggetto a prescrizione veterinaria", la domanda deve contenere un esame critico che giustifichi tale classificazione alla luce della sicurezza degli animali di destinazione, degli altri animali, della salute pubblica e dell’ambiente. Le relazioni critiche di esperti devono:

  • essere aggiornate allo stato delle conoscenze scientifiche al momento della domanda;
  • valutare tutte le prove e sperimentazioni del dossier;
  • riportare risultati dettagliati, riferimenti bibliografici e copie delle fonti citate;
  • essere firmate, datate e corredate dei titoli e dell’esperienza dell’autore.

Parte 2: requisiti di qualità

Per i medicinali non biologici, la parte 2 impone una descrizione molto analitica di composizione, sviluppo, fabbricazione, materiali di partenza, controlli, stabilità e confezionamento. Sono regolati in dettaglio:

  • sostanze attive, incluse quelle presenti come sali o idrati;
  • eccipienti, coloranti, conservanti, antiossidanti e nuovi eccipienti;
  • packaging primario, sistemi di chiusura e dispositivi di somministrazione;
  • processi di sterilizzazione e procedure asettiche;
  • specifiche farmacopeiche o alternative giustificate;
  • prove di controllo sul prodotto finito, inclusi identità, titolo, purezza, impurezze, sterilità, endotossine, omogeneità e stabilità. Per i prodotti destinati all’alimentazione animale sono richieste informazioni aggiuntive su incorporazione nel mangime, compatibilità e stabilità dopo miscelazione.

Requisiti sui materiali di partenza e sulle specifiche

Il regolamento disciplina in modo dettagliato materiali di partenza elencati o non elencati in farmacopea, certificati di idoneità rilasciati dalla EDQM, master file della sostanza attiva, impurezze previste, caratteristiche fisico-chimiche che incidono sulla biodisponibilità, materiali di confezionamento e sostanze di origine biologica. Sono previsti obblighi specifici per materiali da specie animali sensibili a TSE, per sostanze coloranti e per nuovi eccipienti utilizzati per la prima volta nell’Unione o con nuova via di somministrazione.

Parte 3: sicurezza, residui, utilizzatore e ambiente

La documentazione di sicurezza deve coprire tre profili:

  • tossicità e effetti indesiderati nelle specie di destinazione;
  • rischi per l’uomo, compreso l’utilizzatore;
  • rischi per l’ambiente. Sono richiesti studi di farmacologia, farmacocinetica, tossicologia, tossicità acuta e a dosi ripetute, tossicità riproduttiva e dello sviluppo, genotossicità, cancerogenicità, studi speciali per irritazione/sensibilizzazione e, per gli antimicrobici, dati sulla resistenza e sul rischio per la salute umana. La valutazione del rischio ambientale è articolata in due fasi e, per le specie destinate alla produzione di alimenti, include anche la classificazione PBT/vPvB secondo REACH.

Studi di residui e tempi di attesa

Per i medicinali destinati ad animali da produzione alimentare, la disciplina dei residui è particolarmente rigorosa. Il dossier deve dimostrare:

  • la persistenza e la deplezione dei residui in tessuti, latte, uova, miele e cera, ove pertinente;
  • la possibilità di fissare tempi di attesa ragionevoli;
  • la validazione dei metodi analitici. Sono richiamati i regolamenti sui LMR e gli orientamenti VICH GL48, GL49, GL56 e GL57, oltre al regolamento (UE) 2018/782 per la metodologia di valutazione del rischio. L’uso di EPMAR è consentito, se pertinente, per evitare duplicazioni di studi già valutati ai fini dei LMR.

Parte 4: efficacia e sperimentazioni cliniche

La parte 4 richiede che il richiedente dimostri efficacia e rapporto beneficio/rischio mediante studi preclinici e sperimentazioni cliniche. Devono essere forniti:

  • protocollo dettagliato;
  • metodi, apparecchiature e materiali;
  • dati su specie, età, sesso, razza, numero di animali e posologia;
  • analisi statistiche;
  • discussione critica dei risultati, positivi e negativi. Le sperimentazioni cliniche devono, salvo giustificato motivo, essere controllate, svolte in condizioni di campo e corredate di consenso informato del proprietario. Il titolare dell’AIC deve conservare i documenti originali per almeno cinque anni dalla data di scadenza dell’autorizzazione.

