Cassazione Civile, Ordinanza n. 27356/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due proprietari di un'area nei confronti del Comune e di una cooperativa edilizia, volta a far accertare l'illegittimità e la decadenza di una concessione relativa a un'area di loro proprietà, poi perfezionata con convenzione tra Comune e cooperativa, con conseguente richiesta di restituzione dell'area e risarcimento del danno per la perdita del possesso. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario solo per alcuni profili della vicenda espropriativa, ma aveva riconosciuto la giurisdizione per l'inosservanza del termine finale, condannando poi il Comune al risarcimento; la cooperativa era stata invece ritenuta non responsabile. In appello il Comune impugnava la condanna; gli originari attori proponevano appello incidentale. Nel corso del giudizio di secondo grado, essendosi verificata l'estinzione della cooperativa per cancellazione dal registro delle imprese, gli appellanti incidentali notificarono il gravame ai singoli soci; quasi tutti si costituirono, mentre due risultarono deceduti. La Corte d'appello dichiarò l'interruzione del processo e, per mancata tempestiva riassunzione nel termine, dichiarò estinto l'intero giudizio. Il Comune ricorse per cassazione deducendo violazione dell'art. 307 c.p.c.: sostenne che l'estinzione non poteva investire anche i rapporti processuali autonomi e scindibili intercorrenti con gli originari attori, che non erano toccati dall'evento interruttivo riguardante solo alcuni soci; inoltre denunciò che, in presenza della costituzione della maggior parte dei soci della società estinta, la Corte avrebbe dovuto limitarsi a proseguire il giudizio e, semmai, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti, senza dichiarare l'estinzione dell'intero processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso del Comune. Ha affermato che, una volta costituiti in appello i soci della società estinta, l'ultrattività del mandato difensivo non operava più come meccanismo sufficiente a stabilizzare la posizione della parte estinta; tuttavia la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione e poi l'estinzione dell'intero giudizio. Poiché l'evento riguardava solo alcuni dei soci e i rapporti processuali erano scindibili, l'eventuale mancata riassunzione poteva determinare l'estinzione soltanto nei confronti delle parti colpite dall'evento, non dell'intero processo. Inoltre, essendosi costituiti quasi tutti i soci, la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei soci deceduti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata.
Norme richiamate
art. 307 c.p.c.
La mancata riassunzione dopo l'interruzione determina l'estinzione solo del rapporto processuale colpito dall'evento, non dell'intero giudizio quando le cause siano scindibili.
art. 305 c.p.c.
Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione; nel caso concreto era decorso, ma ciò non giustificava l'estinzione dell'intero processo.
art. 299 c.p.c.
La morte della parte è evento interruttivo del processo secondo la disciplina generale richiamata dalla Corte.
art. 300 c.p.c.
Se l'evento riguarda una parte contumace, l'interruzione opera quando il fatto è documentato o notificato secondo le forme previste; la Corte richiama anche la regola dell'ultrattività del mandato in difetto di dichiarazione o notificazione dell'evento.
art. 330 c.p.c.
L'impugnazione può essere ritualmente notificata al procuratore della società estinta presso il quale il mandato conserva ultrattività, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 110 c.p.c.
L'estinzione della società comporta un meccanismo successorio in capo ai soci, che subentrano nei rapporti processuali pendenti.
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la trasmissione dei rapporti ai soci secondo la costruzione successoria richiamata dalla Corte.
art. 292 c.p.c.
La notificazione degli atti al contumace segue le forme previste per la documentazione dell'evento interruttivo.
Massime di principio
- In caso di cumulo soggettivo facoltativo o di cause scindibili, l'evento interruttivo che colpisca una sola delle parti o uno solo dei rapporti processuali produce effetti soltanto su quel rapporto, senza estendersi automaticamente agli altri.
- La mancata tempestiva riassunzione del processo dopo l'interruzione comporta l'estinzione solo del segmento processuale interessato dall'evento, non dell'intero giudizio, quando le domande o i rapporti siano autonomi e separabili.
- Quando, a seguito dell'estinzione di una società, si costituiscano nel giudizio i soci successori, il giudice deve verificare il corretto contraddittorio tra tutti i successori necessari e, se alcuni risultano deceduti, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei loro eredi.
- L'ultrattività del mandato difensivo opera come regola di stabilizzazione processuale della parte estinta o colpita da evento interruttivo solo finché l'evento non sia stato dichiarato o reso noto nelle forme di legge; essa non consente però di estendere l'effetto estintivo a rapporti processuali diversi e autonomi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27273/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27274/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27276/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27279/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27280/2025 del 13/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →