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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20942/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73, comma 5, DPR 309/1990) sollevando quattro motivi: 1) insufficiente prova della destinazione allo spaccio e contestazione della valutazione del consumo personale; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) illegittima applicazione della recidiva senza adeguata motivazione; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito sulla finalità illecita della detenzione, fondata su più elementi (quantitativi di droga, bilancini e materiale per il confezionamento, occultamento fra i capelli, disseminazione in più locali, assenza di redditi documentati, comportamento osservato). Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stato considerato corretto: sebbene il riferimento all'abitualità sia stato formulato in modo generico, la gravità e le modalità della condotta giustificano il diniego. La recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento alla 'preoccupante pervicacia nel delinquere'. Il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è stato considerato non censurabile, anche perché i precedenti ostativi erano stati richiamati e la motivazione implicita (riferimento alla pervicacia) è sufficiente. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso rigettato; son state disposte le conseguenze processuali previste (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato il concorso di persone nel reato (azione commessa in concorso tra la ricorrente e un altro soggetto).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; applicata ai fatti contestati.

  • art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamata la disciplina sui limiti tabellari e sui criteri di valutazione della destinazione della sostanza: il superamento dei limiti non crea una presunzione automatica di spaccio, ma è elemento da valutare insieme ad altri indici.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il collegio ha ritenuto che, alla luce della gravità e delle modalità della condotta e dei precedenti, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri (tra cui gravità, modalità, personalità dell'autore) da utilizzare per valutare la tenuità dell'offesa; il giudice di merito deve indicare i criteri ritenuti rilevanti, senza necessità di esaurirli tutti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata in ordine alle conseguenze processuali del rigetto del ricorso (es. condanna alle spese), come richiamato nella sentenza.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa: la mera quantità di droga non crea automaticamente una presunzione di spaccio, ma è un elemento fra altri da valutare.
  • La presenza di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, occultamento in più luoghi, disseminazione della sostanza e assenza di redditi compatibili con il consumo personale costituiscono indici rilevanti per ritenere la destinazione allo spaccio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito; è sufficiente che il giudice indichi i criteri ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133, non è necessario esaminare esegeticamente tutti gli elementi elencati dalla norma.
  • Per l'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta una motivazione specifica che colleghi i precedenti alla pericolosità attuale: una formulazione sintetica ma congrua (es. richiamo a pervicacia nel delinquere) può essere adeguata se non risulti generica e immotivata.
  • Il diniego di benefici processuali (es. sospensione condizionale) può risultare implicitamente motivato quando la decisione riconosce profili di pericolosità o di recidiva; i motivi d'appello che si limitano a ripetere valutazioni alternative dei fatti sono spesso inammissibili o manifestamente infondati davanti alla Corte di cassazione.
  • La Corte di Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio, ma valuta soltanto la presenza di un coerente apparato argomentativo e l'assenza di vizi di motivazione manifesti.

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