L.R. Calabria 8/2008
Riordino dell’organizzazione turistica regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione turistica della Calabria: pianificazione triennale e programmi annuali, finanziamenti, marchi di qualità, sistema informativo, accoglienza e IAT, nonché agenzie di viaggio e professioni turistiche. Molte disposizioni sulle Pro-Loco e sugli STL risultano abrogate o superate; il sistema è oggi imperniato sui distretti turistici regionali.
Riordino dell’organizzazione turistica regionale calabrese
Riordino dell’organizzazione turistica regionale della Calabria
La legge definisce il quadro organizzativo e programmatorio del turismo nella Regione Calabria, con attenzione alla sostenibilità, alla promozione dell’immagine regionale, alla tutela del turista e al coordinamento tra Regione, Province, Comuni e altri soggetti pubblici e privati.
Principi, finalità e ambito
La disciplina regionale in materia di turismo è orientata allo sviluppo integrato del territorio calabrese, alla valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. La legge riconosce il ruolo degli enti locali, l’importanza della sostenibilità ambientale, della certificazione di qualità, della promozione di studi e sistemi informativi, nonché della tutela del turista e del diritto alla vacanza.
Tra i principi richiamati vi è anche la rivisitazione coordinata della segnaletica turistico-culturale regionale, con obbligo di inserimento del marchio turistico unico della Regione Calabria e di informazioni anche in lingua inglese.
Programmazione regionale del turismo
La pianificazione è affidata al Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale. Il Piano ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente e resta efficace fino all’approvazione del successivo.
Il Piano deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento. È articolato in progetti e può essere elaborato anche sulla base dei piani e progetti proposti dai distretti turistici regionali.
La legge prevede per il Piano una proroga specifica: la scadenza del PRSTS 2019/2021 è stata prorogata di un anno, con rinvio della redazione e approvazione del PRSTS 2022/2024; per l’anno 2022 la fase attuativa è stata demandata al Piano Esecutivo Annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2022.
Contenuti del Piano regionale e criteri di intervento
Il Piano regionale deve contenere:
- la strategia di mercato e le azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell’offerta turistica regionale;
- l’analisi dello scenario della domanda turistica e del sistema distributivo;
- il posizionamento competitivo dell’offerta e dei prodotti turistici regionali;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali sui segmenti di mercato più promettenti;
- i progetti prodotto, di comunicazione e interregionali;
- la strategia per migliorare competitività e sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici;
- l’individuazione delle aree e dei prodotti a maggiore attrattività;
- azioni per accessibilità, fruibilità, itinerari tematici, alberghi diffusi e nuove iniziative sportive a basso impatto ambientale;
- criteri per orientare gli incentivi alla riqualificazione delle strutture ricettive, all’ampliamento della stagione turistica e alla domanda turistica individuale;
- azioni per il potenziamento delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
- criteri per contabilità ambientale e strumenti di valutazione della capacità di carico;
- le modalità operative per l’applicazione delle norme regionali di attuazione della legge statale n. 266/2005 non censurate dalla Corte costituzionale;
- i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
Programmi annuali di attuazione e monitoraggio
L’attuazione del Piano avviene tramite Programmi Annuali di Attuazione, predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tali programmi devono includere:
- le schede dei progetti da avviare;
- il rapporto di monitoraggio e valutazione sui progetti in corso o conclusi nell’anno precedente.
Prima dell’approvazione, i programmi annuali sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere. La Giunta riferisce inoltre semestralmente alla Commissione sullo stato di attuazione del Piano e dei programmi annuali.
Sistema dei finanziamenti
La Regione destina risorse finanziarie per l’attuazione del Piano regionale e dei Programmi annuali sia per progetti di interesse regionale sia per progetti di interesse locale proposti nell’ambito dei distretti turistici regionali.
