L.R. Calabria 11/2008
Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria il Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini» lungo il tratto costiero tra Capo Bruzzano e Punta di Spropoli, nei comuni di Bianco, Ferruzzano, Bruzzano Zefirio, Brancaleone e Palizzi. Definisce finalità di tutela ambientale e fruizione compatibile, perimetro, strumenti di pianificazione e norme di salvaguardia fino all’approvazione del piano e del regolamento.
Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini» e disciplina di tutela e pianificazione
Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini»
La legge regionale istituisce il Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini» in Calabria, qualificandolo come parco marino ai sensi della disciplina regionale sulle aree protette. L’intervento è finalizzato soprattutto alla tutela della fauna marina e dell’ambiente costiero, con particolare riferimento alla tartaruga comune (Caretta caretta).
Ambito territoriale e perimetrazione
Il parco interessa il tratto costiero compreso tra Capo Bruzzano, a nord, e Punta di Spropoli, a sud. Il settore costiero denominato «Costa dei Gelsomini» ricomprende i comuni di:
- Bianco
- Ferruzzano
- Bruzzano Zefirio
- Brancaleone
- Palizzi
I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000 allegata alla legge, che costituisce parte integrante dell’atto.
Finalità della tutela
L’istituzione del parco è orientata a una pluralità di obiettivi di conservazione e valorizzazione. In particolare, il parco è volto a:
- conservare specie animali e vegetali, comunità biologiche e singolarità faunistiche;
- tutelare la biodiversità e l’equilibrio complessivo del territorio;
- salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici;
- favorire la conoscenza scientifica della flora e della fauna, anche ai fini di monitoraggio e censimento, con attenzione alle specie endemiche e rare;
- consentire la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, ma solo in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Rilievo naturalistico dell’area
La legge motiva l’istituzione del parco con il particolare valore dell’area per la riproduzione della tartaruga comune (Caretta caretta), specie protetta da normativa internazionale e comunitaria. Viene evidenziato che la Costa dei Gelsomini rappresenta una delle principali aree di nidificazione in Italia, con una concentrazione particolarmente significativa dei casi accertati tra il 2000 e il 2005.
Strumenti di pianificazione e gestione
La disciplina del parco è affidata agli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale sulle aree protette:
- Piano per il parco;
- Regolamento del parco;
- Piano pluriennale economico e sociale.
Il Piano per il parco deve essere predisposto dall’ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il Regolamento del parco, che disciplina le attività consentite nel territorio, è redatto contestualmente al Piano e ne costituisce parte integrante. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione e deve indicare obiettivi, priorità, tempi, risorse necessarie e finanziamenti.
Regime di salvaguardia e limiti alle attività
Fino alla pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco continuano ad applicarsi le norme della legge regionale sulle aree protette, ferme restando le eventuali disposizioni più restrittive derivanti da leggi nazionali, strumenti di pianificazione sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali, anche successive.
Negli strumenti di pianificazione dovranno comunque essere previste specifiche restrizioni e regolamentazioni, tra cui:
- divieto di qualsiasi forma di prelievo di esemplari di Caretta caretta in ogni fase del ciclo vitale;
- regolamentazione dell’attività subacquea;
- regolamentazione della pesca;
- regolamentazione delle attività antropiche nel tratto di arenile interessato;
- regolamentazione degli ormeggi.
Disposizioni non più vigenti
La disciplina originaria sull’ente di gestione provvisorio del parco è stata abrogata. Il testo coordinato segnala infatti l’abrogazione dell’articolo relativo all’ente di gestione, già modificata e interpretata autenticamente da successive leggi regionali.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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