Sentenza del 30/05/2018 n. 2506 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ente impositore - Verifica "a tavolino" - Processo Verbale Constatazione - Omessa notifica - Rileva - Contraddittorio preventivo - Omessa instaurazione - Rileva - Notifica atto impositivo - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’atto impositivo sostenendo che l’ente impositore, dopo aver svolto una verifica "a tavolino" presso i propri uffici, non aveva formato né notificato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) e non aveva instaurato il contraddittorio preventivo. Secondo la censura, l’omissione aveva impedito al contribuente di conoscere gli esiti conclusivi del controllo e di presentare osservazioni e difese prima dell’emanazione dell’atto.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Anche quando l’attività di controllo viene svolta presso gli uffici dell’ente, l’amministrazione deve formare il Processo Verbale di Constatazione nei casi di verifica di violazioni tributarie e garantire al contribuente la possibilità di interloquire preventivamente. L’omessa formazione o notificazione del PVC e la mancata instaurazione del contraddittorio incidono sul diritto di difesa e comportano l’illegittimità dell’atto impositivo conseguente.
Norme richiamate
Norme in materia di Processo Verbale di Constatazione e verifiche fiscali
L’obbligo di redigere il PVC non dipende dal luogo in cui è svolta la verifica: anche una verifica effettuata "a tavolino" presso gli uffici dell’ente può richiedere la formazione del verbale quando riguarda violazioni tributarie.
Principio del contraddittorio preventivo e diritto di difesa del contribuente
Prima dell’emanazione dell’atto impositivo, il contribuente deve poter conoscere gli esiti del controllo e presentare osservazioni. La mancata instaurazione del contraddittorio, quando previsto, rende illegittima la pretesa impositiva.
Massime di principio
- La qualificazione della verifica come "a tavolino" non esclude automaticamente l’obbligo di redigere e comunicare il Processo Verbale di Constatazione.
- Per stabilire se il PVC e il contraddittorio siano necessari occorre verificare la natura dell’attività svolta e la specifica disciplina applicabile, non soltanto il luogo fisico del controllo.
- Quando il PVC è previsto, la sua omissione può compromettere la validità dell’atto impositivo successivo, soprattutto se ha impedito al contribuente di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- L’amministrazione deve consentire un confronto effettivo prima dell’emanazione dell’atto, rispettando le garanzie procedimentali previste dalla normativa tributaria.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la presenza del PVC, la sua regolare notificazione, il rispetto dei termini per le osservazioni e l’eventuale motivazione dell’ente sulla mancata instaurazione del contraddittorio.
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