L.R. Abruzzo 1/2015
Proroga termini e altre disposizioni urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo proroga vari termini di norme finanziarie e di settore, aggiorna disposizioni su maestro di sci, Co.Re.Com., rifiuti, caccia, trasporto pubblico e economia ittica, e introduce misure transitorie per l’accreditamento socio-sanitario e per anticipazioni di liquidità all’aeroporto d’Abruzzo. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2015 o a termini puntuali poi scaduti.
Proroghe di termini e misure urgenti per Abruzzo
Proroga termini e disposizioni urgenti per la Regione Abruzzo
La legge regionale interviene in modo eterogeneo su proroghe di termini, aggiornamenti di disciplina settoriale e misure temporanee in favore di specifici comparti. Diversi interventi hanno natura transitoria e risultano legati a scadenze ormai concluse, mentre alcune modifiche organizzative o ordinamentali hanno prodotto effetti stabili nell’ordinamento regionale.
Proroghe di termini in materia finanziaria e settoriale
Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2015 o ad altra data puntuale una serie di termini previsti da leggi regionali precedenti. In particolare:
- nella disciplina finanziaria della L.R. 2/2013 il termine originario del 31 dicembre 2014 è spostato al 31 dicembre 2015;
- nella L.R. 15/2004 un riferimento temporale è aggiornato dal 31 dicembre 2011 al 30 settembre 2014 e un ulteriore termine è prorogato al 31 dicembre 2015;
- nella disciplina sul demanio marittimo turisticoricreativo il riferimento all’anno 2014 è sostituito con l’anno 2015;
- nella L.R. 1/2012 il termine del 31 dicembre 2014 è differito al 1° giugno 2015 e le disposizioni collegate si applicano da tale data. Queste proroghe hanno rilievo solo per gli adempimenti e i procedimenti già disciplinati dalle norme richiamate.
Misure per soggetti che adottano modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
La Regione Abruzzo prevede criteri di premialità nei rapporti con persone giuridiche, società e associazioni che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001. La previsione riguarda i soggetti esterni con cui la Regione intrattiene rapporti, senza indicare in questa legge criteri operativi dettagliati.
Disciplina dei maestri di sci e delle scuole sci
La legge modifica in più punti la L.R. 39/2012 sulla professione di maestro di sci, incidendo su sedi operative, prove di abilitazione, aggiornamento professionale, composizione degli organi e requisiti organizzativi. Tra gli aspetti principali:
- le aree sciistiche attrezzate possono essere destinate anche a sede operativa di scuola sci;
- il mancato superamento delle prove tecniche, culturali o didattiche comporta la ripetizione secondo regole distinte;
- l’abilitazione ha validità triennale solo se l’aggiornamento professionale è regolarmente effettuato;
- il programma formativo include gli aggiornamenti tecnici e professionali più recenti;
- in più organi e procedure è escluso il diritto di voto per alcuni componenti tecnici;
- nelle domande e negli obblighi di esercizio è richiesta, oltre alla posizione fiscale, la certificazione della partita IVA e la polizza di responsabilità civile;
- sono disciplinati l’uso della divisa regionale, i distintivi e le modalità di identificazione dei maestri, approvati dalla Giunta regionale;
- per le scuole sci è richiesta una sede operativa con segreteria e locali idonei nell’area sciistica attrezzata. È introdotta anche una previsione sanzionatoria disciplinare per la violazione degli obblighi relativi all’articolo 24 della L.R. 39/2012.
Anticipazioni di liquidità per l’aeroporto d’Abruzzo
La Regione può concedere anticipazioni temporanee di liquidità, a titolo oneroso, alla società di gestione dello scalo SAGA SpA per finalità di pubblico interesse e di sostegno allo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo. La disciplina prevede che:
- l’anticipazione sia temporanea, onerosa e rimborsabile entro un arco temporale definito;
- la società presenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge una richiesta corredata da piano industriale quinquennale e piano economico-finanziario asseverato;
- per gli aspetti non regolati si applichino gli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c.;
- la Giunta regionale proponga entro 60 giorni una legge regionale attuativa. Si tratta di una misura strettamente connessa a un intervento emergenziale/attuativo successivo, con applicabilità legata al procedimento e alla disciplina di attuazione.
