Sentenza del 21/12/2015 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo Tributario - Atti impugnabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di interpello disapplicativo, chiedendo di poter contestare davanti al giudice tributario il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare la disciplina delle società non operative. La questione riguardava l'impugnabilità di tale diniego ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego dell'interpello disapplicativo non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, neppure mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché non contiene ancora una pretesa tributaria concreta e definita. Gli effetti fiscali della disciplina saranno verificabili in sede di controllo della dichiarazione dei redditi e potranno essere contestati mediante gli eventuali successivi atti impositivi.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego dell'interpello disapplicativo non rientra tra tali atti e non può esservi incluso in via estensiva, poiché non esprime ancora una pretesa tributaria definita.
Disciplina delle società di comodo
La disciplina può essere disapplicata solo nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa fiscale. Il diniego della relativa richiesta non determina immediatamente un'obbligazione tributaria accertata, poiché l'eventuale pretesa deve emergere dal controllo della dichiarazione e da un successivo atto impositivo.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è normalmente autonomamente impugnabile solo se contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e definita, oppure se rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili.
- Il diniego di un interpello, quando si limita a esprimere la posizione dell'Amministrazione senza determinare direttamente un tributo dovuto, non è di regola impugnabile autonomamente.
- Il contribuente potrà contestare la questione in occasione dell'impugnazione del successivo avviso di accertamento o di altro atto impositivo che renda concreta la pretesa fiscale.
- Non è sufficiente che un atto produca conseguenze fiscali indirette o preparatorie: per l'accesso immediato alla tutela giudiziaria deve sussistere un interesse attuale collegato a una pretesa tributaria già formalizzata.
- La mancata impugnazione del diniego dell'interpello non impedisce necessariamente di contestare, in un momento successivo, l'applicazione della disciplina fiscale nell'ambito del giudizio contro l'atto impositivo.
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