Marchi di qualità e riconoscimenti territoriali
La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione di una rete di servizi pubblici e privati omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
In collaborazione con i distretti turistici regionali può inoltre istituire un numero limitato di Marchi Territoriali, riferiti ai territori più significativi e distinti in modo chiaro dal marchio regionale. I criteri e le modalità di istituzione dei marchi sono definiti dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
Comitato istituzionale per le politiche turistiche
È previsto un Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall’Assessore regionale competente e composto da rappresentanti provinciali, dei Comuni capoluogo, degli Enti parco e delle organizzazioni imprenditoriali del settore. Il Comitato coordina, raccorda, monitora e supporta i distretti turistici regionali e assicura il coordinamento in materia di promozione del territorio, assetto organizzativo del turismo e partecipazione di autonomie locali, operatori e associazioni di imprese.
Il funzionamento del Comitato è demandato a un regolamento della Giunta regionale.
Sistema informativo turistico regionale
Presso il Dipartimento Turismo è istituita una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale, finalizzata alla conoscenza del sistema turistico calabrese e al supporto agli obiettivi di sviluppo. Il sistema deve garantire standardizzazione delle procedure, omogeneità e diffusione delle informazioni ed è parte del sistema informativo regionale.
Le attività comprendono analisi dei movimenti turistici, studi sull’offerta ricettiva e sui servizi, monitoraggio delle variabili economico-sociali, elaborazione di indici sui risultati dei finanziamenti, analisi della domanda turistica, rilevazione di disservizi e reclami, sviluppo di servizi di incontro domanda-offerta e intese con federazioni, associazioni e consorzi. Le attività sono rese anche al Consiglio regionale, che può richiedere specifiche elaborazioni.
In fase di prima applicazione il Dipartimento poteva avvalersi delle professionalità già impegnate nell’Osservatorio del Turismo al 31 dicembre 2007.
Carta dei diritti del turista e tutela del consumatore
La Giunta regionale deve redigere una Carta dei diritti del turista, tradotta nelle lingue più diffuse, da esporre obbligatoriamente presso strutture ricettive, agenzie di viaggio e uffici di informazione e accoglienza turistica. La mancata esposizione attiva il potere sanzionatorio della Regione.
La Carta contiene:
- le indicazioni a tutela del turista previste dalla legge statale n. 135/2001;
- la normativa regionale di settore;
- informazioni su usi, consuetudini e tradizioni culturali e turistiche calabresi;
- il numero verde per segnalazioni, informazioni e reclami.
Le Camere di commercio costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per le controversie tra imprese e tra imprese e utenti sui servizi turistici. Il Dipartimento Turismo svolge funzioni di coordinamento, ispezione e controllo sulla qualità ed efficienza dei servizi e delle attività sostenute dalla Regione.
Albergo diffuso
La legge promuove il modello dell’albergo diffuso come strumento di sviluppo fondato sulla riqualificazione urbana e sul recupero del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo di offrire ospitalità in contesti urbani di pregio a contatto con i residenti.
L’albergo diffuso è definito come struttura ricettiva unitaria situata nei centri storici, con componenti dislocate in edifici diversi ma vicini tra loro e con servizi di bar, ristorazione e sala TV preferibilmente nello stesso stabile della reception. Può assumere un tema distintivo. La Regione ne incentiva la realizzazione e la Giunta ne disciplina con regolamento gli standard qualitativi e quantitativi.
Programmazione provinciale: accoglienza e informazione turistica
Le Province svolgono funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle località e dei prodotti tipici locali.
Ogni Provincia predispone entro il 30 settembre dell’anno precedente il programma di accoglienza del turista, trasmettendolo alla Giunta regionale, che lo approva entro 60 giorni e lo diffonde tramite il sistema informativo turistico. Il programma ha validità almeno annuale e indica:
- obiettivi di promozione locale e di istituzione degli uffici di tutela del consumatore;
- interventi, attività e iniziative a valenza turistica territoriale;
- criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
Uffici IAT
Le Province istituiscono, nell’ambito di ogni distretto turistico regionale, gli Uffici Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), con sedi periferiche funzionalmente dipendenti. I IAT svolgono compiti di informazione e accoglienza, prenotazione di servizi, raccolta e trasmissione dati al sistema informativo, vigilanza sulla qualità dell’offerta turistica e collaborazione con i Comuni per eventi locali a rilevanza turistica.
La gestione può avvenire anche tramite convenzioni con Comuni, imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria, Pro Loco iscritte nell’albo regionale, associazioni di volontariato con specifiche finalità turistiche e consorzi o altre strutture turistiche non finanziate dalla Regione.
Agenzie di viaggio e turismo: autorizzazione, attività e adempimenti
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l’attività prevista dalla legge; sono equiparate, a determinate condizioni, le imprese di trasporto che organizzano direttamente viaggi, crociere, gite ed escursioni con prestazioni aggiuntive.
Le agenzie possono svolgere produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione, assistenza e accoglienza ai turisti. L’attività comprende, tra l’altro, vendita di titoli di trasporto, prenotazioni, organizzazione di viaggi e crociere, escursioni, servizi di accompagnamento turistico per i propri clienti, servizi accessori di informazione, documentazione, assicurazione, cambio valuta e altre prestazioni turistiche.
Per aprire una sede principale occorre presentare domanda alla Provincia competente, con indicazione di dati del richiedente, direttore tecnico, denominazione, ubicazione, attività, organizzazione e consistenza patrimoniale, nonché la documentazione richiesta sui requisiti soggettivi, sulla situazione fallimentare, sull’iscrizione del direttore tecnico e sull’atto costitutivo se il richiedente non è persona fisica.
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già autorizzate in Italia non richiede autorizzazione ma solo comunicazione di inizio attività alla Provincia competente e a quella che ha rilasciato l’autorizzazione.
La Provincia verifica la denominazione, rilascia l’autorizzazione dopo l’istruttoria e l’agenzia deve aprire entro 180 giorni dal rilascio, altrimenti l’autorizzazione decade. Prima del rilascio definitivo il richiedente deve trasmettere la polizza assicurativa, la dichiarazione sulla disponibilità del direttore tecnico e la documentazione sui locali con certificato di agibilità. L’autorizzazione dura un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.
L’autorizzazione deve indicare denominazione, ubicazione, titolare o legale rappresentante e direttore tecnico; le modifiche rilevanti comportano nuova autorizzazione, mentre le altre sono annotate. Copia dell’autorizzazione e della comunicazione di inizio attività deve essere esposta in modo visibile.
Le agenzie e le filiali possono operare con apertura annuale o stagionale; nel secondo caso il periodo non può essere inferiore a sei mesi l’anno.
Programmi di viaggio, pubblicità e conciliazione
I programmi di viaggio, crociere, gite ed escursioni diffusi dalle agenzie nel territorio regionale costituiscono offerta al pubblico e devono indicare con precisione soggetto produttore, date, durata, quote di partecipazione, servizi inclusi, termini di iscrizione e rinuncia, condizioni di rimborso, periodo di validità, estremi della garanzia assicurativa, numero minimo di partecipanti, autorizzazione, informazioni sanitarie e documentali, regolamento contrattuale applicabile e obbligo di comunicare eventuali difformità riscontrate dal cliente.
Gli inserti pubblicitari non possono contenere informazioni difformi dal programma autorizzato e devono rinviare alla visione del programma completo in agenzia. Prima della stampa e diffusione, i programmi devono essere comunicati alla Provincia.
La Provincia promuove il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per risolvere le controversie tra agenzie e utenti; le agenzie possono richiamare nei programmi la possibilità di ricorrere a conciliazione e arbitrato, anche presso le Camere di commercio.
Obbligo assicurativo e controlli sulle agenzie
Le agenzie devono stipulare polizze assicurative con massimale non inferiore a 100.000 euro e comunque congruo, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso i clienti. Ogni anno devono trasmettere alla Provincia la prova del pagamento del premio.
La mancanza di copertura assicurativa comporta l’ordine di chiusura immediata dell’esercizio e la revoca dell’autorizzazione.
