Ordinanza n. 2010/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto prot. -OMISSIS- dell’11/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – -OMISSIS-” per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – -OMISSIS-” per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; c) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTROUFFICIALE. U. -OMISSIS- del 27/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 71137 dell’11.11.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – -OMISSIS-” per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; e) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTROUFFICIALE. U. -OMISSIS- del 02/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 76123 del 27.11.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE –-OMISSIS-”, per la regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – -OMISSIS-” per la regione Campania; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle riserve previste dal bando di concorso e dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – -OMISSIS-”, per la regione Campania. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\05\2025: a) del riscontro all’atto, inviato dalla ricorrente, di invito e diffida a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Campania – Napoli, trasmesso, a mezzo pec del 28/03/2025, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale l’Ufficio ha comunicato alla docente quanto segue: “(…) si rappresenta che la candidata -OMISSIS-, in possesso del titolo di “Riserva 30%” e della riserva di Legge “N”, entrambi riconosciuti, ha totalizzato 175,75 punti, mentre l’ultimo punteggio utile per rientrare nella graduatoria di merito per questa categoria risulta superiore a 220 punti, ed è per tale motivo che la Sua assistita non figura nell’elenco dei vincitori. Infine, la candidata lamenta l’inserimento in graduatoria di aspiranti con punteggio inferiore al suo. Ebbene, tali aspiranti sono tutti in possesso di titoli di riserva di legge differenti da quella “N” …”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e relativi decreti di approvazione e rettifica del concorso per docenti della scuola primaria, nella parte in cui non hanno incluso la ricorrente, nonché il riscontro dell’USR al precedente ordine di riesame
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la propria esclusione dalla graduatoria di merito della classe di concorso EEEE, nonostante il punteggio conseguito e il possesso di una riserva del 30% e di una riserva ex legge n. 68/1999, deducendo che nella graduatoria erano stati inseriti candidati con punteggio inferiore o pari al suo. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare priorità ai candidati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 rispetto alle altre categorie di riserva, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 1014 d.lgs. n. 66/2010. Con motivi aggiunti ha impugnato il riscontro dell’USR al precedente ordine cautelare di riesame, rilevando la contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui 50 posti erano stati assegnati alle riserve ex legge n. 68/1999 e quella secondo cui soltanto 15 posti erano stati destinati alla riserva “N”. Ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse indicato a quali categorie fossero stati assegnati i restanti 35 posti, né avesse prodotto la graduatoria integrale con i nominativi, i punteggi e le riserve dei vincitori. La ricorrente ha dedotto anche la violazione degli obblighi di collaborazione processuale e dell’art. 64, comma 4, c.p.a., nonché l’illegittimità del richiamo alla tutela della privacy quale ragione per non depositare la documentazione richiesta dal giudice.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né dei motivi aggiunti. Preso atto che l’USR Campania non ha adempiuto al precedente ordine istruttorio, il Collegio ha ritenuto ancora indispensabile acquisire la documentazione necessaria per chiarire il sistema di attribuzione delle riserve e verificare la posizione della ricorrente. In particolare, ha reiterato l’ordine all’Amministrazione di depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, la graduatoria integrale della classe EEEE, con indicazione nominativa dei vincitori, dei punteggi, delle riserve riconosciute e del riferimento normativo applicato. L’Amministrazione dovrà inoltre chiarire la discrasia tra i 50 posti complessivamente assegnati alle riserve ex legge n. 68/1999 e i 15 posti attribuiti alla specifica riserva “N”, indicando i beneficiari degli ulteriori 35 posti; dovrà precisare la tipologia della riserva posseduta dalle candidate collocate in graduatoria con punteggio inferiore o pari a quello della ricorrente e chiarire i rapporti di priorità tra le diverse riserve e l’eventuale saturazione della quota massima del 50%. Il TAR ha ritenuto recessive le esigenze di privacy rispetto all’esigenza di acquisire i dati indispensabili alla decisione, anche considerando che il contraddittorio è stato integrato mediante pubblici proclami. Ha avvertito l’USR che l’eventuale ulteriore mancata ottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026; ogni questione di rito, merito e spese è rimasta riservata.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della prevalenza delle riserve previste dalla legge n. 68/1999 rispetto alle riserve per i volontari delle Forze armate; il TAR non ha ancora deciso definitivamente la questione.
art. 1014 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
La norma è richiamata quale base della riserva del 30% per i volontari delle Forze armate e quale previsione che fa salvi i diritti dei soggetti tutelati dalla legge n. 68/1999.
legge 12 marzo 1999, n. 68
È la normativa posta a fondamento delle riserve per le categorie protette; il giudice ha ordinato di chiarire quali riserve riconducibili a tale legge siano state attribuite ai vincitori e come esse abbiano inciso sulla graduatoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
La ricorrente ha richiamato tale disposizione in relazione alla mancata collaborazione dell’Amministrazione; l’ordinanza ribadisce l’esigenza di acquisire i chiarimenti necessari, senza definire ancora le conseguenze della condotta processuale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il TAR ha avvertito che l’ulteriore mancata ottemperanza all’ordine istruttorio potrà essere valutata ai fini della decisione secondo la regola processuale prevista dalla disposizione.
art. 55 c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.
La norma era stata applicata in precedenza per fissare sollecitamente l’udienza di merito sui motivi aggiunti; non costituisce il fondamento decisorio principale della presente ordinanza istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle persone citate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, in relazione all’oscuramento disposto in calce all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando la graduatoria concorsuale è contestata per il mancato riconoscimento o per l’erronea applicazione di riserve di posti, l’amministrazione deve fornire al giudice una ricostruzione documentata dei contingenti, delle categorie di riservatari, dei criteri di calcolo e dei riferimenti normativi applicati.
- La disciplina delle riserve deve essere verificata anche nei rapporti di priorità tra categorie diverse: le riserve previste dalla legge n. 68/1999 devono essere esaminate alla luce della regola che fa salvi i diritti dei relativi beneficiari rispetto alle riserve previste dagli artt. 1014 e 678 d.lgs. n. 66/2010, ferma la necessità di accertare in concreto il numero dei posti e le categorie coinvolte.
- In presenza di una specifica contestazione sulla graduatoria, l’amministrazione non può limitarsi a indicare il numero complessivo dei posti riservati e quello riferito a una singola tipologia di riserva, ma deve chiarire la destinazione dei posti residui e la posizione di ciascun candidato riservatario rilevante ai fini della controversia.
- Un ordine istruttorio puntuale, diretto ad acquisire documenti indispensabili alla decisione e già nella disponibilità dell’amministrazione, deve essere adempiuto; l’ulteriore mancata ottemperanza può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- Le esigenze di tutela della privacy non giustificano il rifiuto di depositare in giudizio dati necessari alla decisione quando l’ostensione è limitata al processo, è funzionale all’accertamento della pretesa e il contraddittorio dei controinteressati è assicurato, anche mediante pubblici proclami.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 653/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 572/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1813/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1815/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1816/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1820/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →