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Legge

L.R. Abruzzo 49/2014

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 49/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 49/2014 modifica la L.R. 28/2011 sulla riduzione del rischio sismico, spostando al Consiglio regionale l’adozione del regolamento e disciplinando contributi, spese e attività del Tavolo tecnico. Proroga inoltre al 31 dicembre 2015 una scadenza della L.R. 16/2009 sul settore edilizio. Entrata in vigore: 31 dicembre 2014.

Modifiche alla disciplina sismica regionale e al sostegno al settore edilizio

Modifiche alla disciplina sismica regionale e al sostegno del settore edilizio

La legge interviene su due leggi regionali dell’Abruzzo: la L.R. 28/2011, in materia di riduzione del rischio sismico e vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, e la L.R. 16/2009, relativa all’intervento regionale a sostegno del settore edilizio. La disciplina risultante riguarda soprattutto il riparto delle competenze regolatorie, i criteri economici connessi alle procedure sismiche e alcune disposizioni transitorie.

Disciplina regolamentare in materia sismica

La normativa modifica l’articolazione delle fonti attuative della L.R. 28/2011, attribuendo al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la definizione della materia tramite Regolamento. Per gli aspetti non coperti dal Regolamento e per i dettagli applicativi restano possibili deliberazioni di Giunta, previo parere del Tavolo Tecnico Scientifico.

Sono inoltre ridefinite le attività attribuite al Tavolo Tecnico Scientifico, mentre viene soppressa una precedente previsione del comma 4 dell’art. 14 della L.R. 28/2011.

Contributi, diritti, spese e criteri di determinazione

Per i contributi, diritti e spese previsti dalla disciplina sismica, i criteri generali di definizione sono demandati al Regolamento e devono tener conto della zonizzazione sismica, dell’entità dell’intervento e della sua tipologia. La quantificazione concreta degli importi e le modalità di versamento sono invece stabilite con deliberazioni della Giunta regionale.

Disposizioni transitorie per l’adozione del Regolamento

Il Regolamento previsto dalla nuova disciplina doveva essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla sua entrata in vigore restavano prorogati i termini già previsti dagli articoli 3 e 4 della L.R. 43/2011, come successivamente modificati dalla L.R. 36/2014.

Modifica della disciplina sul sostegno al settore edilizio

La legge proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall’art. 11, comma 4, della L.R. 16/2009, così estendendo la durata della relativa misura regionale di sostegno al settore edilizio.

Studi di microzonazione sismica e copertura finanziaria

Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, i Comuni beneficiari devono versare alla Regione spese di istruttoria pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi; per l’anno 2014 tale costo è indicato in 40.000 euro. Le risorse sono iscritte nei capitoli di bilancio dell’entrata e della spesa previsti dalla stessa legge.

Ai componenti esterni del Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica spetta il rimborso delle spese secondo le modalità richiamate dalla L.R. 40/2011. Gli oneri relativi sono valutati in via presuntiva in 40.000 euro e trovano copertura nelle entrate regionali derivanti dalle spese di istruttoria.

Gli stanziamenti di spesa possono essere utilizzati solo dopo l’accertamento del capitolo di entrata indicato dalla legge.

Regime finanziario ed efficacia

L’attuazione degli articoli da 1 a 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, quindi dal 31 dicembre 2014.

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