Cassazione Civile, Sentenza n. 3568/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento societario (anno 2006) con il quale erano stati recuperati a tassazione utili extracontabili. Il motivo decisivo dedotto in Cassazione è il vizio di legittimazione ad agire dei ricorrenti: i soci della società di capitali avevano impugnato in proprio l'avviso notificato alla società, ma, secondo l'Agenzia, solo la società (rappresentata dal suo legale rappresentante o, se in fallimento, dal curatore) è legittimata ad impugnare atti tributari relativi alla società. Altri motivi censuravano la mancata considerazione di atti presupposti (P.V.C. del 1997), la presunzione di distribuzione degli utili basata sulla ristrettezza della base sociale e profili probatori, ma sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo, dichiarando che i soci non erano legittimati ad impugnare in proprio l'avviso di accertamento rivolto alla società. Per tale difetto di legitimatio ad causam la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c.. Ha dichiarato compensate le spese delle fasi di merito e ha condannato i controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata dall'Ufficio per i motivi di cassazione (violazione di legge e difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo ex art. 360 n.4 relativo alla violazione di norme sulla legittimazione ad agire.
art. 81 cod. proc. civ.
Richiamato dall'Ufficio nella censura sulla legittimazione; la Corte ha valutato la questione della legittimazione ad impugnare l'atto tributario societario e ha ritenuto che i soci non possiedano tale legittimazione.
art. 382 cod. proc. civ.
Applicato dalla Corte per disporre la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il difetto di legittimazione ad agire elimina ogni possibilità di prosecuzione del giudizio.
art. 43 legge fallimentare
La Corte ha richiamato la regola secondo cui la legittimazione processuale del fallito passa al curatore; solo in casi eccezionali di totale inerzia del curatore il fallito può agire in proprio per tutelare diritti patrimoniali.
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma relativa agli obblighi tributari e alle notifiche richiamata dall'Ufficio; la questione sollevata è stata assorbita dalla decisione sulla legittimazione e dunque non risolta nel merito.
art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma relativa all'IVA richiamata tra i motivi di censura; la Corte non si è pronunciata nel merito essendo sopravvenuto il difetto di legittimazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Riferita la possibilità per il giudice di valutare d'ufficio questioni processuali; la CTP aveva esaminato d'ufficio la notifica del P.V.C. del 1997, ma tale questione è rimasta secondaria rispetto al difetto di legittimazione.
artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Norme sul onere della prova e sulle presunzioni richiamate dall'Ufficio in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La Corte ha ritenuto la questione di merito (se la sola ristrettezza della base sociale sia sufficiente) non risolta per effetto dell'accertato difetto di legittimazione.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 (come novellato dalla legge n. 130/2022)
Richiamato dai controricorrenti nella prospettazione di onere probatorio a carico dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente alla luce dell'accertato difetto di legittimazione e l'ha quindi assorbita.
art. 267 TFUE
Invocato dai controricorrenti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante essendo sopravvenuto il difetto di legittimazione ad agire.
Massime di principio
- I soci di una società di capitali (es. S.r.l.) non sono legittimati ad impugnare in proprio un avviso di accertamento rivolto alla società: la legittimazione spetta esclusivamente alla società tramite il suo legale rappresentante (o, in caso di fallimento, al curatore).
- La notifica dell'avviso societario ai singoli soci non ne costituisce di per sé la legittimazione ad agire contro l'atto indirizzato alla società; va distinto l'opponibilità dell'atto ai soci dalla titolarità del rapporto sostanziale.
- In caso di fallimento la legittimazione processuale per le controversie della società compete al curatore; solo un'eccezionale inerzia totale del curatore può consentire alla società o al fallito di agire in via subordinata.
- La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata in ogni stato e grado del processo e, se accertata, comporta l'estinzione del processo o la cassazione senza rinvio della decisione che l'ha omessa.
- Questioni di merito come la dimostrazione della distribuzione di utili extracontabili o l'onere probatorio dell'Amministrazione richiedono valutazione probatoria specifica e non possono essere decise quando un difetto di legittimazione impedisce la trattazione del merito.
- Chi intende impugnare un atto tributario deve verificare preliminarmente la propria titolarità del rapporto sostanziale o la legittimazione processuale: strumenti interni alla società (impugnazioni di deliberazioni o azioni di responsabilità) restano i rimedi per il socio che ritenga pregiudicato il proprio interesse sociale.
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