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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/413

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione dell'8 marzo 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per 15 anni l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente, aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la sostanza in parte D con specifiche condizioni. Sono previste particolari cautele per la tutela degli organismi acquatici e per l’uso corretto del prodotto prima dell’impiego. Il regolamento si applica dal 1o aprile 2021.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue per i prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva "farina di sangue" impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti su tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Disciplina il rinnovo dell’approvazione della sostanza e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; non introduce un’autorizzazione di singoli prodotti, ma incide sul quadro di approvazione della sostanza attiva per gli usi autorizzabili a livello nazionale. L’approvazione rinnovata decorre dal 1o aprile 2021 e scade il 31 marzo 2036.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 rinnova l’approvazione della sostanza attiva farina di sangue nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura è adottata dopo la procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e prende atto delle conclusioni dell’EFSA, secondo cui la sostanza soddisfa i criteri di approvazione e presenta profili di rischio tali da consentirne il rinnovo come sostanza attiva a basso rischio.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La farina di sangue era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inclusa nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti e lo Stato membro relatore ha ritenuto completa la domanda. Successivamente, il progetto di rapporto valutativo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione, l’EFSA ha consultato richiedente e Stati membri e ha poi comunicato le proprie conclusioni il 31 gennaio 2020.

Esito della valutazione e ragioni del rinnovo

La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Non sono stati individuati aspetti critici di particolare preoccupazione e, in base alle conclusioni EFSA, è altamente improbabile che la farina di sangue abbia proprietà di interferente endocrino ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione la qualifica inoltre come sostanza attiva a basso rischio, evidenziando che non è una sostanza potenzialmente pericolosa e che il sangue è un componente dell’organismo animale normalmente presente nella dieta umana.

Ambito temporale e durata dell’approvazione

Il regolamento interviene in un contesto in cui il periodo di approvazione era stato già prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 fino al 31 agosto 2021 per consentire la conclusione del rinnovo. Poiché la decisione è stata adottata prima di tale scadenza prorogata, il nuovo regime decorre anticipatamente dal 1o aprile 2021. L’approvazione rinnovata ha durata fino al 31 marzo 2036.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’elenco UE delle sostanze attive approvate. In particolare:

  • nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la voce 222 relativa alla farina di sangue è soppressa;
  • nella parte D è inserita una nuova voce che riporta la sostanza, il numero CAS 90989-74-5, il codice 909, la specifica di purezza e le date di approvazione e scadenza.

Condizioni specifiche e cautele per gli Stati membri

L’allegato I richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a due profili:

  • la protezione di pesci e invertebrati acquatici quando si utilizzano tecniche di irrorazione meno mirate;
  • la necessità di agitare con moto rotatorio i prodotti fitosanitari contenenti farina di sangue prima dell’uso, al fine di umidificare il prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2021. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva farina di sangue alle condizioni fissate nell’allegato I. La decisione è adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento: la voce 222 della parte A è soppressa e una nuova voce è inserita in parte D.

Periodo di approvazione e decorrenza

L’approvazione rinnovata decorre dal 1o aprile 2021 e scade il 31 marzo 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o aprile 2021.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, comprese le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici in caso di tecniche di irrorazione meno mirate e alla necessità di agitare con moto rotatorio i prodotti fitosanitari contenenti farina di sangue prima dell’uso per umidificare il prodotto.

Qualificazione come sostanza a basso rischio

Nei considerando la Commissione afferma che la farina di sangue soddisfa le condizioni dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’allegato II, punto 5, e che non deve essere considerata una sostanza avente proprietà di interferente endocrino, alla luce delle conclusioni EFSA richiamate nel regolamento.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attiveregolamentazione tecnica

Testo integrale

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