Ordinanza n. 155/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento per l’elezione del Rettore approvato il 25 febbraio 2026, limitatamente alla modifica delle modalità di costituzione dell’organo rettorale e dei requisiti soggettivi per la carica, nonché atti connessi alla nomina del Rettore e successive note dell’Università
Esito
La controversia
Il Ministero ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il regolamento per l’elezione del Rettore adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” il 25 febbraio 2026, nella parte relativa alla modifica delle modalità di costituzione dell’organo rettorale e ai requisiti soggettivi per la carica di Rettore. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, il provvedimento di nomina del Rettore adottato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2026 e le successive note dell’Università del 5 e dell’11 maggio 2026, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure di legittimità articolate dal Ministero, ma evidenzia che le questioni prospettate richiedono un significativo approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha escluso di poter effettuare nella fase cautelare una sommaria delibazione delle questioni, reputandole bisognose di approfondimento nel merito. Ha tuttavia considerato non adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sola decisione sulla sospensione, anche in ragione della vacanza dell’ufficio di Pro-Rettore Vicario e dell’assenza della figura del Decano. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi disposto la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 2 dicembre 2026, senza concedere né negare espressamente la sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre disposto un’istruttoria, ordinando all’Università resistente, o alla parte più diligente che ne abbia la disponibilità, di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2026 di approvazione del regolamento, la successiva delibera del 7 aprile 2026 di nomina del Rettore, i relativi verbali e gli atti procedimentali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto che le questioni non fossero definibili mediante sommaria delibazione nella fase cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze del ricorrente non siano adeguatamente tutelabili mediante la misura cautelare, di fissare con priorità l’udienza di merito; il TAR lo ha applicato per fissare l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare richiedono un significativo approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice può evitare una decisione immediata sulla sospensione e disporre la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla concessione della sospensione quando, nel bilanciamento degli interessi, le esigenze rappresentate non risultino adeguatamente tutelabili con una misura cautelare provvisoria.
- Il giudice amministrativo può disporre, in vista della trattazione del merito, il deposito degli atti amministrativi e dei verbali rilevanti per la ricostruzione dell’iter di adozione del provvedimento impugnato, individuando l’amministrazione resistente o la parte più diligente quale soggetto tenuto all’incombente istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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