Sospensione e cessazione dell’attività delle agenzie
L’attività può essere sospesa fino a 180 giorni:
- su iniziativa del titolare, per cause di forza maggiore e imprevedibili, con comunicazione immediata alla Provincia; la sospensione può essere prorogata una sola volta per altri sei mesi;
- su iniziativa della Provincia, come misura cautelare o sanzionatoria.
Se la sospensione volontaria è non consentita o supera i limiti, la Provincia dispone la chiusura immediata e la decadenza dell’autorizzazione. La cessazione può avvenire prima della scadenza per cause di forza maggiore oppure per chiusura disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza.
Elenco provinciale delle agenzie
Le agenzie autorizzate o che hanno presentato comunicazione di inizio attività sono iscritte d’ufficio in un elenco provinciale. Nell’elenco sono indicati denominazione, ragione sociale, titolare, direttore tecnico, data e periodo di apertura, rinnovi e sospensioni. L’elenco è pubblico e le relative risultanze sono pubblicate ogni anno entro febbraio nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
La responsabilità tecnica dell’agenzia è affidata al direttore tecnico. La legge vigente attribuisce alla Regione Calabria il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa statale sui direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.
L’abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disposizioni statali richiamate.
Professioni turistiche: figure e disciplina residua
La legge individua le figure professionali della guida turistica, dell’accompagnatore turistico e dell’animatore turistico. Restano richiamate, nel testo consolidato, anche figure ulteriori che però risultano successivamente abrogate.
I titolari di autorizzazione/abilitazione devono portare con sé il titolo e il tesserino di riconoscimento ed esibirli a ogni controllo. È vietato alle guide, agli accompagnatori e agli animatori svolgere attività commerciali o comunque estranee alla professione nei confronti dei turisti.
Per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, la disciplina vigente prevede il rilascio dell’abilitazione da parte della Regione Calabria e la consegna di un attestato conforme alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sospensione, revoca, sanzioni e vigilanza sulle professioni turistiche
L’autorizzazione provinciale per le professioni turistiche può essere sospesa fino a sei mesi:
- dal titolare, per forza maggiore, con comunicazione al Comune entro 60 giorni;
- dal Comune, sentito l’interessato, come misura cautelare o sanzionatoria, anche per violazione del divieto di attività estranee.
La sospensione può essere prorogata una sola volta per altri sei mesi. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di interesse pubblico; i provvedimenti sono adottati dal Comune e comunicati anche alle Province.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:
- esercizio senza autorizzazione;
- esercizio con autorizzazione non rinnovata;
- mancata esibizione del titolo o del tesserino;
- applicazione di tariffe diverse da quelle comunicate;
- utilizzo di soggetti non autorizzati.
Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme sono introitate dallo stesso. I reclami dei clienti per irregolarità nelle prestazioni vanno presentati alla Provincia entro 30 giorni; la Provincia decide entro 60 giorni e, se il reclamo è fondato, applica la sanzione prevista. La vigilanza sull’osservanza delle norme è esercitata dal Comune competente.
Esclusioni
Le disposizioni sulle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori svolte occasionalmente e gratuitamente dalle Pro Loco, nei limiti indicati dalla legge e con esclusione dei comuni in cui vi siano siti visitabili solo da guide specializzate individuati dalla normativa richiamata.
Abrogazioni e regime finale
La legge ha abrogato numerose previgenti leggi regionali in materia turistica, sostituendo il precedente impianto normativo. Nel testo consolidato risultano inoltre abrogate varie disposizioni su STL, Pro Loco, elenchi e professioni turistiche, mentre la disciplina vigente è ormai incentrata sui distretti turistici regionali e sulle funzioni della Regione Calabria in materia di pianificazione, promozione e regolazione del settore.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 mar 2008L.R. Calabria 4/2008
- Legge · 27 mar 2008L.R. Calabria 5/2008
- Legge · 27 mar 2008L.R. Calabria 6/2008
- Legge · 27 mar 2008L.R. Calabria 7/2008
- Legge · 21 apr 2008L.R. Calabria 13/2008
- Legge · 21 apr 2008L.R. Calabria 12/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →