Sentenza del 13/01/2017 n. 515 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Estratto di ruolo - Atti autonomamente impugnabili - Non rientra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'estratto di ruolo, presumibilmente per mettere in discussione la pretesa tributaria in esso indicata, senza che gli fosse stato notificato un autonomo atto impositivo o della riscossione. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare direttamente l'estratto di ruolo, considerato atto interno dell'Amministrazione.
La decisione
La domanda è stata ritenuta non autonomamente proponibile. L'estratto di ruolo, in quanto atto interno e privo di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non è di regola impugnabile separatamente davanti al giudice tributario. In assenza della notifica di un atto impositivo o della riscossione, manca un interesse concreto e attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, salvo che il contribuente impugni un atto effettivamente notificato e l'estratto sia prodotto per contestarne il contenuto o la pretesa sottostante.
Norme richiamate
Art. 100 del codice di procedura civile
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La norma richiede un interesse concreto e attuale all'azione. La mera conoscenza dell'iscrizione a ruolo tramite un estratto interno, senza notifica di un atto lesivo, non è sufficiente a radicare una controversia tributaria.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, considerato isolatamente, è normalmente un documento interno e non un atto autonomamente impugnabile.
- Per contestare una pretesa tributaria occorre, di regola, impugnare l'atto impositivo o della riscossione notificato al contribuente entro i termini previsti.
- La sola conoscenza informale o documentale del debito non dimostra necessariamente un interesse concreto e attuale ad agire in giudizio.
- L'estratto di ruolo può assumere rilievo nel giudizio contro un atto notificato, ad esempio per verificare il contenuto della pretesa o contestare vizi della riscossione, ma non sostituisce l'atto impugnabile.
- La mancata notifica dell'atto presupposto può essere contestata, in determinate circostanze, impugnando il primo atto successivo notificato che renda conoscibile la pretesa; ciò non equivale, però, a rendere autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo.
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