Sentenza del 30/05/2018 n. 1072 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Notifica raccomandata informativa con Poste Private: Inesistenza giuridica della notificazione- - Disconoscimento ex artt. 2712 e ss. c.c. onere di produzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la raccomandata informativa fosse stata eseguita tramite una società di posta privata priva della qualifica e dei poteri necessari per certificare validamente la notificazione di atti amministrativi o giudiziari. Secondo la contestazione, le poste private non possono essere equiparate all'Ufficiale giudiziario, agli altri agenti notificatori abilitati o a Poste Italiane S.p.A. per le attività cui la legge attribuisce efficacia certificativa. È stato inoltre effettuato il disconoscimento, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., della conformità delle copie prodotte da Riscossione Sicilia S.p.A. rispetto agli originali, con conseguente contestazione del loro valore probatorio.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta affetta da nullità per inesistenza giuridica, poiché eseguita tramite un soggetto privato incompetente a certificare la notificazione e privo della qualifica prevista dalla legge. Inoltre, a seguito del disconoscimento delle copie prodotte, tali documenti non hanno potuto beneficiare della piena efficacia probatoria prevista per le riproduzioni non contestate. La pretesa dell'agente della riscossione è stata quindi pregiudicata dall'assenza di una valida prova della notificazione e dalla mancata produzione di documentazione avente adeguato valore probatorio.
Norme richiamate
Art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica dei fatti e delle cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La riproduzione meccanica acquista piena efficacia probatoria solo se la parte contro cui è prodotta non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
Art. 2719 c.c.
Quando la conformità della copia all'originale è specificamente disconosciuta, la copia non può essere automaticamente considerata equivalente all'originale e la sua efficacia probatoria deve essere valutata in concreto.
D.Lgs. n. 261/1999
La disciplina del servizio postale riserva la notificazione di determinati atti amministrativi e giudiziari ai soggetti abilitati dalla legge; una società di posta privata, se priva della relativa qualifica, non può attribuire agli atti la presunzione di veridicità propria degli atti dei pubblici ufficiali.
Legge n. 124/2017
La liberalizzazione dei servizi postali non comporta automaticamente l'attribuzione alle poste private dei poteri certificativi e delle funzioni proprie degli agenti notificatori pubblici.
Massime di principio
- La validità della notificazione dipende non solo dall'invio della raccomandata, ma anche dalla competenza legale del soggetto che l'ha eseguita e certificata.
- Una società di posta privata non è automaticamente equiparata a Poste Italiane o a un pubblico ufficiale: occorre verificare se possieda una specifica abilitazione normativa per la notificazione dell'atto.
- La contestazione della notificazione deve essere accompagnata, quando necessario, da un disconoscimento specifico della conformità delle copie prodotte rispetto agli originali.
- Il disconoscimento delle copie impedisce che esse siano considerate automaticamente prova sufficiente; la parte che intende far valere la notificazione deve produrre gli originali o altra documentazione idonea.
- L'inesistenza o la nullità della notificazione può impedire il perfezionamento della procedura di riscossione e incidere sulla validità degli atti successivi, ma gli effetti concreti dipendono dalla natura del vizio e dalla possibilità di sanatoria o di raggiungimento dello scopo.
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