Sezioni speciali per medicinali biologici e immunologici

Le sezioni III, IIIa e IIIb adattano i requisiti ai medicinali biologici e immunologici. Sono centrali:

  • caratterizzazione completa della sostanza attiva;
  • analisi di impurezze relative al processo e al prodotto;
  • materiali di partenza biologici, semenze, cellule, sieri e sistemi adiuvanti;
  • convalida dei processi di produzione e dei controlli di qualità;
  • prove di sicurezza specifiche e studi di campo;
  • studi di efficacia basati su challenge, risposta immunitaria, durata dell’immunità e compatibilità con programmi vaccinali. Per i vaccini vivi sono previste prove sulla trasmissione, diffusione, aumento di virulenza, ricombinazione/riassortimento e, se del caso, rischio ambientale specifico. Per i vaccini a DNA è richiesta attenzione al trasferimento alla linea germinale.

Strumenti specifici per vaccini

Il regolamento introduce strumenti regolatori particolari:

  • master file dell’antigene del vaccino: parte separata del dossier riferita alla qualità di ciascun antigene, con certificazione dell’Agenzia e validità in tutta l’Unione;
  • dossier multiceppo: dossier unico per combinazioni di ceppi in vaccini inattivati contro agenti antigenicamente variabili;
  • tecnologia della piattaforma vaccinale: consente di riutilizzare dati di piattaforma comune in successive domande, mediante master file certificato.

Domande specifiche: generici, ibridi, consenso informato, bibliografici, mercati limitati, circostanze eccezionali

La sezione IV disciplina le principali vie di semplificazione o adattamento della domanda:

  • i generici devono dimostrare stessa composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive, stessa forma farmaceutica e bioequivalenza, salvo giustificazione; per antimicrobici e antiparassitari occorrono dati sulla resistenza;
  • gli ibridi possono fondarsi in parte su dati di un medicinale di riferimento e in parte su nuovi dati, con valutazione di comparabilità per i biologici;
  • le domande con consenso informato richiedono solo i dati amministrativi, se esiste autorizzazione scritta del titolare del prodotto di riferimento;
  • le domande bibliografiche richiedono prova dell’uso veterinario consolidato, con almeno dieci anni di impiego sistematico e documentato nell’Unione;
  • per i mercati limitati e le circostanze eccezionali è possibile omettere taluni dati, ma il richiedente deve giustificare le lacune e il bilanciamento tra beneficio e rischio.

Medicinali veterinari per terapie innovative

La sezione V disciplina prodotti innovativi quali terapia genica, terapia cellulare, ingegneria tissutale, terapia fagica, nanotecnologie e RNA antisenso/RNAi. Il regolamento adotta un approccio flessibile ma fortemente basato sul rischio, prevedendo:

  • possibile adattamento dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia;
  • specifiche verifiche su integrazione genetica, mutagenesi inserzionale, trasmissione germinale, off-target e oncogenicità;
  • attenzione a nanoparticelle, biodistribuzione, tossicità, immunotossicità ed emocompatibilità;
  • per i fagi, prova del carattere litico, assenza di geni di resistenza e di virulenza;
  • per RNA antisenso e RNAi, controllo della sequenza, degradazione e possibili effetti off-target. È raccomandato un confronto anticipato con l’Agenzia prima della presentazione della domanda, nonché un piano di gestione del rischio e, se necessario, studi post-autorizzazione.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/6

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. Il nuovo allegato definisce i requisiti del dossier ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articola in modo dettagliato i contenuti richiesti per la domanda di AIC.

Entrata in vigore e applicazione differita

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 gennaio 2022, in coerenza con l’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6.

Principi generali di redazione del dossier

La documentazione deve rispettare i requisiti dell’allegato, tenere conto degli orientamenti della Commissione e dell’Agenzia, delle monografie della Farmacopea europea, della BPF e della BPL; devono essere incluse tutte le informazioni pertinenti, favorevoli o sfavorevoli, comprese quelle su studi incompleti o abbandonati. È richiesta anche la valutazione del rischio ambientale per OGM e la conferma che i dati presentati non sono protetti da data exclusivity.

