Cassazione Penale, Sentenza n. 14968/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato non doversi procedere per le condotte contestate come appropriazione indebita, perché in relazione a quelle stesse condotte era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non era stata disposta una riapertura delle indagini. Il ricorso sosteneva che l'archiviazione era stata utilizzata impropriamente per modificare la qualificazione giuridica delle condotte (da appropriazione indebita a truffa) e segnalava un errore nel provvedimento impugnato ove si sarebbe fatto riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e confermato il principio per cui l'assenza di un provvedimento autorizzatorio per la riapertura delle indagini rende inutilizzabili gli atti compiuti dopo l'archiviazione e impedisce allo stesso ufficio del pubblico ministero di esercitare l'azione penale per lo stesso fatto, comunque qualificato. Le ragioni addotte per giustificare la riqualificazione del reato non sono state ritenute idonee a superare la preclusione derivante dall'archiviazione; quindi il provvedimento impugnato è stato lasciato intatto e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
Dl. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020
Predispone la celebrazione con contraddittorio scritto del procedimento; citato per la forma del procedimento davanti alla Corte
Sezioni Unite, 24/06/2010 n. 33885 (Giuliani)
Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834
Affermano che la mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti successivi all'archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti da parte del medesimo ufficio
Sezioni Unite, 22/03/2000 n. 9 (Finocchiaro)
Sez. U del 22/3/2000 n. 9, A Finocchiaro, Rv 216004
Precedente richiamato a sostegno del principio dell'obbligo di provvedimento autorizzatorio per iniziare un nuovo procedimento sulle stesse condotte
Corte Costituzionale, 1995 (n. 27)
Corte Costituzionale 27/1995
Ha riconosciuto la necessità dell'autorizzazione giudiziale per l'inizio di un nuovo procedimento sulle stesse indagini
Corte Costituzionale, ordinanza 56/2003
Conferma, seppur marginalmente, il principio della necessità del provvedimento autorizzatorio
Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017 (Bartoli)
Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413
Conferma la giurisprudenza relativa all'inutilizzabilità degli atti compiuti senza riapertura autorizzata delle indagini
Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010 (Greco)
Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, Greco, Rv. 246668
Ulteriore conferma del principio secondo cui l'azione penale non può essere esercitata nuovamente dallo stesso ufficio senza la procedura di riapertura autorizzata
Massime di principio
- Se il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto l'archiviazione per determinate condotte, non può poi esercitare nuovamente l'azione penale per gli stessi fatti senza un provvedimento giudiziale che autorizzi la riapertura delle indagini; gli atti compiuti dopo l'archiviazione sono inutilizzabili.
- L'intento del pubblico ministero di modificare la qualificazione giuridica delle condotte (ad es. da appropriazione indebita a truffa) non legittima l'azione penale se non è seguita la procedura di riapertura autorizzata: la forma processuale è condizione di legittimità sostanziale.
- Eventuali errori formali nella motivazione della sentenza impugnata (es. riferimento a diverso reato come ricettazione) non fanno venir meno la preclusione processuale derivante dall'archiviazione senza riapertura.
- In situazioni analoghe la difesa può efficacemente eccepire l'inutilizzabilità degli atti e ottenere il non doversi procedere qualora manchi il provvedimento di riapertura; il pubblico ministero deve seguire la procedura autorizzatoria per riprendere l'azione penale sulle stesse condotte.
- La giurisprudenza di legittimità e costituzionale tutela la finalità di certezza procedurale e impedisce che l'archiviazione sia usata come strumento per eludere i requisiti formali necessari per riaprire un procedimento
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