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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1762

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione del 30 settembre 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Σητεία Λασιθίου Κρήτης» (Sitia Lasithiou Kritis) (DOP)]

Normativa europea32021R1762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP greca "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis). La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Grecia, ha pubblicato la modifica nella Gazzetta ufficiale e, non essendo state presentate opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis), registrata nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda la modifica del relativo disciplinare di produzione approvata dalla Commissione europea; gli effetti sono diretti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea a partire dall’entrata in vigore del regolamento. Non disciplina altre denominazioni o altri prodotti.

Modifica del disciplinare della DOP "Σητεία Λασιθίου Κρήτης"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta greca "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e completa la procedura avviata su richiesta della Grecia.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’approvazione della modifica del disciplinare. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, la domanda presentata dalla Grecia è stata esaminata dalla Commissione. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la relativa domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Il regolamento precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa al nome "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis), mantenendo la qualificazione di DOP.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Σητεία Λασιθίου Κρήτης" (Sitia Lasithiou Kritis), qualificato come DOP. La base giuridica richiamata è l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nell’ambito della procedura di approvazione delle modifiche dei disciplinari.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Grecia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata considerata non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentaridenominazioni di origine protetteregimi di qualità

Testo integrale

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