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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23990/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del 28 aprile 2015 divenuta irrevocabile il 14 giugno 2016. La revoca era stata disposta perché il condannato risultava già gravato da precedenti condanne per delitti commessi nel 2007 e tra il 2005 e il 2007. I motivi deducono, in sostanza, l'illegittimità della revoca in sede esecutiva, sostenendo che il giudice dell'esecuzione sarebbe precluso dall'intervenire quando la causa ostativa alla sospensione condizionale era già nota al giudice che aveva pronunciato in appello, come risultava espressamente dal provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se nota al giudice d'appello non investito del punto, poiché quest'ultimo non può revocarla d'ufficio in assenza di devoluzione. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente spiegato che il giudice di appello non era stato investito della questione della sospensione condizionale, sicché l'intervento del giudice dell'esecuzione era consentito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, c.p.

    "in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen."

    La sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di una causa ostativa; se ciò avviene, la concessione è suscettibile di revoca anche in sede esecutiva nei limiti indicati dalla giurisprudenza nomofilattica.

  • art. 168, terzo comma, c.p.

    "art. 168, terzo comma, cod. pen."

    La Corte esclude una lettura che attribuisca alla norma una portata processuale idonea a limitare i poteri del giudice dell'esecuzione oltre quanto previsto dalla legge.

  • art. 674, comma 1-bis, c.p.p.

    "art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen."

    La disposizione è valorizzata nel senso di confermare l'ampiezza dell'intervento del giudice dell'esecuzione, non restrittivamente circoscrivibile per effetto della rimodulazione dei poteri del giudice della cognizione.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    "art. 597, comma 3, cod. proc. pen."

    Definisce i poteri del giudice d'appello quando impugna il solo imputato; è richiamato per affermare che la questione della sospensione condizionale non era stata devoluta al giudice dell'appello.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    "quinto comma della stessa disposizione"

    Tra i poteri officiosi del giudice dell'impugnazione è prevista la concessione della sospensione condizionale, ma non la sua revoca, che non può quindi essere adottata d'ufficio in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    "condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende"

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • È legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dei presupposti legali quando la causa ostativa non sia stata valutata dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non sia stato investito della questione, perché a quest'ultimo è precluso intervenire d'ufficio in assenza di devoluzione.
  • La preclusione derivante dal principio devolutivo impedisce di attribuire al giudice dell'impugnazione un potere di revoca d'ufficio della sospensione condizionale non espressamente devoluta, mentre non impedisce al giudice dell'esecuzione di rimuovere un beneficio illegittimamente concesso.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e con il principio nomofilattico richiamato dalla Corte.
  • In sede di impugnazione, la concessione della sospensione condizionale può rientrare tra i poteri officiosi del giudice, ma la revoca del beneficio non è automaticamente ricompresa tra essi e richiede una specifica base normativa e processuale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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