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Legge

L.R. Calabria 14/2008

Norme a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Normativa regionaleL.R. Calabria 14/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria proroga al 31 dicembre 2008 il termine per attuare il piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità previsto dalla l.r. 4/2001. Disciplina la copertura finanziaria e consente compensazioni con risorse regionali non utilizzate dagli enti. Modifica inoltre la l.r. 20/2003 prorogando al 31 dicembre 2010 il relativo termine finale.

Proroga del piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità

Proroga del piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità

La legge regionale Calabria interviene su una disciplina già avviata per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, fissando un nuovo termine finale e aggiornando il quadro finanziario e transitorio. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Ambito di applicazione e finalità

La norma riguarda l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come successivamente modificata, e i connessi interventi a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Incide anche sulla disciplina della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, prorogandone un termine finale.

Termine per la stabilizzazione

Il termine finale per completare il piano di stabilizzazione è fissato al 31 dicembre 2008. La disposizione ha quindi natura temporale e definisce l’orizzonte entro cui gli enti interessati devono portare a termine le procedure previste dalla normativa richiamata.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla proroga sono coperti:

  • con le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  • con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale e allocate all’UPB 4.3.02.02, capitoli 2323214 e 43020209, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Compensazione delle somme agli enti convenzionati

La Giunta regionale è autorizzata a operare la compensazione, sulle somme da erogare per l’anno 2008 agli enti che abbiano sottoscritto apposite convenzioni per le finalità delle leggi regionali n. 4/2001 e n. 20/2003, delle risorse già attribuite in applicazione di leggi regionali ma non utilizzate dagli enti stessi. La norma consente quindi di recuperare fondi regionali non impiegati, riducendo le erogazioni future.

Modifica della legge regionale n. 20/2003

La legge modifica l’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sostituendo la scadenza del 31 dicembre 2007 con quella del 31 dicembre 2010. La proroga amplia il periodo di operatività della disciplina richiamata fino a tale data.

Effetti temporali e attualità della disciplina

Il provvedimento è strettamente legato a scadenze già definite: il termine di stabilizzazione era fissato al 31 dicembre 2008 e la proroga della l.r. 20/2003 al 31 dicembre 2010. Trattandosi di una legge con contenuto eminentemente transitorio e riferita a termini ormai spirati, essa ha oggi rilievo soprattutto storico e ricognitivo, salvo eventuali profili ancora rilevanti in relazione a vicende pregresse.

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