Sentenza del 30/05/2018 n. 1070 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Notifica - art. 140 cpc - raccomandata informativa - Poste Private - Inesistenza giuridica notificazione- sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la notificazione delle cartelle eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata informativa tramite una società di posta privata. Il ricorrente ha sostenuto che tale modalità non fosse idonea, poiché gli operatori postali privati non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e non possono beneficiare della presunzione di veridicità riconosciuta agli ufficiali giudiziari, agli altri agenti notificatori o agli ufficiali postali di Poste Italiane S.p.A. La questione riguardava quindi l'efficacia giuridica della notificazione e della raccomandata informativa.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta affetta da nullità per inesistenza giuridica. In particolare, la spedizione della raccomandata informativa tramite una società di posta privata non è stata considerata equivalente alla notificazione effettuata tramite Poste Italiane S.p.A., alla quale la normativa riserva la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari. Gli atti notificati tramite posta privata non godono inoltre della presunzione di veridicità fino a querela di falso propria degli atti compiuti da soggetti dotati di pubblica fede. L'impugnazione del contribuente è stata pertanto accolta, con conseguente invalidità della notificazione contestata.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. richiede il rispetto di specifici adempimenti, tra cui l'invio della raccomandata informativa mediante un soggetto abilitato alla notificazione degli atti. La mera spedizione tramite un operatore privato non è sufficiente se il soggetto non dispone della qualità e dei poteri necessari.
Legge n. 124/2017
La liberalizzazione dei servizi postali non attribuisce automaticamente agli operatori privati la qualità di pubblici ufficiali né consente loro di eseguire tutte le notificazioni di atti amministrativi e giudiziari con gli stessi effetti delle notificazioni effettuate da Poste Italiane S.p.A.
D.Lgs. n. 261/1999
La disciplina riserva la notificazione degli atti giudiziari e amministrativi tramite servizio postale al soggetto abilitato previsto dalla normativa, individuato nella pronuncia in Poste Italiane S.p.A.; gli atti compiuti da operatori privati non beneficiano della medesima fede privilegiata.
Massime di principio
- Quando una notificazione ex art. 140 c.p.c. comprende una raccomandata informativa, occorre verificare non solo l'avvenuta spedizione, ma anche chi l'ha effettuata e se tale soggetto era legalmente abilitato alla notificazione di atti giudiziari o amministrativi.
- La liberalizzazione del mercato postale non significa che ogni operatore privato possa notificare validamente cartelle, atti tributari o atti giudiziari con gli stessi effetti di Poste Italiane S.p.A. o degli ufficiali notificatori.
- La ricevuta o l'attestazione di una società di posta privata, se proveniente da un soggetto privo della qualità di pubblico ufficiale, non gode automaticamente della presunzione di veridicità propria degli atti dei notificatori pubblici.
- In situazioni analoghe è essenziale contestare tempestivamente la regolarità della notificazione, indicando concretamente l'operatore utilizzato, la mancanza di abilitazione e l'eventuale inosservanza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- L'orientamento richiamato considera la notificazione giuridicamente inesistente o comunque invalida quando l'attività essenziale viene svolta da un soggetto radicalmente privo del potere di notificare; tuttavia, la qualificazione precisa del vizio può dipendere dal contenuto della sentenza e dalle circostanze concrete.
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