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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12833/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condividenti)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di divisione di beni mobili e immobili in comunione tra rami familiari. Nel corso di un giudizio instaurato nel 1976, il Tribunale aveva prima accertato le quote e predisposto i progetti divisionali, poi aveva deciso questioni accessorie sui frutti civili, sulle spese di miglioramento e sul risarcimento per il deprezzamento degli immobili, rinviando alla fase di assegnazione dei lotti. Dopo un precedente ricorso per cassazione, limitatamente al criterio di estrazione a sorte dei lotti, il giudizio era tornato in appello, dove veniva disposta una nuova consulenza tecnica e approvata la divisione in tre quote con assegnazione mediante sorteggio. Avverso questa sentenza un condividente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio di rinvio e della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, assumendo che tra gli eredi di una condividente mancassero alcuni soggetti indicati anche da documentazione e dalla consulenza; 2) nullità della sentenza per avere recepito una consulenza tecnica espletata senza la partecipazione di alcuni litisconsorti necessari, con conseguente violazione del contraddittorio; 3) omesso esame di un documento e di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe trascurato le critiche alla consulenza sulla non omogeneità dei lotti e una diversa più equa ripartizione elaborata in precedenza in sede stragiudiziale. La Corte di cassazione però non ha esaminato nel merito questi motivi, ritenendo preliminarmente nulla l’istanza di decisione depositata dal nuovo difensore del ricorrente, perché munito di procura speciale rilasciata in calce a un atto diverso dal ricorso o dal controricorso in un giudizio soggetto alla disciplina previgente dell’art. 83 c.p.c.; da ciò ha tratto l’irritualità della richiesta di decisione e la necessità di definire il giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso senza entrare nel merito dei tre motivi, perché ha ritenuto nulla e irrituale la comparsa/memoria con cui il nuovo difensore del ricorrente aveva chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata: in un giudizio iniziato prima della riforma del 2009, la procura speciale per cassazione non poteva essere apposta in calce a un atto diverso dal ricorso o dal controricorso. Conseguentemente il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti che avevano resistito, ha compensato le spese nei rapporti con gli altri controricorrenti che avevano aderito al ricorso e ha applicato la sanzione di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione soggetto alla disciplina previgente, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso; se ciò avviene, la procura è invalida e il difensore non può compiere attività processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    L’istanza di decisione deve essere proposta validamente dal difensore munito di idonea procura; la sua mancanza o irritualità impedisce l’esame del ricorso nel merito e comporta la definizione del giudizio in conformità alla proposta, senza declaratoria di estinzione salvo inerzia assoluta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale al quale il ricorso è stato avviato dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 96 c.p.c.

    Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta per ragioni di rito impeditive dell’esame nel merito, la Corte applica la condanna aggravata prevista dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla quale si fondava la dedotta nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta omissione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma sulla integrazione del contraddittorio in caso di cause inscindibili o litisconsorzio necessario.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale evocata a sostegno della nullità del giudizio di divisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di ricorso sono state formalmente incardinate sui vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti arresti di legittimità.

  • art. 58 L. 18 giugno 2009 n. 69

    Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 45 L. 18 giugno 2009 n. 69

    Richiamato per individuare la riforma che ha modificato la disciplina della procura speciale in cassazione.

  • art. 650 c.p.

    Citato solo nel racconto dei fatti come norma penale richiamata in un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 110 c.p.

    Citato solo nel racconto dei fatti come norma penale richiamata in un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione iniziato prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009, la procura speciale del nuovo difensore deve rispettare la disciplina previgente dell’art. 83 c.p.c.; se è apposta in calce a un atto diverso dal ricorso o dal controricorso, è nulla e il difensore non è abilitato a compiere ulteriori attività processuali.
  • La nullità o irritualità dell’istanza di decisione presentata dopo la proposta di definizione accelerata impedisce l’esame dei motivi di ricorso e comporta la definizione del giudizio secondo la proposta, senza che possa parlarsi di estinzione del processo, la quale richiede invece una vera e propria inerzia del ricorrente.
  • Nel rito camerale ex art. 380-bis c.p.c., l’istanza tardiva o irrituale non consente di eludere la disciplina sanzionatoria della decisione conforme alla proposta; il legislatore distingue l’assenza di istanza dalla mera irregolarità della stessa.
  • Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta per ragioni di rito che impediscono l’esame del merito, la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche previste in materia di contributo unificato.
  • In presenza di adesione al ricorso da parte di alcuni controricorrenti, la soccombenza sulle spese può essere limitata alle sole controparti effettivamente resistenti all’accoglimento del ricorso, con compensazione nei rapporti con gli altri aderenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLitisconsorzio necessarioDivisione ereditaria
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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