Sentenza n. 9618/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento a) della graduatoria di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per la nomina di 140 Commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza il 3 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 97 del 7 dicembre 2021 nella parte in cui non ammette il ricorrente alle successive prove; b) dell'elenco dei candidati non idonei, pubblicato il 30 gennaio 2023, nel sito web Ministero dell'interno concorsi online; c) dell'elaborato contraddistinto con il n. 66 e relativo cartoncino anagrafico, del verbale n. 1 del 19 gennaio 2022, del verbale n. 9 del 21.9.22, verbale n. 10 del 22.9.22, verbale n. 15 del 12.10.22, verbale n. 48 del 30.1.23, e della graduatoria dei vincitori del predetto concorso del 24 marzo 2023 e dei relativi allegati relativi al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio, preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame e richiamato l'art. 84 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: graduatoria e atti della procedura concorsuale per la nomina di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui il candidato non è stato ammesso alle successive prove
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato la graduatoria degli ammessi alle successive prove, l'elenco dei candidati non idonei e diversi atti della procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame, sottoscritta personalmente e notificata alle altre parti processuali costituite.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente e notificata alle parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta dalla parte e notificata alle parti processuali costituite consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ravvisi peculiarità nella fattispecie concreta.
Come è indicizzato
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