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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3507/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla classificazione doganale di apparecchi commercializzati come "Polaroid Cube" (fotocamere digitali compatte/action cam): l'ADM aveva rettificato la dichiarazione doganale classificando i beni nella voce NC 8525 80 99 (videocamere digitali - "altri"/action cam) con applicazione del dazio al 14% invece che nella voce NC 8525 80 30 (fotocamere digitali) in esenzione; contestata anche la classificazione degli accessori (attacco treppiede, fissaggi casco, supporti, custodie in silicone, ecc.), che l'Ufficio aveva considerato non parti e quindi da classificare come lavori di materie plastiche (NC 3926 90 97) anziché come parti degli apparecchi (NC 8525 90 20). Le contribuente avevano ottenuto accoglimento in primo e secondo grado; ADM ha impugnato in Cassazione per errata applicazione delle norme tariffarie e dei regolamenti UE relativi alla distinzione tra fotocamere, videocamere e action cam e per errata interpretazione della nozione di "parti" ai fini tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso: ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione. Ha fissato principi di diritto e indicato i criteri operativi che il giudice di rinvio dovrà applicare: (1) per distinguere tra fotocamere digitali (NC 8525 80 30) e videocamere/action cam (NC 8525 80 91 o NC 8525 80 99) l'elemento discretivo essenziale per i prodotti a doppia funzione è la qualità e la durata della registrazione video (capacità di registrare almeno 30 minuti ininterrotti con risoluzione almeno 800 × 600 pixel a 23 fps); (2) tra NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99 è determinante la capacità di registrare file video e audio anche da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera (carattere essenziale della sottovoce 99); il Reg. 876/2014/UE non è applicabile perché dichiarato invalido dalla Corte di giustizia; (3) quanto agli accessori, per considerarli "parti" pertinenti alla voce 8525 90 20 non è sufficiente la mera destinazione esclusiva o principale agli apparecchi: occorre verificare che siano indispensabili e che condizionino il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio; in mancanza classificazione secondo la materia costitutiva (es. NC 3926...). In sintesi: ricorso ADM accolto, sentenza CTR cassata e rinvio per nuova valutazione secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

    Costituisce la base della nomenclatura combinata e delle regole di interpretazione della tariffa doganale (Regole preliminari, voci dell'allegato I); la classificazione deve essere determinata dal testo delle voci e dalle note premesse alle sezioni/capitoli.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014

    Menzionato dall'ADM come parametro per le action cam, ma la Corte ha ricordato che tale Regolamento è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia (GROFA) e pertanto non applicabile; la qualificazione deve fondarsi sul testo della NC e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • Regolamento (UE) n. 458/2014

    Regolamento che differenzia analiticamente le sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99; richiamato come contesto interpretativo per la distinzione tra videocamere e action cam.

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata (2015/C 076/01)

    "Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video."

    Le note esplicative definiscono il criterio tecnico (risoluzione e durata minima di registrazione) che consente di distinguere le fotocamere dalle videocamere per la corretta classificazione tariffaria.

  • Note esplicative SA alla voce 8525 (sistema armonizzato)

    "Tali apparecchi sono in generale provvisti di un mirino ottico, di uno schermo a cristalli liquidi o addirittura di ambedue... In certi casi, l'apparecchio può visualizzare sullo schermo a cristalli liquidi delle immagini provenienti da altre fonti."

    Forniscono elementi interpretativi su funzione, destinazione e modalità d'uso delle telecamere/fotocamere digitali che aiutano nell'applicazione della nomenclatura.

  • Regole generali d'interpretazione della TARIC (Regole 1-3)

    Testo della Regola 3 riportato nella sentenza: "La voce più specifica deve avere la priorità... b) I prodotti misti... sono classificati... secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale."

    Applicazione sequenziale delle regole: priorità alla voce più specifica; per prodotti misti o parti valutare il carattere essenziale o la materia che conferisce il carattere essenziale.

  • Nota 2 della Sezione XVI (capitoli 84 e 85)

    "le parti ... se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare ... rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine..."

    Stabilisce i criteri per qualificare "parti" di macchine: oltre alla destinazione, occorre verificare la natura della parte (se rientra nelle voci del capitolo) e la sua riconoscibilità come destinata esclusiva o principale; tuttavia la giurisprudenza richiede anche indispensabilità al funzionamento meccanico/elettrico.

  • Sentenza Corte di giustizia GROFA GmbH (C‑435/15 e C‑666/15)

    "la caratteristica essenziale delle videocamere rientranti nella sottovoce 8525 80 99 ... consistente ... nella loro capacità di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo"

    Ha dichiarato invalido il Reg. 876/2014 per eccesso di competenze e ha chiarito che la sottovoce 8525 80 99 è caratterizzata dalla capacità autonoma di registrare da fonti esterne; in mancanza di tale capacità il prodotto va nella sottovoce 8525 80 91.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia (es. Vario Tek C‑178/14, Vision Research C‑372/17, DHL Logistics C‑810/18, Amazon EU C‑58/14, GROFA, ecc.)

    La Corte ha ribadito criteri: primato delle caratteristiche oggettive e della funzione principale del prodotto; la capacità di registrare video ininterrottamente per almeno 30 minuti a dati parametri è criterio decisivo per distinguere fotocamere da videocamere; la funzione di zoom ottico non è elemento essenziale.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia su nozione di "parte" (es. Turbon C‑276/00, Rohm Haas C‑336/11, Data I/O C‑297/13)

    "per poter qualificare 'un oggetto come «parte»', non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto"

    Per qualificare accessori come "parti" ai fini tariffari è richiesta l'indispensabilità e l'influenza sul funzionamento meccanico/elettrico, non la sola destinazione servente.

Massime di principio

  • Per prodotti con funzioni multiple (foto+video) la classificazione segue la funzione principale: verificare cosa il fabbricante/consumatore percepisce come principale e le caratteristiche oggettive del bene.
  • Per distinguere fotocamere (NC 8525 80 30) da videocamere/action cam (NC 8525 80 91/99) il criterio tecnico decisivo è la capacità di registrare video ininterrottamente per almeno 30 minuti con risoluzione minima di 800 × 600 a 23 fps; la presenza dello zoom ottico non è un requisito imprescindibile.
  • Per ricondurre un prodotto alla sottovoce 8525 80 99 ("altri"/action cam) è necessario che l'apparecchio sia in grado di registrare file video/audio anche da fonti esterne all'obiettivo in modo autonomo; in assenza, ricade in 8525 80 91.
  • Gli accessori destinati agli apparecchi non sono automaticamente "parti" ai fini tariffari: occorre valutare se siano indispensabili e se condizionino il funzionamento meccanico o elettrico; altrimenti vanno classificati secondo la materia costitutiva.
  • Non sono vincolanti regolamenti di esecuzione UE eventualmente estensivi se la Corte di giustizia ne ha dichiarato l'invalidità; prevalgono il testo della NC e la giurisprudenza comunitaria.
  • In caso di dubbio sul carattere essenziale (prodotti misti), applicare la regola della voce più specifica e, se necessario, determinare quale materia o funzione conferisce il carattere essenziale del prodotto.

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