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Legge

L.R. Abruzzo 51/2014

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilita' regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 51/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 51/2014 introduce modifiche alla L.R. 143/1997 e alla L.R. 35/2014, disciplina la copertura di oneri per la convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, prevede un intervento straordinario per emergenze di viabilità provinciale dovute a nevicate e dispone variazioni al bilancio 2014. Contiene anche una clausola di invarianza finanziaria per una parte delle modifiche.

Modifiche a norme su riordino territoriale dei Comuni, convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, bilancio 2014 e interventi per emergenze viarie

Modifiche a riordino territoriale, convenzione forestale, bilancio e viabilità emergenziale

La legge regionale Abruzzo n. 51 del 2014 interviene su più fronti: aggiorna alcune disposizioni della disciplina sul riordino territoriale dei Comuni, adegua la copertura finanziaria degli oneri connessi alla convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, stanzia risorse per emergenze viarie provinciali causate da nevicate e apporta variazioni al bilancio di previsione 2014. Si tratta di un testo puntuale, riferito in gran parte all’esercizio finanziario 2014.

Ambito delle modifiche alla disciplina sul riordino territoriale dei Comuni

La legge modifica la L.R. 143/1997 inserendo un’estensione espressa dell’ambito applicativo di alcune disposizioni già collegate al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008. L’estensione riguarda anche rapporti di lavoro rientranti in procedure di stabilizzazione specifiche, purché ricorrano due condizioni temporali cumulative:

  • le procedure devono essere state avviate prima dell’entrata in vigore della L.R. 10/2008;
  • devono essersi concluse prima dell’entrata in vigore dell’articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

La modifica opera sui commi richiamati degli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies della L.R. 143/1997.

Invarianza finanziaria delle modifiche alla L.R. 143/1997

La legge precisa che le modifiche introdotte sulla L.R. 143/1997 non comportano ulteriori oneri per il bilancio regionale. La copertura resta assicurata dagli stanziamenti già previsti nella medesima legge regionale.

Oneri della convenzione con il Corpo Forestale dello Stato

La legge aggiorna la disciplina finanziaria collegata alla convenzione prevista dall’articolo 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3, relativa alla tutela e valorizzazione di foreste, pascoli e patrimonio arboreo regionale.

In particolare:

  • i maggiori oneri sono posti a carico della Direzione regionale competente in materia di politiche agricole;
  • è istituito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, denominato “Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato”;
  • il capitolo è inserito tra quelli utilizzabili per aperture di credito a favore dei funzionari delegati;
  • l’importo di competenza previsto è pari a 250.000 euro.

Interventi regionali per emergenze di viabilità dovute a nevicate

La legge prevede un intervento finanziario della Regione a sostegno delle Province che affrontano emergenze per la viabilità conseguenti a precipitazioni nevose. La Giunta regionale è incaricata di definire i criteri di erogazione delle risorse.

Per il 2014 è quantificato un onere di 100.000 euro, coperto mediante il nuovo capitolo di spesa 06.01.007 - 171401, denominato “Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose”.

Variazioni al bilancio di previsione 2014

La legge dispone variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, secondo il prospetto allegato alla legge stessa. Il contenuto operativo della variazione è quindi definito dal prospetto “A” richiamato nel testo.

Entrata in vigore e profilo temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, ed è quindi applicabile dal 31 dicembre 2014.

Molte delle disposizioni hanno carattere strettamente legato al bilancio 2014 o a fattispecie già delimitate nel tempo, in particolare quelle sulla copertura degli oneri e sugli interventi per le emergenze viarie. Per questo, nel contesto attuale, la legge ha utilità prevalentemente ricostruttiva o contabile, più che programmatoria.

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