L.R. Abruzzo 48/2014
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), in attuazione dei principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di Fondo Sociale regionale e Aziende per il Diritto agli Studi Universitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 18/2001 sull’autonomia e la contabilità del Consiglio regionale in attuazione del D.Lgs. 118/2011, disciplina il vincolo di destinazione del Fondo Sociale regionale e interviene sulle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari. Contiene anche abrogazioni, norme transitorie e una disposizione temporanea per il servizio di ristorazione dell’ADSU di L’Aquila.
Modifiche organizzative e contabili del Consiglio regionale Abruzzo, vincolo Fondo Sociale regionale e disciplina ADSU
Modifiche organizzative, contabili e settoriali per il Consiglio regionale dell’Abruzzo
La legge regionale interviene principalmente sulla disciplina del Consiglio regionale dell’Abruzzo, adeguandone autonomia, bilancio e programmazione ai principi del D.Lgs. 118/2011. Contiene inoltre disposizioni sul Fondo Sociale regionale e sulle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari, con alcune misure transitorie e finanziarie specifiche.
Funzioni e autonomia del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è qualificato come organo che esercita le funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali delle assemblee parlamentari. Le sue funzioni comprendono la rappresentanza della comunità abruzzese, l’attività legislativa e regolamentare, l’indirizzo politico e la programmazione, il controllo e la valutazione delle politiche regionali, la promozione dei diritti statutari, la valorizzazione del patrimonio regionale, la partecipazione dei cittadini e l’informazione istituzionale.
L’autonomia del Consiglio è estesa ai profili funzionali, organizzativi, di bilancio, contabili, amministrativi, contrattuali e di uso del patrimonio assegnato. Tale autonomia deve essere esercitata nel rispetto di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità e orientamento al risultato, oltre che dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
Bilancio autonomo e procedimento di approvazione
Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. Il bilancio annuale di previsione, corredato dal bilancio pluriennale, è costruito sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale; il rendiconto evidenzia i risultati finali della gestione.
L’Ufficio di Presidenza delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo secondo gli schemi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e li sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione. Tali documenti costituiscono allegato, rispettivamente, al bilancio di previsione e al rendiconto della Regione e sono approvati unitamente a questi.
La spesa complessiva di funzionamento del Consiglio regionale è qualificata come spesa corrente del bilancio regionale ed è considerata obbligatoria; al bilancio del Consiglio deve essere allegato l’elenco analitico dei capitoli di spesa obbligatoria con il relativo stanziamento annuale. La struttura competente della Giunta regionale deve impegnare contabilmente lo stanziamento destinato al fabbisogno del Consiglio entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale.
Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza e comunicate al Presidente della Giunta, che presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale nel rispetto dell’equilibrio generale.
Determinazione del fabbisogno e programmazione operativa
L’ammontare del trasferimento dal bilancio regionale da iscrivere nel bilancio del Consiglio deve garantire la piena funzionalità dell’organo e si determina tenendo conto dell’andamento del bilancio complessivo dell’ultimo triennio, delle eventuali modifiche a composizione e competenze del Consiglio, dell’attuazione degli istituti statutari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica risultanti dai documenti di programmazione economico-finanziaria regionale.
La programmazione del Consiglio avviene tramite un “Programma Operativo” annuale e triennale, in attuazione dell’art. 67 del D.Lgs. 118/2011. Ogni anno, dopo l’approvazione della legge di bilancio, l’Ufficio di Presidenza approva il Programma Operativo riferito alla stessa durata del bilancio, individuando gli obiettivi gestionali sulla base degli indirizzi strategici già approvati.
Con il Programma Operativo, che include anche il Piano della performance, vengono assegnati ai dirigenti gli obiettivi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Il Programma acquista valore autorizzatorio per le spese in esso analiticamente indicate e può essere modificato o integrato nel corso dell’esercizio nel rispetto dei vincoli di bilancio.
Macroaggregati di spesa del Consiglio regionale
Le attività del Consiglio e dei suoi organi istituzionali sono ricondotte a specifici macroaggregati di spesa, nei limiti della finanza pubblica e degli stanziamenti di bilancio. Vi rientrano, tra l’altro:
- trattamento economico dei Consiglieri e dei componenti della Giunta, comprese le missioni dei Consiglieri;
- assegni vitalizi agli ex Consiglieri;
- fondo di rappresentanza del Presidente del Consiglio;
- trattamento economico del personale dirigente e non dirigente;
- missioni, trasferte e formazione del personale;
- contributi di funzionamento e spese per il personale dei Gruppi consiliari;
- spese di funzionamento di Co.Re.Com., Difensore civico, Collegio per le garanzie statutarie, Commissione pari opportunità, CAL e Collegio dei revisori;
- spese per ulteriori organi istituiti presso il Consiglio;
- spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione ed economali;
- arredi, hardware e software;
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio in uso;
- attività promozionali, editoriali, biblioteca e comunicazione;
- rappresentanza e prossimità al cittadino;
- partecipazione a organismi interregionali, nazionali ed europei e collaborazione con le autonomie locali;
- altre attività individuate e programmate dall’Ufficio di Presidenza con copertura nel bilancio di previsione.
Gli stanziamenti di tali spese sono sorretti da leggi regionali, regolamenti regionali o deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.
Regime transitorio e abrogazioni in materia contabile
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale deve essere adeguato ai principi e criteri del D.Lgs. 118/2011 e alla nuova disciplina regionale.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili richiamate dalla legge, in particolare il Titolo IV e gli articoli 45 e 46 della L.R. n. 3/2002 e l’art. 65 della L.R. n. 81/1977.
Fondo Sociale regionale: vincolo di destinazione
Le risorse del Fondo Sociale regionale sono vincolate all’attuazione degli atti di programmazione per le politiche sociali vigenti. In modo prioritario, tali risorse devono essere destinate alla remunerazione dei servizi resi ai cittadini aventi diritto dalle organizzazioni affidatarie, sulla base di contratti, convenzioni o atti equivalenti.
Aziende per il Diritto agli Studi Universitari: composizione e durata degli organi
La disciplina dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari viene modificata nella composizione del relativo organo di amministrazione: sono previsti due rappresentanti dell’università, di cui uno designato dagli studenti, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.
La durata in carica dell’organo passa da quattro anni alla durata della Legislatura.
Misure finanziarie e operative per l’ADSU di L’Aquila
Le economie derivanti dagli interventi previsti dalla L.R. n. 41/2011, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate a finanziare il servizio di ristorazione gestito dall’ADSU di L’Aquila. Tali risorse possono essere utilizzate fino a esaurimento, senza limiti temporali.
Per garantire la continuità del servizio, l’ADSU di L’Aquila è autorizzata a prorogare il contratto in essere alla data di entrata in vigore della legge per un massimo di quattro mesi e comunque fino alla conclusione della procedura di gara pubblica, da esperire entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Nel periodo di proroga, i servizi resi devono essere identici a quelli del capitolato vigente.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge dichiara di non comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quindi dal 31 dicembre 2014.
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