Sentenza del 12/03/2018 n. 2853 - Comm. Trib. Prov. Catania
Riscossione - omessa produzione della relata di notifica della cartella - nullità - impugnazione - raggiungimento dello scopo - sanatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale, in particolare per l'omessa produzione della relata di notifica, sostenendo che tale carenza comportasse la nullità o l'inesistenza della notificazione e, conseguentemente, l'invalidità della pretesa.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La nullità della notifica è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché il contribuente aveva proposto una tempestiva e rituale opposizione, dimostrando di aver avuto effettiva conoscenza della cartella e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. La notificazione è stata qualificata come condizione di efficacia dell'atto amministrativo e non come elemento costitutivo dello stesso; pertanto, anche il vizio di nullità o di inesistenza della notifica è irrilevante quando l'atto abbia concretamente raggiunto il suo scopo.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 890/1982
Disciplina gli elementi e le modalità della notificazione degli atti a mezzo posta. La relativa violazione può determinare un vizio della notificazione, ma tale vizio può essere superato quando l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario e lo scopo previsto.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La tempestiva e rituale opposizione alla cartella dimostra che il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto difendersi; ciò sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- L'omessa produzione della relata di notifica o altri vizi formali della notificazione non comportano automaticamente l'inefficacia della cartella, se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
- La proposizione tempestiva di un'opposizione completa e rituale può sanare la nullità della notifica, perché dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La notificazione è normalmente una condizione di efficacia dell'atto amministrativo e non un elemento costitutivo della pretesa; pertanto, il vizio della notifica non elimina necessariamente l'esistenza o la validità sostanziale dell'atto.
- Chi intende contestare una cartella per vizi di notifica deve considerare che la propria impugnazione potrebbe costituire prova della conoscenza dell'atto e determinare la sanatoria del vizio.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non esclude la possibilità di contestare altri vizi autonomi della cartella, come l'inesistenza della pretesa, la prescrizione, la decadenza o l'erroneità dell'importo.
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