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Legge

L.R. Calabria 12/2008

Istituzione del Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”.

Normativa regionaleL.R. Calabria 12/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Parco Marino Regionale “Scogli di Isca” nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ne delimita l’area e ne indica le finalità di tutela ambientale, paesaggistica e di fruizione compatibile. Disciplina anche gli strumenti di pianificazione e le norme di salvaguardia fino all’approvazione di Piano e Regolamento. L’atto è oggi in parte superato per l’abrogazione della norma sull’ente di gestione.

Istituzione del Parco Marino Regionale “Scogli di Isca” in Calabria

Istituzione del Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”

La legge regionale della Calabria istituisce il Parco Marino Regionale “Scogli di Isca” nell’area marina compresa tra i Comuni di Amantea e Belmonte Calabro. Il provvedimento definisce l’ambito territoriale, le finalità di tutela e gli strumenti di pianificazione del parco, rinviando in larga parte alla disciplina generale regionale sulle aree protette.

Ambito territoriale e caratteristiche dell’area

Il parco comprende l’ambiente marino degli Scogli di Isca, situato sul versante tirrenico della costa calabrese, a circa 800 metri dalla costa, per un’estensione di circa 69 ettari. L’area è caratterizzata da due scogli affioranti, denominati “Isca Grande” e “Isca Piccola”, distinti per perimetro e quota batimetrica.

La descrizione contenuta nella legge evidenzia il rilievo naturalistico dell’area, la presenza di flora e fauna mediterranea di pregio e di una estesa prateria di Posidonia oceanica, rilevante per la biodiversità, come nursery per pesci di interesse economico e per la protezione delle coste dall’erosione. Sono inoltre richiamate specie animali marine e avvistamenti di delfini, stenelle e tartarughe Caretta caretta.

Finalità della tutela

L’istituzione del parco è finalizzata alla conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche e singolarità faunistiche, nonché alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio.

Sono espressamente perseguite anche:

  • la salvaguardia e valorizzazione dei valori paesaggistici;
  • la conoscenza scientifica della flora e della fauna per attività di monitoraggio e censimento, con particolare attenzione alle specie endemiche e rare;
  • la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, purché compatibile con la difesa della natura e del paesaggio.

Perimetrazione

I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:20.000 allegata alla legge, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Gestione del parco

La disposizione originaria sull’ente di gestione del parco risulta abrogata. Il testo consolidato segnala che l’articolo relativo all’ente di gestione è stato abrogato dalla l.r. 16 maggio 2013, n. 24, come poi interpretata autenticamente dalla l.r. 25 novembre 2019, n. 44.

Pianificazione e regolamentazione

Il raggiungimento degli obiettivi istitutivi è affidato agli strumenti di pianificazione previsti dalla disciplina regionale sulle aree protette, cioè:

  • Piano per il parco;
  • Regolamento del parco;
  • Piano pluriennale economico e sociale.

Il Piano del parco deve essere predisposto dall’Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi. Il Regolamento del parco va redatto contestualmente al Piano ed è parte integrante dello stesso; esso disciplina le attività consentite nel territorio del parco. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione e definisce obiettivi, priorità, tempi, risorse e finanziamenti.

Norme di salvaguardia e restrizioni operative

Fino alla pubblicazione del Piano e del Regolamento del parco continuano ad applicarsi, all’interno del perimetro del parco, le norme della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, strumenti di pianificazione sovraordinati, strumenti urbanistici comunali o altre leggi regionali, anche successive.

Gli strumenti di pianificazione devono inoltre prevedere specifiche restrizioni e regolamentazioni in materia di:

  • attività subacquea;
  • pesca;
  • ormeggi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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