Sentenza del 30/05/2018 n. 572 - Comm. Trib. Prov. Enna
Notifica - Raccomandata informativa - Poste Private - Inesistenza giuridica notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione effettuata tramite poste private è stata ritenuta giuridicamente inesistente e, quindi, inidonea a produrre gli effetti propri di una notificazione valida. La decisione si pone in linea con gli orientamenti della Corte di Cassazione richiamati, secondo cui gli operatori postali privati non hanno, in generale, i poteri certificativi propri dei soggetti pubblici abilitati alla notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'inesistenza giuridica della notificazione eseguita tramite poste private. La contestazione si fonda sul fatto che gli operatori postali privati non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e, pertanto, non possono attribuire agli atti notificati la presunzione di veridicità fino a querela di falso. Tale efficacia è riconosciuta, invece, agli atti notificati dall'ufficiale giudiziario, da altri agenti notificatori abilitati o dall'ufficiale postale di Poste Italiane S.p.A., nei casi previsti dalla legge.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 261/1999
La normativa riserva agli operatori abilitati, e in particolare agli ufficiali postali di Poste Italiane S.p.A. nei casi previsti, la notificazione di atti amministrativi e giudiziari con efficacia pubblicistica e valore probatorio qualificato.
Decreto legislativo n. 124/2017
È richiamato in relazione alla disciplina dei servizi postali e degli operatori privati; tale disciplina non attribuisce automaticamente agli operatori privati la qualità di pubblico ufficiale né i poteri certificativi necessari per notificare validamente atti giudiziari o amministrativi.
Massime di principio
- La consegna materiale di un atto da parte di un operatore postale privato non equivale necessariamente a una notificazione giuridicamente valida.
- Per gli atti giudiziari o amministrativi occorre verificare che la notificazione sia stata eseguita da un soggetto legalmente abilitato e dotato dei relativi poteri certificativi.
- La documentazione proveniente da un operatore privato può non godere della presunzione di veridicità riconosciuta agli atti dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale postale abilitato.
- Prima di eccepire l'inesistenza della notificazione è necessario verificare la natura dell'atto, il soggetto notificatore, l'eventuale autorizzazione dell'operatore e la disciplina applicabile al momento della notifica.
- L'inesistenza della notificazione può impedire il decorso dei termini o la produzione di altri effetti processuali, ma le conseguenze concrete dipendono dal tipo di atto e dalla normativa applicabile.
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