Modifiche in materia di trasporto pubblico locale
Per le concessioni e i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2014, Regione ed enti locali devono garantire la continuità del servizio applicando il regolamento (CE) n. 1370/2007. È prevista l’imposizione dell’obbligo di continuità del servizio pubblico fino al nuovo affidamento e comunque per una durata non superiore a un anno. La disposizione ha quindi natura transitoria e operava esclusivamente per gli affidamenti in scadenza a quella data.
Rifiuti urbani e commissario unico straordinario
La legge amplia i soggetti tra i quali può essere scelto il Commissario Unico straordinario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La scelta non è più limitata ai dirigenti regionali, ma può ricadere anche su dirigenti e funzionari regionali, nonché di enti e società partecipate dalla Regione Abruzzo.
Medicina dello sport
La modifica alla L.R. 132/1997 estende i centri che possono chiedere l’accreditamento regionale, includendo anche i centri di medicina dello sport regolarmente autorizzati ai sensi della normativa regionale richiamata, oltre ai centri riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e ai centri universitari di medicina dello sport. Tuttavia, la disposizione risulta espressamente abrogata dalla L.R. 15/2020.
Caccia e tutela faunistica
In materia faunistico-venatoria, una quota parte dello stanziamento annuale iscritto sul capitolo di spesa può essere destinata, entro il limite massimo del 10%, a coprire le esigenze di elaborazione degli strumenti di programmazione faunistico-venatoria e il funzionamento dell’Osservatorio faunistico regionale. La previsione collega quindi parte delle risorse annuali a funzioni di programmazione e monitoraggio del settore.
Co.Re.Com. Abruzzo: composizione, durata, compensi e ricostituzione
La legge riscrive in modo organico la disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni. Le principali regole risultanti sono:
- il Co.Re.Com. è composto da Presidente e due componenti;
- i componenti devono garantire indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore e possedere competenze ed esperienza nei diversi aspetti delle comunicazioni;
- il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale;
- gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto segreto e voto limitato a un nome;
- la durata dell’incarico è quinquennale, indipendente dalla durata della legislatura, con divieto di rieleggibilità dopo due mandati;
- sono previsti termini di sostituzione dei componenti cessati e di rinnovo integrale in caso di riduzione a un solo membro;
- è disciplinato il trattamento economico, con indennità mensile lorda pari al 10% per i componenti e al 35% per il Presidente dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, oltre ai rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio secondo specifiche condizioni. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disciplina gli organi competenti devono procedere alla ricostituzione del Comitato; i componenti uscenti restano in carica fino al nuovo insediamento. La norma dichiara inoltre l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale e abroga gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.
Economia ittica
Le risorse stanziate sul capitolo 142330 del bilancio 2015, entro il limite di 200.000 euro, possono essere destinate a integrare il contributo di solidarietà previsto dalla L.R. 2/2013 a favore dei lavoratori marittimi indicati dalla norma. La misura è quindi limitata al bilancio 2015 e a un tetto di spesa definito.
Accreditamento delle strutture socio-sanitarie: fase transitoria
Le strutture socio-sanitarie interessate possono continuare a erogare le prestazioni già svolte fino al 31 dicembre 2015, in attesa della ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento. La disciplina riguarda:
- le strutture di cui all’articolo 35 della L.R. 6/2009, come modificata;
- le strutture che fino al 2014 hanno erogato prestazioni socio-sanitarie in esecuzione di Progetti Obiettivo approvati ai sensi della legge n. 662/1996. Resta fermo l’obbligo di possedere i requisiti strutturali e organizzativi. La disposizione è stata impugnata dallo Stato, ma la Corte costituzionale ne ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità.
Effetti economico-finanziari e vigenza
La legge dichiara che dalle sue disposizioni non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo. Molte misure hanno però efficacia limitata a termini specifici già scaduti, per cui oggi risultano in gran parte di interesse storico o non più operativamente applicabili.
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