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Circolare

Circolare numero 11 del 16-01-2024

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023 eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024: riduzione di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile mensile (parametrata su 13 mensilità e al netto del rateo di tredicesima) non eccede 2.692 euro, aumento a 7 punti se non eccede 1.923 euro. Sono indicate le soglie, i soggetti interessati, le condizioni di applicazione, i criteri per più denunce mensili, la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, il coordinamento con altri incentivi (in particolare l'esonero per lavoratrici madri) e le istruzioni operative per l'esposizione nel flusso Uniemens e la rilevazione contabile.

Esonero contributivo IVS a carico dei lavoratori (art. 1, comma 15, legge 30/12/2023, n. 213) - applicazione periodi di paga 01.01.2024-31.12.2024

Punti principali

Premessa

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, c.15) introduce un esonero IVS per i lavoratori dipendenti per l'anno 2024: 6 punti o 7 punti a seconda delle soglie retributive; l'esonero non incide sul rateo di tredicesima e non modifica l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Soggetti beneficiari

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusi gli apprendistati, purché non si tratti di lavoro domestico e siano rispettati i limiti retributivi mensili; esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Misura e durata

Esonero valido per i periodi di paga 01/01/2024-31/12/2024: 6% della quota IVS a carico del lavoratore se retribuzione imponibile mensile ≤ 2.692 euro; 7% se ≤ 1.923 euro; nessun beneficio se retribuzione > 2.692 euro. Non si applica alle retribuzioni erogate nel 2025 anche se riferite al 2024.

Determinazione del massimale con più denunce mensili

Se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità e sono presentate più denunce (es. variazione orario, cambio datore per cessione), il massimale va valutato unitariamente sulla complessiva retribuzione imponibile del rapporto; se il lavoratore presta attività per distinti datori nello stesso mese, il massimale si valuta separatamente per ciascun rapporto.

Condizioni di spettanza

L'agevolazione è una riduzione contributiva a favore del lavoratore (non incentivo all'assunzione), non richiede DURC e si applica nei limiti della sola quota IVS a carico del lavoratore e delle soglie previste.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

La misura è considerata intervento generalizzato e, poiché riguarda la quota a carico di persone fisiche non riconducibili alla nozione comunitaria di impresa, non rientra nell'art.107 TFUE e non richiede autorizzazione UE né registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri, nei limiti della contribuzione dovuta; tuttavia è alternativo alla decontribuzione per lavoratrici madri (commi 180-182 L. di Bilancio 2024) che prevede esonero fino al 100% entro il limite annuo di 3.000 euro; in caso di concomitanza, le misure sono alternative e può essere scelta l'una o l'altra mensilmente.

Codifica e invio Uniemens (sezione ordinaria)

I datori devono usare i codici indicati (L094 per il 6% e L098 per il 7%) nei relativi elementi del flusso Uniemens; indicare 'N' per il campo specifico, la retribuzione imponibile al netto dei ratei, anno/mese di riferimento e l'importo dell'esonero. Se non esposto a gennaio, è possibile conguagliare a febbraio con indicazione 01.2024.

Codifica ListaPosPA e emolumenti neutri

Nella sezione ListaPosPA usare i codici di recupero 48 (6%) e 49 (7%) con anno/mese, quota retribuzione e importo esonero; gli emolumenti non rilevanti per il tetto (tredicesima/quattordicesima e ratei) devono essere segnalati separatamente con il codice 57 e valore 0,00.

Settore agricolo

Per l'agricoltura la tariffazione Istituto calcola l'esonero in sede di tariffazione usando i codici 7/8/9 nel flusso PosAgri; logica di applicazione basata sugli scaglioni ≤1.923 (7%), >1.923 e ≤2.692 (6%), >2.692 (nessuno).

Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili utilizzano i conti GAW37195 e GAW37196 per le somme conguagliate con i codici evento L094/L098 (e 48/49 per Gestione pubblica, 7/8/9 per agricolo); è riportata la variazione al piano dei conti nell'Allegato n.1.

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