Circolare numero 13 del 17-01-2024
Con il decreto del 13 dicembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2023, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il decreto del 13 dicembre 2023 che conferma per il 2023 la riduzione dei contributi (11,50%) per determinate imprese edili, definisce i requisiti di accesso (settori/codici, piena occupazione a 40 ore, regolarità contributiva, esclusioni e non cumulabilità) e fornisce le istruzioni operative per l'invio delle istanze tramite il modulo "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale e la corretta valorizzazione del flusso Uniemens, con termini e codici da utilizzare.
Conferma e modalità di fruizione della riduzione contributiva dell'11,50% per le imprese edili - anno 2023
Punti principali
Premessa
Il decreto ministeriale del 13/12/2023 conferma per l'anno 2023 la riduzione contributiva per le imprese edili nella misura dell'11,50% (pubblicato il 10/01/2024). La circolare riepiloga la normativa e fornisce indicazioni operative.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Possono fruire dell'agevolazione i datori di lavoro del settore industria (codici contributivi 11301-11305) e artigianato (41301-41305) con codici Ateco2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga gennaio-dicembre 2023. Il beneficio riguarda solo gli operai a 40 ore settimanali; è escluso per i lavoratori part-time.
Caratteristiche della riduzione
Riduzione dell'11,50% sui contributi per assicurazioni sociali diverse dalla pensionistica. La base di calcolo va ridotta secondo le disposizioni di legge citate e al netto di misure compensative; non si applica sul contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali.
Requisiti di accesso
Obbligo di possesso del DURC (regolarità contributiva), rispetto delle norme sulla retribuzione imponibile e assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro nei 5 anni antecedenti. Non cumulabilità con altre agevolazioni specifiche per i medesimi lavoratori.
Esclusioni particolari
Non si applica alle opere di installazione impianti elettrici/idraulici (Ateco 432101-432909 e codici contributivi 11306-11308, 41306-41308 con autorizzazioni 3N/3P). L'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori che subiscono riduzioni d'orario.
Presentazione delle istanze
Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il modulo "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale (sezione Comunicazioni on-line -> Invio nuova comunicazione). Le istanze sono controllate automaticamente e definite entro il giorno successivo.
Esito e codici di autorizzazione
In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione "7N" alla posizione contributiva per il periodo gennaio-aprile 2024; lo sgravio però si riferisce al periodo gennaio-dicembre 2023. In caso di dichiarazioni non veritiere si procede al recupero e alle segnalazioni all'Autorità giudiziaria.
Compilazione del flusso Uniemens e codifiche
I datori autorizzati devono esporre lo sgravio tramite le regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per il recupero arretrati 2023 usare il codice causale L207. Per operai non più in forza valorizzare la sezione individuale del primo flusso utile e indicare il codice NFOR.
Termini
Le domande per la riduzione relativa al 2023 possono essere inviate fino al 15 maggio 2024. Il beneficio può essere fruito tramite le denunce Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.
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