L.R. Calabria 13/2008
Istituzione del Parco Marino Regionale «Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria il Parco Marino Regionale nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ne descrive il perimetro e le caratteristiche naturalistiche, ne fissa finalità, strumenti di pianificazione e norme di salvaguardia fino all’approvazione del Piano e del Regolamento. È un atto ancora formalmente vigente ma con alcune disposizioni abrogate o superate.
Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea"
Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea"
La legge regionale della Calabria istituisce un parco marino regionale in un tratto di mare di particolare pregio paesaggistico e naturalistico. L’intervento si innesta sul quadro delle aree protette regionale e disciplina la tutela, la pianificazione e la fruizione compatibile del territorio marino interessato.
Ambito territoriale e perimetrazione
Il parco è istituito nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi. I confini sono quelli indicati nella planimetria generale in scala 1:25.000 allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante.
Caratteristiche dell’area protetta
L’area comprende i fondali di Capocozzo, S. Irene, Vibo Marina, Pizzo Calabro, Capo Vaticano e Tropea, qualificati come sistema omogeneo di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo. Il testo evidenzia la presenza di tre SIC della rete Natura 2000, richiamando la Direttiva Habitat 43/92/CEE:
- Fondali di Capocozzo - S. Irene (IT9340094)
- Fondali di Pizzo (IT9340092)
- Fondali di Capo Vaticano (IT9340093)
La legge descrive inoltre la rilevanza biologica dei fondali, con particolare riferimento alla prateria di Posidonia, alla funzione di nursery per specie ittiche, alla presenza di fauna mediterranea, specie pelagiche, cetacei e tartarughe marine, nonché alla presenza di reperti di archeologia subacquea.
Finalità della tutela
Il parco è istituito per perseguire finalità di conservazione e valorizzazione ambientale, paesaggistica e scientifica. In particolare mira a:
- conservare specie animali e vegetali, comunità biologiche e singolarità faunistiche;
- tutelare biodiversità ed equilibrio complessivo del territorio;
- salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici;
- favorire la conoscenza scientifica, il monitoraggio e il censimento della flora e della fauna, con attenzione alle specie endemiche e rare;
- consentire fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa compatibile con la difesa della natura e del paesaggio.
Pianificazione e gestione
La disciplina del parco è affidata agli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale sulle aree protette:
- Piano per il parco;
- Regolamento del parco;
- Piano pluriennale economico e sociale.
Il Piano del parco deve essere predisposto dall’ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il Regolamento del parco, che disciplina le attività consentite nel territorio protetto, è predisposto contestualmente al Piano e ne costituisce parte integrante. Il Piano pluriennale economico e sociale deve essere elaborato dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione e deve definire obiettivi, priorità, tempi, risorse e finanziamenti.
Ente di gestione
La disposizione originaria sull’ente di gestione del parco risulta abrogata. Il testo consolidato segnala l’abrogazione dell’articolo relativo alla gestione provvisoria e alla costituzione dell’ente, con rinvio alla successiva disciplina regionale.
Norme di salvaguardia e attività regolamentate
Fino alla pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco continuano ad applicarsi le norme della legge regionale n. 10 del 2003, ferme restando le disposizioni più restrittive contenute in leggi nazionali, strumenti di pianificazione sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali, anche successive.
Negli strumenti di pianificazione devono essere previste specifiche restrizioni e regolamentazioni per:
- attività subacquee;
- pesca;
- ormeggi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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