Struttura del dossier: parti 1-4

Il dossier è articolato in parte 1 (sintesi/amministrativa), parte 2 (qualità), parte 3 (sicurezza e residui) e parte 4 (efficacia). Per ciascuna parte sono previsti contenuti minimi, relazioni critiche di esperti, indici, giustificazioni per eventuali omissioni e, per le parti 3 e 4, tabelle di sintesi e documentazione completa degli studi.

Requisiti di qualità per medicinali non biologici

La parte 2 richiede la descrizione del prodotto, della composizione qualitativa e quantitativa, dello sviluppo galenico, del processo di fabbricazione, dei materiali di partenza, dei controlli in-process e sul prodotto finito, della stabilità e di eventuali altri dati. Sono disciplinati in dettaglio sostanze attive, eccipienti, confezionamento, impurezze, specifiche, convalide analitiche, omogeneità tra lotti, stabilità e, per prodotti destinati al mangime, compatibilità e periodo di validità dopo incorporazione.

Requisiti di sicurezza e residui

La parte 3 richiede dati su farmacologia, tossicologia, sicurezza dell’utilizzatore, rischio ambientale e studi di residui. Sono previsti studi su tossicità acuta e a dosi ripetute, tossicità riproduttiva e dello sviluppo, genotossicità, cancerogenicità, irritazione/sensibilizzazione, resistenza antimicrobica e valutazioni specifiche per animali destinati alla produzione di alimenti, inclusi LMR, tempi di attesa e metodi di analisi dei residui.

Requisiti di efficacia

La parte 4 disciplina studi preclinici e sperimentazioni cliniche per dimostrare efficacia e sicurezza nelle specie di destinazione. Sono richiesti protocolli dettagliati, controlli, principi statistici, comparatori appropriati, documentazione completa dei risultati e, per le sperimentazioni di campo, consenso informato del proprietario e conservazione dei documenti originali per almeno cinque anni dalla scadenza dell’autorizzazione.

Regole specifiche per medicinali biologici e immunologici

Le sezioni III, IIIa e IIIb introducono requisiti specifici per medicinali biologici non immunologici e immunologici, con particolare attenzione a caratterizzazione biologica, impurezze, materiali di partenza di origine biologica, controlli di sterilità/purezza, omogeneità tra lotti, stabilità e prove di efficacia e sicurezza adattate alla natura del prodotto.

Valutazione del rischio ambientale e OGM

Per i medicinali veterinari non OGM e OGM sono previste valutazioni ambientali in due fasi. Per gli OGM occorre la documentazione prevista dalla direttiva 2001/18/CE e una valutazione caso per caso degli effetti diretti, indiretti, immediati o differiti su salute umana e ambiente.

Categorie particolari di domanda

La sezione IV disciplina i medicinali generici, ibridi, in associazione, basati sul consenso informato, basati su dati bibliografici, destinati a mercati limitati o autorizzabili in circostanze eccezionali. In tali casi sono previsti dossier completi o ridotti, a seconda della categoria, con dimostrazione di bioequivalenza, comparabilità, uso consolidato, o giustificazione delle deroghe e degli studi omessi.

Medicinali veterinari per terapie innovative

La sezione V introduce una disciplina dedicata a terapia genica, medicina rigenerativa, ingegneria tissutale, terapia cellulare, terapia fagica, nanotecnologie e RNA antisenso/RNAi. È richiesto un approccio basato sul rischio, con possibili studi e misure post-autorizzazione, piani di gestione del rischio e, ove opportuno, orientamento preventivo dell’Agenzia.

Strumenti regolatori per vaccini: master file e dossier multiceppo

Per i vaccini sono previsti il master file dell’antigene del vaccino, il dossier multiceppo e la tecnologia della piattaforma vaccinale. Tali strumenti consentono di condividere e certificare parti del dossier relative agli antigeni o alla piattaforma tecnologica, con validità unionale del certificato rilasciato dall’Agenzia.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinariautorizzazione all’immissione in commercioqualità farmaceuticasicurezza e residuibiologici e terapie innovative

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