Sentenza del 20/06/2019 n. 16564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria prot. 1156/071, pari a Euro 132.618,69, sostenendo che l'ipoteca fosse illegittima perché gravante su beni costituiti in fondo patrimoniale e perché i debiti fiscali non erano stati contratti nell'interesse della famiglia. Ha inoltre contestato la validità delle notifiche delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria, deducendo l'inesistenza o nullità delle notificazioni, e ha eccepito la non assoggettabilità a IRAP del reddito derivante dal lavoro autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché dall'appello di Equitalia risultava la richiesta di accertare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le eventuali nullità dell'atto erano sanate ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e la CTR aveva accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è possibile se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni. Gravava sul contribuente dimostrare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, prova che non è stata fornita. Il ricorrente è stato condannato a pagare a Equitalia Sud Euro 5.600,00 per spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La protezione del fondo patrimoniale non opera automaticamente per i debiti tributari. L'iscrizione ipotecaria è esclusa soltanto quando il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne fosse consapevole. L'onere di provare entrambe le circostanze grava sul debitore.
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio attraverso la tempestiva impugnazione da parte del destinatario.
Art. 360, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello relativo alla nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La costituzione di un bene in fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali o professionali.
- Per opporsi efficacemente all'ipoteca, il contribuente deve provare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità; la mera natura professionale o tributaria del debito non è sufficiente.
- La data di costituzione del fondo patrimoniale, da sola, non dimostra l'estraneità del debito alle esigenze familiari.
- Le contestazioni sulle notifiche devono essere specifiche e supportate da elementi documentali; vizi formali possono essere sanati se l'atto ha raggiunto il suo scopo o se il destinatario lo ha tempestivamente impugnato.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o individuando con precisione gli atti e i contenuti necessari a valutare la censura.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1857 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →