Sentenza del 27/06/2019 n. 17237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva richiesto a S.I. il pagamento di 69.443,75 euro, oltre IVA e interessi, quali dazi doganali relativi a merce tessile non presentata regolarmente all'ufficio doganale di destinazione nell'ambito del regime di transito comunitario esterno T1. I documenti T1 risultavano formalmente muniti di timbri autentici, ma recavano firme di appuramento false. S.I. contestava di essere responsabile, sostenendo di avere trasportato la merce soltanto dalla Svizzera alla Francia, di non avere partecipato alla falsificazione e di non essere consapevole della sottrazione della merce al controllo doganale. Deduceva inoltre l'omessa motivazione e la violazione degli articoli 203, comma 3, del Codice doganale comunitario e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di S.I. e ha confermato la responsabilità solidale derivante dall'articolo 203 del Codice doganale comunitario. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, secondo cui S.I., quale conducente effettivo del trasporto e socio della società proprietaria del camion, avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che la merce era vincolata al regime di transito esterno, come risultava dai documenti T1, e che la mancata presentazione all'ufficio doganale di destinazione costituiva sottrazione al controllo doganale. La Corte ha precisato che non era necessario dimostrare la partecipazione diretta alla falsificazione dei documenti: era sufficiente la consapevolezza, effettiva o esigibile secondo ragione, della sottrazione. S.I. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 203 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
"La sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione fa sorgere un'obbligazione doganale".
La sottrazione comprende qualsiasi azione od omissione che impedisca, anche temporaneamente, all'autorità doganale di accedere alla merce e di effettuare i controlli. Sono responsabili non solo l'autore materiale, ma anche coloro che partecipano alla sottrazione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa si verifica.
Art. 96 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
"Anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione".
L'obbligo di presentazione della merce può gravare anche su soggetti diversi dall'obbligato principale, compreso chi effettua materialmente il trasporto, quando abbia preso in consegna la merce e sapesse, o dovesse sapere, che era sottoposta al regime di transito.
Art. 2697 del codice civile
Il ricorrente ne denunciava la violazione in relazione all'onere della prova, ma la censura è stata respinta poiché la CTR aveva ritenuto provati gli elementi della responsabilità sulla base dei documenti T1, del trasporto effettuato e della mancata conclusione regolare del transito.
Regolamenti CEE n. 222/1977 e n. 223/1977
Distinguono il transito comunitario esterno, relativo a merci non comunitarie soggette a dazi e accompagnate da documento T1, dal transito interno, relativo a merci comunitarie o in libera pratica accompagnate da documento T2.
Sentenza CGUE 29 ottobre 2015, causa C-319/14, B & S T.C. BV
La mancata presentazione della merce vincolata al transito esterno all'ufficio doganale di destinazione, quando non siano prodotti documenti alternativi conformi alla normativa applicabile, integra sottrazione al controllo doganale ai sensi dell'articolo 203.
Sentenza CGUE 21 dicembre 2016, causa C-547/15
La nozione di spedizioniere comprende anche il sub-spedizioniere o il soggetto che effettua concretamente il trasporto, se ha accettato la merce e sapeva che era sottoposta al regime di transito comunitario esterno.
Massime di principio
- Nel regime di transito doganale, la mancata presentazione della merce all'ufficio di destinazione può integrare sottrazione al controllo doganale e generare l'obbligazione per dazi e imposte.
- La responsabilità doganale può estendersi al trasportatore effettivo o al sub-vettore, anche se non è l'autore materiale della falsificazione o della sottrazione.
- Per coinvolgere il trasportatore non è sempre necessaria la prova di una partecipazione dolosa: può essere sufficiente dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che la merce era vincolata al transito e che il trasporto o la sua conclusione erano irregolari.
- La conoscenza ragionevolmente esigibile può essere desunta dai documenti di transito, dal ruolo professionale del soggetto, dalla presa in consegna fisica della merce e dalle modalità del trasporto.
- In controversie analoghe è quindi essenziale provare, con documenti di trasporto, lettere di vettura, istruzioni ricevute e testimonianze, l'itinerario effettivo, il luogo di scarico, l'assenza di controllo sulla destinazione finale e l'eventuale estraneità del trasportatore alle irregolarità.
- La prescrizione del reato penale o l'estraneità del soggetto al procedimento penale non escludono automaticamente la responsabilità tributaria o doganale, che può fondarsi su presupposti probatori e giuridici autonomi.
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