R.R. Marche 2/2014
Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la disciplina regionale sulle pari opportunità nelle nomine e designazioni. Definisce quando non opera l’obbligo di candidare un uomo e una donna per ciascun organismo e stabilisce i contenuti essenziali dei modelli di candidatura, approvati dalla struttura competente della Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore e pubblicati sui siti istituzionali regionali.
Regolamento sulle candidature di nomina/designazione regionali e sulle esclusioni dall'obbligo di presentare un uomo e una donna
Regolamento regionale sulle candidature e le pari opportunità nelle nomine regionali
Il regolamento attua il Capo II della l.r. 23 luglio 2012, n. 23, in materia di integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. La disciplina riguarda esclusivamente il procedimento di presentazione delle candidature per nomine e designazioni di spettanza regionale e i casi in cui non opera l’obbligo di garantire la doppia candidatura di genere.
Ambito di applicazione
L’atto interviene sulla disciplina regionale delle nomine e designazioni, con riferimento alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34. In particolare:
- individua i casi di esclusione dall’obbligo di presentare, per ciascun organismo, la candidatura di una donna e di un uomo;
- definisce i contenuti minimi dei modelli di presentazione delle candidature.
Casi di esclusione dall’obbligo di doppia candidatura di genere
L’obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, una candidatura femminile e una maschile non si applica in due ipotesi:
- quando la normativa istitutiva dell’organismo prevede che esso, o i suoi componenti, siano di un solo genere;
- quando, per mancanza di candidature oppure perché le candidature presentate sono in tutto o in parte inidonee, occorre procedere secondo le regole dell’art. 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996.
Contenuti della presentazione delle candidature
Per la candidatura presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l.r. 34/1996, il proponente deve indicare, oltre alle proprie generalità:
- la propria qualità soggettiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 34/1996;
- il nominativo del candidato;
- l’organismo per il quale la candidatura è proposta.
Il candidato, oltre alle dichiarazioni già previste dalla normativa vigente, deve dichiarare:
- residenza, codice fiscale e recapiti, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- gli incarichi ancora in corso alla data di accettazione della candidatura;
- gli eventuali mandati già ricoperti per l’incarico oggetto di candidatura, con le relative informazioni;
- l’impegno, in caso di nomina o designazione, a comunicare tempestivamente all’organo regionale competente eventuali cause sopravvenute di inconferibilità o incompatibilità, emerse dopo la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione o nel corso del mandato.
Modelli di candidatura e pubblicità
La struttura competente della Giunta regionale deve approvare i modelli di presentazione delle candidature entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. I modelli approvati devono essere pubblicati nei siti istituzionali della Regione e contenere le informative di legge necessarie.
Regime temporale e applicabilità
Il regolamento è operativo dalla sua entrata in vigore. La sola scadenza espressamente prevista riguarda l’approvazione dei modelli di candidatura, che deve avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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