Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo Tributario - Atti impugnabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di interpello disapplicativo, chiedendo di poter contestare davanti al giudice tributario il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare la disciplina delle società non operative. La questione riguardava l'impugnabilità di tale diniego ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego dell'interpello disapplicativo non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, neppure mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché non contiene ancora una pretesa tributaria concreta e definita. Gli effetti fiscali della disciplina saranno verificabili in sede di controllo della dichiarazione dei redditi e potranno essere contestati mediante gli eventuali successivi atti impositivi.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego dell'interpello disapplicativo non rientra tra tali atti e non può esservi incluso in via estensiva, poiché non esprime ancora una pretesa tributaria definita.

  • Disciplina delle società di comodo

    La disciplina può essere disapplicata solo nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa fiscale. Il diniego della relativa richiesta non determina immediatamente un'obbligazione tributaria accertata, poiché l'eventuale pretesa deve emergere dal controllo della dichiarazione e da un successivo atto impositivo.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è normalmente autonomamente impugnabile solo se contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e definita, oppure se rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili.
  • Il diniego di un interpello, quando si limita a esprimere la posizione dell'Amministrazione senza determinare direttamente un tributo dovuto, non è di regola impugnabile autonomamente.
  • Il contribuente potrà contestare la questione in occasione dell'impugnazione del successivo avviso di accertamento o di altro atto impositivo che renda concreta la pretesa fiscale.
  • Non è sufficiente che un atto produca conseguenze fiscali indirette o preparatorie: per l'accesso immediato alla tutela giudiziaria deve sussistere un interesse attuale collegato a una pretesa tributaria già formalizzata.
  • La mancata impugnazione del diniego dell'interpello non impedisce necessariamente di contestare, in un momento successivo, l'applicazione della disciplina fiscale nell'ambito del giudizio contro l'atto impositivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.