Cassazione Penale, Ordinanza n. 28081/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da evidenti illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sul punto sarebbe stata erronea o insufficiente.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; il giudice di merito può fondarlo sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 606 c.p.p.
La censura volta a sollecitare una diversa valutazione di merito non è consentita in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Il controllo di cassazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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