L.R. Calabria 9/2008
Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria il Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, ne delimita l’area, indica le finalità di tutela e valorizzazione ambientale e prevede gli strumenti di pianificazione e le norme di salvaguardia fino all’approvazione di Piano e Regolamento. Disciplina anche la gestione provvisoria e i termini per i piani. L’art. 7, comma 2 è stato abrogato.
Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri” in Calabria
Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”
La legge regionale istituisce in Calabria il Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, classificato come parco marino ai sensi della disciplina regionale sulle aree protette. Il provvedimento definisce il perimetro, le finalità, gli strumenti di pianificazione e le regole transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di gestione.
Ambito territoriale e caratteri dell’area
Il parco interessa parte dei comuni di Praia a Mare, Diamante, Scalea, San Nicola Arcella e Acquappesa. L’area comprende elementi di particolare pregio paesaggistico e naturalistico, tra cui scogliere, falesie, le isole di Cirella e Dino, i fondali marini di due sistemi SIC, la Baia di Carpino–Ajnella e l’area della grotta dell’Arcomagno.
La norma descrive l’area come caratterizzata da:
- rilevanti peculiarità geologiche, con formazioni rocciose frammentate e soggette a intensa erosione;
- presenza di specie vegetali rare o minacciate, tra cui Juniperus phoenicea, Anthyllis barba-jovis, Pteris vittata, Primula palinuri, Dianthus rupicola e Chamaerops humilis;
- presenza di specie faunistiche di rilievo, come il Falco peregrinus;
- habitat marini di pregio, in particolare praterie di Posidonia oceanica, con funzione ecologica di biodiversità, nursery per la fauna ittica e difesa dall’erosione costiera.
Sono richiamati quattro SIC Natura 2000 relativi ai fondali e alle isole di Dino e Cirella, nonché la tutela paesaggistica già gravante sui comuni di Praia a Mare e Diamante.
Finalità del parco
L’istituzione del parco è finalizzata a:
- conservare specie animali e vegetali, comunità biologiche e singolarità faunistiche;
- tutelare la biodiversità e l’equilibrio complessivo del territorio;
- salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici;
- promuovere la conoscenza scientifica della flora e della fauna, anche ai fini di monitoraggio e censimento, con attenzione alle specie endemiche e rare;
- consentire fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, ma solo in forme compatibili con la tutela della natura e del paesaggio.
Perimetrazione
I confini del parco sono quelli risultanti dalla planimetria generale allegata alla legge, in scala 1:25.000 e 1:10.000, che costituisce parte integrante dell’atto.
Gestione del parco
Fino alla costituzione dell’Ente di gestione, l’amministrazione provvisoria è affidata a un Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della Giunta regionale. Per la costituzione dell’Ente e l’approvazione dello statuto si applicano le disposizioni della legge regionale sulle aree protette richiamate nel testo. Lo statuto disciplina gli aspetti previsti dalla normativa statale sulle aree naturali protette e dalla disciplina regionale di settore.
Strumenti di pianificazione
La disciplina del parco si attua tramite tre strumenti di pianificazione:
- Piano per il parco;
- Regolamento del parco;
- Piano pluriennale economico e sociale.
Il Piano per il parco deve essere predisposto dall’Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il Regolamento del parco, che disciplina le attività consentite nel territorio, è predisposto contestualmente al Piano e ne costituisce parte integrante. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione e definisce obiettivi, priorità, tempi, risorse e finanziamenti.
Norme di salvaguardia e regime transitorio
Fino alla pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, nel perimetro del parco si applicano le norme della legge regionale sulle aree protette, ferme restando le disposizioni più restrittive contenute in leggi nazionali, strumenti di pianificazione sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali, anche successive.
La disciplina originaria prevedeva inoltre specifiche regolamentazioni per attività subacquee, pesca e ormeggi negli strumenti di pianificazione; il comma relativo è stato però abrogato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Stato di attualità
L’atto non risulta meramente storico: istituisce ancora un parco marino regionale e contiene disciplina organizzativa e pianificatoria tuttora rilevante. Tuttavia, una parte della normativa di salvaguardia richiamata nel testo è stata abrogata, e il testo consolidato recepisce modifiche e integrazioni successive, incluse quelle del 2024.
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